CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 33333/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 21/01/2026 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso risulta proposto tardivamente, in quanto la sentenza impugnata è stata redatta con motivazione contestuale, sicché il termine di quindici giorni per proporre il ricorso maturava in data 5 febbraio 2026, cui andava aggiunto l'ulteriore termine di quindici giorni ai sensi del comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen. essendosi proceduto nel giudizio di appello in assenza dell'imputata, con definitiva scadenza del termine in data 20 febbraio 2026, e il ricorso risulta proposto successivamente in data 13 marzo 2026; ritenuto che la declaratoria dì inammissibilità va adottata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) P.Q.M