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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 41401/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Como, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione ed C 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.

Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 ottobre 2021 Il consigliere ore [OSCURATO:PERSONA] (../ :" 1 1 5 N iO21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Como, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione ed C 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2021 Il consigliere ore [OSCURATO:PERSONA] (../ :" 1 1 5 N iO21
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