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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35024/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano avverso la sentenza dei 19/10/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della pena sospesa, e l'inammissibilità, nel resto, del ricorso; lette le conclusioni della parte civile,che ha chiesto la conferma dell tì condanna; lette le conclusioni scritte della difesa, che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 20 gennaio 2022, la Seconda Sezione d questa Corte annullava con rinvio la sentenza della Corte d'Appelio di Milano del 5 marzo 2021 che confermava ;a condanna di [OSCURATO:PERSONA] lommaso Massimiiiano n relazione ai reati di truffa ai danni dell'assicurazione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] drea - affinché il Giudice di rinvio valutasse l'istanza della difesa di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante acquisizione di elementi probatori sopravvenuti alla decisione di primo grado o, quantomeno, motivasse il rigetto della richiesta rinnovazione secondo la regola di giudizio richiamata nel comma 2 dell'art. 603 cod. proc. peri. 1.1.Con la sentenza del 5 marzo 2021, la Corte di appello riteneva confermata l'ipotesi accusatoria, secondo la quale l'imputato aveva denunciato falsamente alla Compagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]., che ge! tiva il Fondo Pubblico di [OSCURATO:PERSONA] della Strada, di essere stato coinvolto in un sinistro stradale accaduto il 21 giugno 2017, allorquando, alla guida del proprio motoveicolo, veniva urtato da un furgone di colore bianco e rosso, provocando così la sua caduta sull'asfalto, con conseguenti lesioni plurime Si contesta, inoltre, all'imputato di avere prodotto alla Compagnia assicurat va, al fine di conseguire l'indennizzo per i danni subiti, una dichiarazione sottoscritta dall'amico [OSCURATO:PERSONA] (che ritrattava alcuni mesi dopo innanzi alla Polizia locale e per il quale si è proceduto separatamente), nella quale il predetto confermava le circostanze e sosteneva falsamente di avere assistito al sinistro stradale.

Nel giudizio di appello la difesa chiedeva l'acquisizione di prove sopravvenute al giudizio di primo grado e, in particolare, delle dichiarazioni dei due testi Boldigri e Scansarli, i quali confermavano la circostanza della presenza sul luogo del sinistro del furgone di colore bianco e rosso che urtava il motoveicolo dell'imputato, nonché della annotazione di servizio della Polizia locale di Milano del 3 marzo 2020 e dell'esposto di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel quale l'imputato accusava quest'ultimo di avere, nel corso della ritrattazione, dichiarato il falso.

La sentenza impugnata, non considerando le stesse prove .sopravvenute, nulla diceva sul punto.

1.2. La Corte d'appello di Milano, nel corso del giudizio celebrato a seguito di rinvio, ha acquisito, anche col consenso delle parti, la documentazipne offerta dal difensore nel corso dei precedente giudizio in allegato a memoria intitolata "produzione documentale", a suo tempo non valutata.

All'esito, il Collegio d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, liquidando i danni in favore della parte civile. 2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi.2.1.Con il primo motivo si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché la viol - zione di legge processuale in relazione all'art.. 63 cod. proc. pen.

La Corte di appello, nel giudizio di rinvio, avrebbe orness di valutare i motivi aggiunti di appello depositati il 17 febbraio 2021, ritenehdo che «non fossero stati depositati motivi aggiunti nei termini di legge».

Ciò sarebbe errato perché la stessa Corte di cassazione, nella sentenza del 20 Cennaio 2022, evidenziava che l'imputato aveva depositato motivi aggiunti tempe5tivamente.

Inoltre, la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai stata prodotta da [OSCURATO:PERSONA] alla Compagnia assicuratrice e, soprattutto, non sarebbe lata inviata da quest'ultimo alla Polizia locale di Milano.

Ciò che risulta, ed è la stessa Corte d'appello a darne atto, è che la società "D.M.

Impianti" di [OSCURATO:PERSONA] (moglie dell'imputato), inviò il 30 giugno 2017 una mali alla Polizia locale con allegate due distinte dichiarazioni relative alla dinamica dell'incidente: una a firma di [OSCURATO:PERSONA], i'altra a firma di [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi teste dell'evento.

Ne consegue, a giudizio della difesa, che la Corte di appello ha travisato il fatto storico e la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che non ha mai prodotto tale dichiarazione alla Compagnia assicuratrice.

Dopo avere dato atto di ciò, la Corte d'appello, a pagina 13 della motivazione, contraddice sé stessa sostenendo che la dichiarazione venne prodotta direttamente dal Imputato alla Compagnia assicuratrice.

La Corte di appello, inoltre, si sarebbe basata su una sentenza di patteggiarnento, che non è agli atti e della quale conosceva solo la pena.

La sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] ha, comunque, valore di cosa giud cata nei suoi confronti e non dell'imputato.

La Corte di appello avrebbe valorizzato le dichiarazioni di SarPsò, effettuate innanzi alla Polizia locale di Milano quando venne convocato come persona informata sui fatti, riportandole a pagina 10 della sentenza.

Si tratta di dichiarazioni inutilizzabili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché acquisite dalla Polizia locale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], convocato come persona informata sui fatti e privo di difensore, quando già erano emersi indizi di reità a suo carico, quindi in violazione dell'art. 63 cod. proc. per).

Trattasi di una inutilizzabilità patologica.

2.2. Con il secondo motivo, l'interessato lamenta l'inosservanza della legge per violazione dell'art. 530, comma 2 cod. proc. pen., dell'art. ; 4 e 27 della Costituzione, dell'art. 192 cod. proc. pen. e I travisamento della prova.

La Corte di appello di Milano sarebbe pervenuta alla condann dell'imputato senza valutare congiuntamente tutti gli elementi di prova acquisiti soprattutto, quelli nuovi delle indagini dei nucleo investigativo della Polizia local di Milano.Le testimonianze di Baidigri e Scansani dimostrerebbero che 'imputato non ha mai denunciato un sinistro falso, ma che lo stesso è realment avvenuto.

La Corte d'appello ritiene, comunque, responsabile l'imputato ddebitandogli l'ulteriore condotta di avere prodotto, al fine di conseguire l'indennizzo, la falsa dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA].

Si è, inoltre, rilevato che il ricc rrente non ha mai consegnato alcuna dichiarazione alla Compagnia assicc rativa e ciò emergerebbe pacificamente dagli atti.

Oltre a ciò, la Corte di appello, avrebbe dato certezza alle dichiarazioni auto accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] senza un vaglio critico, alla luce delle nuove prove.

Tali dichiarazioni stridono con quanto accertato dalle nuove indagini della Polizia locale, che hanno consentito di aprire un nuovo processo penale. [OSCURATO:PERSONA] potrebbe quindi avere fatto una ritrattazione per altri scopi, sui quali si sta indagando. 2.3.Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legg in relazione all'art. 597, comma 3 cod. proc. pen. e all'art. 164 e 168 cod. p en., nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della per a sospesa.

La Corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena per impossibili0 di esprimere una prognosi favorevole sulla commissione di nuovi reati e per il fatto che l'imputato aveva già beneficiato della sospensione condizionale.

Tale affermazione violerebbe il divieto di reformatio in peius.

Si fa presente che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a mesi sei di reclusione, pena sospesa, per violazione delle disposizioni in materia di separazione dei genitori è divenuta irrevocabile il 20 settembre 2018, ovvero prima della sentenza del Giudice delle indagini preliminari di Milano del 21 febbraio 2019 e .che, quindi, è stata da lui valutata.

Avendo la sentenza del 20 settembre 2018 irrogato una condanna a sei mesi di reclusione, che, unita a quella odierna di otto mesi di reclusione, non supera il limite di due anni, la Corte di appello non doveva revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena senza la richiesta della pubblica accusa,

2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 53 e 58 legge 689/81 e al principio del favor rei, avendo la C )rte di appello rigettato l'istanza di sostituzione della pena detentiva in pena pecur iaria.

2.5. Con il quinto motivo si censura il vizio di motivazione s Ile statuizioni civili.

È stata liquidata alla società assicurativa la somma di euro 00,00, ma la Corte d'appello non avrebbe valutato se vi è stato un esborso docu mentato dalla parte civile, che ha sporto denuncia su sollecitazione della Polizia quando aveva già chiuso il sinistro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, mentre deve essere rigettato nel resto. 2,Le censure sollevate con il primo e I secondo motivo - che p D ssono essere trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto i criteri di va utazione della prova e la responsabilità dell'imputato - sono infondate. 2.1.0ccorre premettere che la Corte di appello si e, )untualmente, conformata al principio di diritto dettato da questa Corte nella sentenza di annullamento con rinvio, acquisendo le prove formatesi in seguito al giudizio di primo grado (costituenti oggetto dei motivi aggiunti, da ritenere, quindi, correttamente valutati dalla Corte di appello).

Nella sua libertà di valutazione della situazione di fatto, ha, quindi, escluso che l'incidente stradale fosse oggetto di simulazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], essendo emerso dalle d'chiarazioni di Baldrighi e Scansani che egli fu, effettivamente, urtato da un furgone.

La Corte d'appello ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato (con motivazione non affetta da vizi rilevabili in questa sede) le ragioni del proprio convincimento circa il fatto che tale conclusione non era, di per sé, sufficiente a smentire l'ipotesi descritta in imputazione, che, nella parte finale, addebita all'imputato anche l'ulteriore condotta di avere prodotto, al fine di conseguire l'indennizzo per i danni subiti, alla Compagnia assicurativa la falsa dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata, in sostanza, ha ritenuto che l'imputato abbia, comunque, precostituito elementi di prova falsi a documentazione del sinistro, pur se realmente verificatosi.

Correttamente la condotta è stata, quindi, ritenuta penalmente rilevante in quanto sanzionata dall'art. 642, comma 2 cod. proc. pen., esser do irrilevante che la falsa dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] fosse stata prodott i alla Polizia e non alla Compagnia di assicurazione, essendovi comunque stata una precostituzione delle prove.

2.2. Quanto ai dedotti vizi di inutilizzabilità delle dici iarazioni del coimputato, occorre sottolineare che il giudizio di primo grado si è svolto con le forme del giudizio abbreviato, che determina la non rilevabilità delle inutilizzabilità ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio - ipotesi qui no h ricorrente -, posto che il coimputato stesso ha reso spontanee dichiarazioni acquisite agli atti (Sez. 5, n. 6346 del 16/01/2014, Pagone, Rv. 258960 - 01).Deve, peraltro, osservarsi che tali motivi non avevano formate oggetto né di appello, né del successivo ricorso per cassazione.

2.3. Inoltre, le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, costituiscono solo uno degli elementi di prova della condotta giudicata di rilievo penale.

La Corte d'ap*ello di Milano enumera, infatti, quali elementi di riscontro alcuni accertamenti della Polizia locale, quali la constatazione che [OSCURATO:PERSONA] non era presente sul luogo dell'incidente, avendo la Polizia locale identificato i soggetti colà presenti, e che le dichiarazioni trasmesse via e-mail da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] alla Polizia locale sulla dinamica dell'incidente erano "stranamente identiche" per contenuto e per i rnpaginazione, così da escludere l'ipotesi di una coincidenza.

Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dalla Corte di appello in ordine al fatto che l'invio delle proprie dichiarazioni alla Polizia locale da parte di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta previo accordo fraudolento con il [OSCURATO:PERSONA], sicchè appare infondata la censura secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe inviato 12 dichiarazioni alla Compagnia assicuratrice, nel senso che deve ritenersi che i ue coimputati , hanno agito di comune accordo per farla pervenire alla Compagnia tramite la Polizia locale. 3,La censura sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale, già riconosciuta dal giudice di primo grado, è fondata.

La Corte d'appello non ha operato una revoca di diritto ai sensi dell'art. 168 cod, pen., di natura dichiarativa, ma ha modificato discrezionalmente la diversa scelta operata dal Giudice dell'udienza preliminare.

Si verte pacificamente in un'ipotesi di reformatio in peius, vietata dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., dal momento che, in assenza di impugnazione del Procuratore Generale, non è concesso al giudice modificare la pena e gli altri elementi del trattamento sanzionatorio in senso peggiorativo per 'imputato, né di revocare i benefici concessi (Sez. 2, n. 34727 del 30/06/2022k Pastore, Rv. 283845 - 02; Sez. 2, n. 40989 del 11/04/2018, Malvasi, Rv. 274301 - 01).

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata serl:a rinvio, ben potendo questa Corte, ai sensi dell'art. 620 lett.

I) cod. proc. pen., riconoscere tale beneficio. 4.11 quarto motivo, avente ad oggetto l'esclusione della pe ria pecuniaria quale sanzione sostitutiva di pena detentiva breve ex art. 53, leg e cit., non è stato devoluto nel giudizio di rinvio, né censurato con il ricorso per cassazione e, per tale ragione, è inammissibile. 5.Le statuizioni in favore della parte civile sono sorrette da adeguata motivazione, che richiama la documentazione in atti concernente I pertura della pratica assicurativa.

Da ciò la Corte d'appello desume puntualmen e che, pur in assenza di una liquidazione del danno conseguente all'incidente, la Compagnia di assicurazioni ha, pur sempre, sostenuto delle spese in conseguenza del reato. 6.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, che va riconosciuta.

I ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano avverso la sentenza dei 19/10/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della pena sospesa, e l'inammissibilità, nel resto, del ricorso; lette le conclusioni della parte civile,che ha chiesto la conferma dell tì condanna; lette le conclusioni scritte della difesa, che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 20 gennaio 2022, la Seconda Sezione d questa Corte annullava con rinvio la sentenza della Corte d'Appelio di Milano del 5 marzo 2021 che confermava ;a condanna di [OSCURATO:PERSONA] lommaso Massimiiiano n relazione ai reati di truffa ai danni dell'assicurazione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] drea - affinché il Giudice di rinvio valutasse l'istanza della difesa di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante acquisizione di elementi probatori sopravvenuti alla decisione di primo grado o, quantomeno, motivasse il rigetto della richiesta rinnovazione secondo la regola di giudizio richiamata nel comma 2 dell'art. 603 cod. proc. peri. 1.1.Con la sentenza del 5 marzo 2021, la Corte di appello riteneva confermata l'ipotesi accusatoria, secondo la quale l'imputato aveva denunciato falsamente alla Compagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]., che ge! tiva il Fondo Pubblico di [OSCURATO:PERSONA] della Strada, di essere stato coinvolto in un sinistro stradale accaduto il 21 giugno 2017, allorquando, alla guida del proprio motoveicolo, veniva urtato da un furgone di colore bianco e rosso, provocando così la sua caduta sull'asfalto, con conseguenti lesioni plurime Si contesta, inoltre, all'imputato di avere prodotto alla Compagnia assicurat va, al fine di conseguire l'indennizzo per i danni subiti, una dichiarazione sottoscritta dall'amico [OSCURATO:PERSONA] (che ritrattava alcuni mesi dopo innanzi alla Polizia locale e per il quale si è proceduto separatamente), nella quale il predetto confermava le circostanze e sosteneva falsamente di avere assistito al sinistro stradale. Nel giudizio di appello la difesa chiedeva l'acquisizione di prove sopravvenute al giudizio di primo grado e, in particolare, delle dichiarazioni dei due testi Boldigri e Scansarli, i quali confermavano la circostanza della presenza sul luogo del sinistro del furgone di colore bianco e rosso che urtava il motoveicolo dell'imputato, nonché della annotazione di servizio della Polizia locale di Milano del 3 marzo 2020 e dell'esposto di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel quale l'imputato accusava quest'ultimo di avere, nel corso della ritrattazione, dichiarato il falso. La sentenza impugnata, non considerando le stesse prove .sopravvenute, nulla diceva sul punto. 1.2. La Corte d'appello di Milano, nel corso del giudizio celebrato a seguito di rinvio, ha acquisito, anche col consenso delle parti, la documentazipne offerta dal difensore nel corso dei precedente giudizio in allegato a memoria intitolata "produzione documentale", a suo tempo non valutata. All'esito, il Collegio d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, liquidando i danni in favore della parte civile. 2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi.2.1.Con il primo motivo si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché la viol - zione di legge processuale in relazione all'art.. 63 cod. proc. pen. La Corte di appello, nel giudizio di rinvio, avrebbe orness di valutare i motivi aggiunti di appello depositati il 17 febbraio 2021, ritenehdo che «non fossero stati depositati motivi aggiunti nei termini di legge». Ciò sarebbe errato perché la stessa Corte di cassazione, nella sentenza del 20 Cennaio 2022, evidenziava che l'imputato aveva depositato motivi aggiunti tempe5tivamente. Inoltre, la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai stata prodotta da [OSCURATO:PERSONA] alla Compagnia assicuratrice e, soprattutto, non sarebbe lata inviata da quest'ultimo alla Polizia locale di Milano. Ciò che risulta, ed è la stessa Corte d'appello a darne atto, è che la società "D.M. Impianti" di [OSCURATO:PERSONA] (moglie dell'imputato), inviò il 30 giugno 2017 una mali alla Polizia locale con allegate due distinte dichiarazioni relative alla dinamica dell'incidente: una a firma di [OSCURATO:PERSONA], i'altra a firma di [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi teste dell'evento. Ne consegue, a giudizio della difesa, che la Corte di appello ha travisato il fatto storico e la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che non ha mai prodotto tale dichiarazione alla Compagnia assicuratrice. Dopo avere dato atto di ciò, la Corte d'appello, a pagina 13 della motivazione, contraddice sé stessa sostenendo che la dichiarazione venne prodotta direttamente dal Imputato alla Compagnia assicuratrice. La Corte di appello, inoltre, si sarebbe basata su una sentenza di patteggiarnento, che non è agli atti e della quale conosceva solo la pena. La sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] ha, comunque, valore di cosa giud cata nei suoi confronti e non dell'imputato. La Corte di appello avrebbe valorizzato le dichiarazioni di SarPsò, effettuate innanzi alla Polizia locale di Milano quando venne convocato come persona informata sui fatti, riportandole a pagina 10 della sentenza. Si tratta di dichiarazioni inutilizzabili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché acquisite dalla Polizia locale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], convocato come persona informata sui fatti e privo di difensore, quando già erano emersi indizi di reità a suo carico, quindi in violazione dell'art. 63 cod. proc. per). Trattasi di una inutilizzabilità patologica. 2.2. Con il secondo motivo, l'interessato lamenta l'inosservanza della legge per violazione dell'art. 530, comma 2 cod. proc. pen., dell'art. ; 4 e 27 della Costituzione, dell'art. 192 cod. proc. pen. e I travisamento della prova. La Corte di appello di Milano sarebbe pervenuta alla condann dell'imputato senza valutare congiuntamente tutti gli elementi di prova acquisiti soprattutto, quelli nuovi delle indagini dei nucleo investigativo della Polizia local di Milano.Le testimonianze di Baidigri e Scansani dimostrerebbero che 'imputato non ha mai denunciato un sinistro falso, ma che lo stesso è realment avvenuto. La Corte d'appello ritiene, comunque, responsabile l'imputato ddebitandogli l'ulteriore condotta di avere prodotto, al fine di conseguire l'indennizzo, la falsa dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA]. Si è, inoltre, rilevato che il ricc rrente non ha mai consegnato alcuna dichiarazione alla Compagnia assicc rativa e ciò emergerebbe pacificamente dagli atti. Oltre a ciò, la Corte di appello, avrebbe dato certezza alle dichiarazioni auto accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] senza un vaglio critico, alla luce delle nuove prove. Tali dichiarazioni stridono con quanto accertato dalle nuove indagini della Polizia locale, che hanno consentito di aprire un nuovo processo penale. [OSCURATO:PERSONA] potrebbe quindi avere fatto una ritrattazione per altri scopi, sui quali si sta indagando. 2.3.Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legg in relazione all'art. 597, comma 3 cod. proc. pen. e all'art. 164 e 168 cod. p en., nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della per a sospesa. La Corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena per impossibili0 di esprimere una prognosi favorevole sulla commissione di nuovi reati e per il fatto che l'imputato aveva già beneficiato della sospensione condizionale. Tale affermazione violerebbe il divieto di reformatio in peius. Si fa presente che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a mesi sei di reclusione, pena sospesa, per violazione delle disposizioni in materia di separazione dei genitori è divenuta irrevocabile il 20 settembre 2018, ovvero prima della sentenza del Giudice delle indagini preliminari di Milano del 21 febbraio 2019 e .che, quindi, è stata da lui valutata. Avendo la sentenza del 20 settembre 2018 irrogato una condanna a sei mesi di reclusione, che, unita a quella odierna di otto mesi di reclusione, non supera il limite di due anni, la Corte di appello non doveva revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena senza la richiesta della pubblica accusa, 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 53 e 58 legge 689/81 e al principio del favor rei, avendo la C )rte di appello rigettato l'istanza di sostituzione della pena detentiva in pena pecur iaria. 2.5. Con il quinto motivo si censura il vizio di motivazione s Ile statuizioni civili. È stata liquidata alla società assicurativa la somma di euro 00,00, ma la Corte d'appello non avrebbe valutato se vi è stato un esborso docu mentato dalla parte civile, che ha sporto denuncia su sollecitazione della Polizia quando aveva già chiuso il sinistro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, mentre deve essere rigettato nel resto. 2,Le censure sollevate con il primo e I secondo motivo - che p D ssono essere trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto i criteri di va utazione della prova e la responsabilità dell'imputato - sono infondate. 2.1.0ccorre premettere che la Corte di appello si e, )untualmente, conformata al principio di diritto dettato da questa Corte nella sentenza di annullamento con rinvio, acquisendo le prove formatesi in seguito al giudizio di primo grado (costituenti oggetto dei motivi aggiunti, da ritenere, quindi, correttamente valutati dalla Corte di appello). Nella sua libertà di valutazione della situazione di fatto, ha, quindi, escluso che l'incidente stradale fosse oggetto di simulazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], essendo emerso dalle d'chiarazioni di Baldrighi e Scansani che egli fu, effettivamente, urtato da un furgone. La Corte d'appello ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato (con motivazione non affetta da vizi rilevabili in questa sede) le ragioni del proprio convincimento circa il fatto che tale conclusione non era, di per sé, sufficiente a smentire l'ipotesi descritta in imputazione, che, nella parte finale, addebita all'imputato anche l'ulteriore condotta di avere prodotto, al fine di conseguire l'indennizzo per i danni subiti, alla Compagnia assicurativa la falsa dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, in sostanza, ha ritenuto che l'imputato abbia, comunque, precostituito elementi di prova falsi a documentazione del sinistro, pur se realmente verificatosi. Correttamente la condotta è stata, quindi, ritenuta penalmente rilevante in quanto sanzionata dall'art. 642, comma 2 cod. proc. pen., esser do irrilevante che la falsa dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] fosse stata prodott i alla Polizia e non alla Compagnia di assicurazione, essendovi comunque stata una precostituzione delle prove. 2.2. Quanto ai dedotti vizi di inutilizzabilità delle dici iarazioni del coimputato, occorre sottolineare che il giudizio di primo grado si è svolto con le forme del giudizio abbreviato, che determina la non rilevabilità delle inutilizzabilità ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio - ipotesi qui no h ricorrente -, posto che il coimputato stesso ha reso spontanee dichiarazioni acquisite agli atti (Sez. 5, n. 6346 del 16/01/2014, Pagone, Rv. 258960 - 01).Deve, peraltro, osservarsi che tali motivi non avevano formate oggetto né di appello, né del successivo ricorso per cassazione. 2.3. Inoltre, le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, costituiscono solo uno degli elementi di prova della condotta giudicata di rilievo penale. La Corte d'ap*ello di Milano enumera, infatti, quali elementi di riscontro alcuni accertamenti della Polizia locale, quali la constatazione che [OSCURATO:PERSONA] non era presente sul luogo dell'incidente, avendo la Polizia locale identificato i soggetti colà presenti, e che le dichiarazioni trasmesse via e-mail da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] alla Polizia locale sulla dinamica dell'incidente erano "stranamente identiche" per contenuto e per i rnpaginazione, così da escludere l'ipotesi di una coincidenza. Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dalla Corte di appello in ordine al fatto che l'invio delle proprie dichiarazioni alla Polizia locale da parte di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta previo accordo fraudolento con il [OSCURATO:PERSONA], sicchè appare infondata la censura secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe inviato 12 dichiarazioni alla Compagnia assicuratrice, nel senso che deve ritenersi che i ue coimputati , hanno agito di comune accordo per farla pervenire alla Compagnia tramite la Polizia locale. 3,La censura sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale, già riconosciuta dal giudice di primo grado, è fondata. La Corte d'appello non ha operato una revoca di diritto ai sensi dell'art. 168 cod, pen., di natura dichiarativa, ma ha modificato discrezionalmente la diversa scelta operata dal Giudice dell'udienza preliminare. Si verte pacificamente in un'ipotesi di reformatio in peius, vietata dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., dal momento che, in assenza di impugnazione del Procuratore Generale, non è concesso al giudice modificare la pena e gli altri elementi del trattamento sanzionatorio in senso peggiorativo per 'imputato, né di revocare i benefici concessi (Sez. 2, n. 34727 del 30/06/2022k Pastore, Rv. 283845 - 02; Sez. 2, n. 40989 del 11/04/2018, Malvasi, Rv. 274301 - 01). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata serl:a rinvio, ben potendo questa Corte, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., riconoscere tale beneficio. 4.11 quarto motivo, avente ad oggetto l'esclusione della pe ria pecuniaria quale sanzione sostitutiva di pena detentiva breve ex art. 53, leg e cit., non è stato devoluto nel giudizio di rinvio, né censurato con il ricorso per cassazione e, per tale ragione, è inammissibile. 5.Le statuizioni in favore della parte civile sono sorrette da adeguata motivazione, che richiama la documentazione in atti concernente I pertura della pratica assicurativa. Da ciò la Corte d'appello desume puntualmen e che, pur in assenza di una liquidazione del danno conseguente all'incidente, la Compagnia di assicurazioni ha, pur sempre, sostenuto delle spese in conseguenza del reato. 6.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, che va riconosciuta. I ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatament
Sentenza Cassazione n. 35024/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris