CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07098/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] risultano manifestamente infondati in quanto generici, non criticano le argomentazioni della sentenza impugnata; La decisione (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) esclude la sussistenza dell'ipotesi del quinto comma dell'art. 73, citato, perché il dato ponderale e le modalità di commissione erano tali da far escludere la minima offensività. Solo per l'eroina potevano ricavarsi 73 dosi singole medie oltre alle altre sostanze. Anche sull'applicazione della recidiva la sentenza impugnata ha una motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rilevando la sussistenza di numerosi precedenti penali specifici, peraltro recenti - valutazione di merito -. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il