CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile per manifesta infondatezza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale a pena espiata. Ai fini della valutazione della pericolosità sociale del prevenuto, infatti, i giudici territoriali hanno congruamente valorizzato la circostanza che il medesimo è gravato da precedenti condanne, riferibili a diversi alias, per reati (contro il patrimonio e in materia di stupefacenti) indicativi di particolare pervicacia nella perpetrazione di fatti criminosi, in assenza di una qualsiasi resipiscenza o ripensamento anche dopo i periodi di carcerazione sofferti. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9