CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 38335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bomards (Tunisia) 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mahdia (Tunisia) avverso la sentenza del 04/05/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 maggio 2021 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], assolvendoli dal reato di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), per non avere commesso il fatto, e riducendo, al contempo, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 1.380,00 di multa, nonché di mesi undici di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, le pene loro rispettivamente irrogate per i delitti di concorso nella cessione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. [contestati nei residui capi 2) e 3)], con la conferma nel resto della decisione impugnata. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo violazioni di legge ex art. 192 cod. proc. pen. e vizi della motivazione in punto di accertamento della penale responsabilità in relazione al reato di cui al capo 3), per avere la Corte d'appello basato il suo convincimento sul richiamo per relationem alla motivazione, insufficiente e contraddittoria, della sentenza di primo grado, senza che siano emersi adeguati elementi di riscontro probatorio dal contenuto delle video-riprese e dalle dichiarazioni testimoniali in atti, cui peraltro non ha fatto seguito alcun sequestro di sostanze stupefacenti, né l'identificazione di eventuali acquirenti finali. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione dal suo difensore, deducendo con il primo motivo violazioni di legge ex art. 192 cod. proc. pen. e vizi della motivazione in punto di accertamento della penale responsabilità in relazione al reato di cui al capo 2), erroneamente ritenuta provata con certezza dalla Corte d'appello, senza prendere in esame le doglianze dalla difesa mosse in sede di gravame. P ./ Si assume, al riguardo, che i fotogrammi in atti non hanno offerto alcuna certezza in merito alla contestata cessione di droga e che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], teste di Polizia giudiziaria, non sono state confermate da quelle di altro teste di Polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA], sicché non è stato possibile definire la natura dell'oggetto detenuto dall'imputato nel momento in cui è stato osservato dagli operanti, né se egli stesse procedendo al confezionamento di una dose di stupefacente. 3.1. Con un secondo motivo si lamentano analoghi vizi in ordine alla denegata concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sebbene il ricorrente sia stato assolto dal reato di cui al capo 1), con il conseguente venir meno della ritenuta non occasionalità della condotta e del preteso carattere di continuità dell'attività di spaccio. 3.2. Con un terzo motivo, infine, si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena, avuto riguardo all'assenza di prova in merito all'ipotizzata attività di spaccio e al mancato rinvenimento di sostanze stupefacenti, nonché alla considerazione secondo cui il riconoscimento di un beneficio (quello ex art. 163 cod. pen.) non ne esclude affatto un altro, stante la diversità dei relativi presupposti di legge. 4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 5 luglio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposti sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le correlative ragioni di doglianza assertivamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa o alternativa - e come tale non consentita - rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. 2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente disatteso le, qui reiterate, obiezioni difensive e coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità per le su indicate fattispecie di reato, ponendo in evidenza segnatamente: a) che in relazione al reato di concorso nella cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo 3) - commesso il 16 aprile 2016 - rilevavano in tal senso le univoche risultanze offerte dall'attività di osservazione diretta e dalle dichiarazioni di un teste di Polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA], che ne ha ricostruito le sequenze fattuali dando puntualmente conto delle circostanze relative alla ricezione di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA], che in tale occasione consegnava ad un giovane non identificato un involucro contenente sostanza stupefacente; b) che analoghe considerazioni dovevano svolgersi in relazione al reato di concorso nella cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo 2) - commesso il 9 aprile 2016 - rilevando in tale direzione le risultanze offerte dai fotogrammi dell'attività di videoregistrazione e dalle dichiarazioni rese dai predetto teste, che hanno consentito alla Corte distrettuale di confutare la tesi difensiva, puntualmente evidenziando, nelle loro diverse sequenze di realizzazione, le modalità di commissione della condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], indicato come "il ciclista" e direttamente osservato dai militari operanti mentre si trovava seduto su una panchina, ove era affiancato da due persone cui cedeva la sostanza stupefacente dopo averla confezionata dinanzi ad esse e sotto la loro vigilanza, ricevendone contestualmente una somma di denaro; c) che le predette condotte delittuose sono state accertate in un luogo (all'interno di una villa comunale) ove si svolgeva una continuativa attività di spaccio di stupefacenti, avendo i Carabinieri effettuato diverse perquisizioni, con relativi sequestri di droga. 2.1. Con riferimento al reato di cui al capo 2), inoltre, l'esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è stata dalla Corte distrettuale congruamente motivata sulla base di argomentazioni immuni da vizi logici, richiamando in senso ostativo il luogo di cessione dello stupefacente (in prossimità di un istituto scolastico), la presenza di giovani e la non occasionalità della condotta. 2.2. Congruamente motivate devono altresì ritenersi le statuizioni in punto di diniego delle invocate attenuanti generiche e di determinazione della dosimetria della pena, avuto riguardo, da un lato, alla genericità della richiesta in sede di gravame formulata, dall'altro lato, all'assenza di positivi elementi valutazione sulla base dei criteri direttivi dettati dall'art. 133 cod. pen. e alla obiettiva gravità delle condotte, sì come realizzate in prossimità di un plesso scolastico. 3. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come i ricorrenti non abbiano individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbiano sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di appello, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle