CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 31715/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 676/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante , rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 676/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e CONCETTAVISALLI E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 471/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA,depositata il 22/10/2021; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; consideratoche, con sentenza resa in data di 22/10/2021, la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado,tra le restanti statuizioni, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento della nullità o, in subordine, dell’inefficacia per intervenuta risoluzione, degli atti postiin essere da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e ConcettaVisalli ai danni degli attori, con la conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, a restituire agli attori la somma di euro 17.735.000,00oltre agli accessori e al risarcimento del danno, nonché per la condanna della Banca d’Italia (già [OSCURATO:PERSONA]) per averomesso la dovuta vigilanza sull’attività del Salvato e degli istituti bancariconvenuti, con la conseguente condanna della stessa, in solido, al pagamento della somma sopra indicata a titolo di risarcimento del dannoconseguente alla perdita del capitale, oltre agli accessori; deducevano gli attori di aver affidato cospicue somme di danaro nellemani di [OSCURATO:PERSONA] affinché provvedesse a gestirle, essendosi lostesso proposto quale esperto consulente e trader finanziario (senza esserloformalmente); evidenziavano che il Salvato aveva investito tali Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 676/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fondiin operazioni speculative avventate ed altamente spregiudicate, utilizzandoa tale scopo la disponibilità di conti correnti aperti, a nome propriodel Salvato e della moglie [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:SOCIETA]e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., le quali, non avendo provveduto in alcun modoall’assolvimento dei propri obblighi di informazione del cliente e di controllo delle abnormi operazioni compiute dal Salvato, avevano contribuito – con il concorso della dell’[OSCURATO:PERSONA] (successivamente Banca d’Italia), responsabile di aver omesso la dovuta vigilanza sull’attività del Salvato e degli istituti bancari – alla determinazione dei gravi danni sofferti dagli attori per la perdita dei propririsparmi in conseguenza delle attività del Salvato; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome tutte le operazioni finanziarie dedotte in giudizio dai [OSCURATO:PERSONA] dovessero integralmente ricondursi alla relativa autonoma iniziativa,nella specie concretizzatasi attraverso l’impiego dell’attività delSalvato quale proprio mandatario, affinché effettuasse, con piena consapevolezza dei mandanti, tutte le operazioni speculative spregiudicatee avventate dagli stessi denunciate in questa sede, con la conseguente insussistenza di alcuna responsabilità degli istituti bancari convenuti, nella specie del tutto inconsapevoli della riconducibilità delle somme investite ai [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, del tutto estranee all’attività finanziaria autonomamente esercitata dal Salvato; allo stesso modo, la corte territoriale ha escluso l’attribuzione di alcuna responsabilità in capo all’[OSCURATO:PERSONA] (e, di conseguenzaalla Banca d’Italia) in relazione ai fatti dedotti in giudizio, attesal’insussistenza, all’epoca, di alcun potere di vigilanza o di diretto interventosugli istituti bancari, da parte dell’UIC, ed avendo, in ogni caso,lo stesso UIC tempestivamente provveduto ad inoltrare le dovute Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 676/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri segnalazioniall’autorità giudiziaria non appena informata della natura sospettadei movimenti finanziari riconducibili al Salvato; da ultimo, la corte territoriale ha dato atto della mancata contestazione, parte degli appellanti, del rigetto delle domande originariamente proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], peraltro rimastedel tutto prive di riscontri probatori; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione; l’[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Banca d’Italia resistono ciascunacon un proprio controricorso; ConcettaVisalli e il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difesein questa sede; tuttele parti costituite hanno depositato memoria; ritenutoche conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183, 187, 188, 189, 115,210 e 244 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 119, co. 4, del d.lgs. n. 385/93 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente ritenuto come rinunciata – e dunque non più proponibilein appello – la richiesta di acquisizione delle generalità di tutti coloro che avevano gestito i rapporti tra i [OSCURATO:PERSONA] e i coniugi Salvato/Visalli e, dall’altro, per aver rigettato tutte le altre istanze istruttorieformulate dagli attori; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, gli odierni ricorrenti abbiano totalmente omesso di confrontarsicon le ragioni poste dal giudice d’appello a fondamento del rigetto delle richieste istruttorie degli originari attori; ragioni che la Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 676/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri corte d’appello ha reiteratamente sottolineato come, da un lato, rinunciate e, dall’altro, motivatamente disattese dal giudice di primo grado; varràperaltro sottolineare, in ogni caso, come alla parte non sia consentito rivendicare, in sede di legittimità, la rinnovazione delle valutazioni discrezionali operate dal giudice del merito circa l’ammissibilitàe/o la rilevanza dei mezzi di prova proposti in relazione aifatti da provare, una volta che lo stesso giudice di merito abbia dato conto, in modo logicamente congruo e giuridicamente corretto, delle ragionidel proprio provvedimento di rigetto istruttorio ; sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la sceltadei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all'apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge ( cfr. Cass., Sez. 1, Sentenzan. 21603 del 20/09/2013, Rv. 627523 – 01; cfr. altresì Cass., Sez.L, Sentenza n. 6715 del 18/03/2013, Rv. 625610 - 01) ; peraltro, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio,le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 676/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri specificamenteche la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330 - 01) ; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato lariconducibilità, ai soli attori danneggiati, dell’esclusiva responsabilità deidanni dagli stessi denunciati, avendo gli stessi asseritamente posto inessere, con la propria condotta, una serie causale autonoma, idonea adeterminare per intero il danno subito; ilmotivo è inammissibile ; fermal’inammissibilità dell’evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5c.p.c. in presenza di una decisione d’appello conforme, quanto alla ricostruzionee alla valutazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini delladecisione, al giudizio assunto dal giudice di primo grado (cfr. l’art. 348-ter c.p.c.) , varrà osservare come al caso di specie (relativo all’impugnazionedi una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti” ; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 676/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la C orte di cassazionea verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01) ; dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianzadei ricorrent i deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare,non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensìla congruità del complessivo risultato della valutazione operata nellasentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che,viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguatacoerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in questasede; conil terzo e il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchéper omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 676/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri erroneamente omesso di accogliere la domanda di nullità e/o di risoluzionedi tutti gli atti posti in essere dal Salvato e dalla Visalli con ildenaro di provenienza dagli attori; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; premessa,ancora una volta, la non invocabilità , in relazione al caso dispecie, del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (in presenza di una c.d. ‘doppiaconforme rilevante ai sensi dell’art. 348 - bis c.p.c.) , osserva il Collegiocome, con riguardo alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c. , ilricorrente non abbia in alcun modo prospettato l’effettiva ricorrenza del vizio in concreto evocato, dovendo ritenersi che la violazione dell'art. 2697 c.c. , in tanto può ritenersi configurata, in quanto il giudicedi merito abbia applic ato la regola di giudizio fondata sull'onere dellaprova in modo erroneo, ossia attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedella fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi edeccezioni; nelcaso di specie, lungi dal prospettare la commissione di un simile errore da parte del giudice a quo , gli odierni ricorrenti si sono inammissibilmentelimitati alla mera prospettazione di una rilettura nel meritodei fatti di causa e delle prove, secondo un’impostazione critica , cometale, non consentita in sede di legittimità ; conil quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 206/2005 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamentedisatteso la domanda di risarcimento dei danni avanzata daglioriginari attori per la violazione, ad opera delle controparti, delle prescrizionidi cui al codice del consumo; ilmotivo è inammissibile ;Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 676/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il C ollegio come i ricorrent i abbia prospettato il vizio in esamesenza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice aquo a sostegno della decisione assunta ; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. c iv. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01) : nella specie, avendo i giudici del merito sottolineato come le operazioni speculative denunciate dagli attori fossero state integralmente il frutto della propria autonoma iniziativa , nella specie realizzata attraverso la strumentalizzazione dell’attività del Salvato, con la conseguente incongruità e improprietà del richiamo alla violazionedelle norme del codice del consumo ( anche in considerazione della ribadita e accertata assenza di consapevolezza, da parte degli Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 676/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri istitutibancari, della riconducibilità, ai [OSCURATO:PERSONA], degli importi investiti dalSalvato), l’odierna censura de i ricorrent i , nel riproporre la questione dellaviolazione, ad opera delle controparti, delle prescrizioni di cui al codicedel consumo , dimostra di non essersi punto confrontat a con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della doglianzaper le specifiche ragioni in precedenza indicate ; conil sesto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda di risarcimento del danno in relazione alla responsabilità deiconvenuti riscontrabile ai sensi dell’art. 2043 c.c.; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, anche in relazione alla proposizione della censurain esame, i ricorrenti abbiano proceduto ad evocare il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di una decisione d’appello conforme,quanto alla ricostruzione e alla valutazione delle circostanze difatto rilevanti ai fini della decisione , al giudizio assunto dal giudice di primo grado (cfr. l’art. 348 - ter c.p.c.) , con la conseguente inammissibilitàdella doglianza , conformemente a quanto già rilevato conriguardo al secondo motivo di ricorso; conil settimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, co. 1, e 92, co. 2, c.p.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamentecondannato gli odierni ricorrenti all’integrale rimborso, in favore delle controparti, delle spese di lite, avuto riguardo alla fondatezzadelle ragioni complessivamente argomentate nei precedenti motividi ricorso; ilmotivo è inammissibile, essendosi i ricorrenti limitati, attraverso la relativa proposizione, a prospettare le possibili conseguenze Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 676/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’eventuale accoglimento delle censure precedentemente illustrate inricorso; da tanto derivandone la dichiarazione di inammissibilità della doglianzain esame in ragione del complessivo rigetto delle precedenti censure; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’esseredato atto la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso,in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spe