Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42167/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sei ìtenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compendia in censure che né indicano i punti o i capi della pronuncia gravata oggetto di contestazione, nè risultano accompagnate dall'indicazione degli elementi di fatto o delle ragioni di diritto che debbono costituirne il fondamento; rilevato che la violazione dei criteri fissati a pena di inammissibilità dall'art.581 cod. proc. pen. in relazione alla forma dell'impugnazione non consente di ritenere il ricorso sorretto da concreta specificità, incorrendo pertanto nella declaratoria di inammissibilità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sei ìtenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compendia in censure che né indicano i punti o i capi della pronuncia gravata oggetto di contestazione, nè risultano accompagnate dall'indicazione degli elementi di fatto o delle ragioni di diritto che debbono costituirne il fondamento; rilevato che la violazione dei criteri fissati a pena di inammissibilità dall'art.581 cod. proc. pen. in relazione alla forma dell'impugnazione non consente di ritenere il ricorso sorretto da concreta specificità, incorrendo pertanto nella declaratoria di inammissibilità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 42167/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris