CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31003/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lett le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] fddit-o-i-l-eiffernsrei -o Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in materia di beni sottoposti a sequestro emessa dal Gip del Tribunale di Milanoall'esito del procedimento di archiviazione limitatamente al punto in cui il Gip ha disposto la restituzione in favore dello Stato di tutte le monete sequestrategli, ivi comprese quelle di provenienza extra italica, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla mancata restituzione delle monete antiche di provenienza extra italica. Evidenzia che, come confermato anche dal combinato disposto degli articoli 15 L. n. 364/1909 e dell'articolo 826 codice civile, possono far parte del patrimonio indisponibile dello Stato solo quei beni di cui vi sia la prova di una loro provenienza dal sottosuolo e dai fondali marini italiani. Ne consegue che per i reperti rispetto ai quali manchi la prova di una loro provenienza italica non può neanche in astratto configurarsi un diritto di proprietà da parte dello Stato italiano. Ne deriva che non possono ritenersi attratti al concetto di patrimonio indisponibile dello Stato quei reperti per i quali difetti tale prova )e per i quali vi siano elementi a favore di una provenienza extra italica degli stessi. Principio fatto proprio anche dal gip che però in maniera contraddittoria con riguardo alle monete non lo ha applicato con lo stesso metro di giudizio utilizzato per i reperti. Con riguardo le monete viene evidenziato che il perito del pubblico ministero ha ritenuto totalmente attendibile per 240 monete la documentazione prodotta. Appare quindi evidente che, diversamente da quanto sostenuto dal Gip,non corrisponde al vero che il Bottalico non ha fornito la prova della riferibilità alle singole monete delle fatture di acquisto prodotto, e quindi per tale ragione non abbia fornito la prova della provenienza delle stesse. Se dalla stessa nota del consulente del pubblico ministero tale assenza di corrispondenza fra i documenti prodotti dall'indagato e le monete in sequestro sussiste solo per 62 delle 302 monete sequestrate, perchè la documentazione prodotta è risultata attendibile per le rimanenti 240 monete che avrebbero dovuto essere restituite al Bottalico, ritiene il ricorrente che tali morrete dovevano essergli restituite. Il ricorso è fondato con riguardo alle 240 monete per le quali è stata accertata la corrispondenza con la documentazione prodotta. Nell'ordinanza impugnata si legge che a cura della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta perizia specialistica ed esame autoptico delle 302 monete di diverse epoche in sequestro. Viene dato atto che dalla relazione si evince che la moneta numero 294 è un falso moderno e che le restanti 301 monete sono tutte autentiche e di interesse archeologico storico. Con riguardo alla verifica della corrispondenza tra monete e documentazione prodotta)è stato osservato che esiste corrispondenza tra le monete e la documentazione prodotta ,ad eccezione degli esemplari monetali che vengono indicati e divisi in due gruppi. Si tratta delle 20 monete indicate nella tabella a pag 4 del provvedimento impugnato /e delle 42 monete indicate nella tabella a pagina 4 e 5. Nonostante tale premessa i il Gip ha ritenuto che nel caso in esame sulla base degli atti d'indagine e sulla base degli accertamenti compiuti sulla documentazione offerta dall'indagato/opponente ?doveva rilevarsi quanto alle monete che la moneta numero 294 è un falso moderno quindi poteva essere restituita al Bottalico e che con riguardo alle restanti 301 monete, tutte autentiche di interesse archeologico storico l'opponente non aveva provato il rinvenimento in suolo non italico e l'acquisto privato legittimo con la conseguenza che dette monete non potevano essergli restituite. Trattasi di decisione contrastante con gli accertamenti disposti e con i principi richiamati. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto limitatamente alle 240 monete per le quali sussiste corrispondenza con la documentazione prodotta,che devono essere restituite al ricorrente 7e l'ordinanza annullata senza rinvio sul punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle 240 monete per le quali sussiste corrispondenza con la documentazione prodotta e di es