CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09603/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14807/2021Numero sezionale 1077/2026Numero di raccolta generale 9603/2026Data pubblicazione 15/04/2026Nemo 2008 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alcontroricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pressoil cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia n.691;-controricorrente e ricorrente incidentale-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 3642/16/2020, depositata in data 20/11/2020;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026;In data 19/9/2017, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (d’ora inavanti, anche “l’agente della riscossione”) notificò alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di intimazione per il pagamento della somma dieuro 423.062,95.La società [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, anche “la contribuente”)impugnò l’atto dinanzi alla C.T.P. di Roma, che accolse in parte ilricorso.Su appello della contribuente, la C.T.R. territoriale annullò l’attoimpugnato in prime cure, dichiarando che tutti i crediti erariali eranoprescritti.Avverso la sentenza di appello, l’agente della riscossione proponericorso per cassazione, affidato a un solo motivo.Resiste la contribuente, che propone ricorso incidentale condizionatoaffidato a tre motivi.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricata “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2496 e 2953 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3r.g. n. 14807/2021 a.c. 3/2/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 14807/2021Numero sezionale 1077/2026Numero di raccolta generale 9603/2026Data pubblicazione 15/04/2026c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per averaffermato che i crediti portati nelle cartelle impugnate in prime cure sierano prescritti con il decorso del termine quinquennale.1.1. Il motivo è fondato.I tributi erariali, in assenza di una diversa disposizione di legge, siprescrivono nel termine ordinario di dieci anni (Cass., Sez. 5-,Ordinanza n. 24278 del 03/11/2020, Rv. 659510 - 01).Nel caso di specie, come rappresentato dall’Agenzia ricorrente, sicontroverte di Ires, Irpef, Iva e Irap, tributi per i quali il termine diprescrizione è quello, generale, decennale.E’ errata in diritto l’affermazione secondo la quale, dopo la notifica dellacartella di pagamento, il credito si prescrive in cinque anni.Il termine di prescrizione si determina in base al credito, non in baseall’atto, impositivo o esattivo, con il quale il credito è fatto valere.Ne consegue che, se un credito è soggetto a prescrizione decennale,da ogni atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo termine decennaledi prescrizione; così come se un credito è soggetto ad un termine diprescrizione quinquennale, da ogni atto interruttivo inizia a decorrereun nuovo termine quinquennale di prescrizione.L’unica eccezione alla richiamata regola è quella dell’actio iudicati,secondo la quale il termine di prescrizione del credito portato da unasentenza di condanna passata in giudicato è di dieci anni, anche se quelcredito era originariamente soggetto ad un termine di prescrizione piùbreve (SS.UU., n. 23397/2016).Nel caso di specie, i crediti oggetto della ripresa fiscale erano soggettialla prescrizione decennale, sicché anche dopo la notifica della cartelladi pagamento sono soggetti alla prescrizione decennale.2. Con i tre motivi di ricorso incidentale, la contribuente si duole che ilgiudice di appello non si sia pronunciato sulla richiesta di annullamentor.g. n. 14807/2021 a.c. 3/2/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 14807/2021Numero sezionale 1077/2026Numero di raccolta generale 9603/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell’intimazione di pagamento “a valle” fondata sull’omessa notificadelle cartelle di pagamento presupposte.In altri termini, avendo la contribuente dedotto, sin dal primo grado,l’omessa notifica degli atti presupposti, sarebbe mancata nellasentenza d’appello una statuizione relativa al vizio denunciato.2.1. I tre motivi del ricorso incidentale sono assorbiti dall’accoglimentodel ricorso principale.Spetterà al giudice del rinvio decidere sulla questione del difetto dinotifica delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione dipagamento impugnata.3. Il ricorso principale è accolto, con assorbimento del ricorsoincidentale.La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, anche per lespese, alla CGT-2 del Lazio, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 14807/2021 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]