CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 41950/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1112-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 2176/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 1112-2020 Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate-riscossione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato in parte il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro un'intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle di pagamento ed a plurimi avvisi di addebito. Il contribuente è rimasto intimato. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 cod. proc. civ. e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, con riferimento ai motivi del suo gravame diversi dall' accolto difetto della giurisdizione tributaria rispetto ad alcuni dei crediti intimati, ed attinenti il merito delle pretese tributarie, ha erroneamente rilevato la genericità delle censure, ritenendo Ric. 2020 n. 01112 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- che non fossero state dedotte in modo da consentirne «un'apprezzabile valutazione» e che pertanto dovessero essere «disattese». Il motivo è fondato. Infatti la ricorrente ha riprodotto nel ricorso i motivi d'appello (nn. 2 e 3) in questione, che non appaiono inferiori alla soglia di ammissibilità che, in materia, è stata delineata da questa Corte con orientamento consolidato. Invero, nel processo tributario: - la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod.civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 707); - e, comunque, la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., 20/12/2018, n. 32954). Ric. 2020 n. 01112 sez. MT - ud. 03-11-2021 -3- Non ha fatto buon governo di tali principi la CTR che, sebbene con formula impropria, ha "disatteso" e "respinto" i motivi in questione in rito, per la loro genericità, ovvero li ha dichiarati inammissibili. 2.Con il secondo motivo l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione «degli articoli 11, comma secondo, 12, comma primo, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992 e 1, comma ottavo, d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 22/2016, nonché art. 4-nonies del d.l. n. 34/2019, convertito nella legge n. 58/2019». Assume la ricorrente che il giudice a quo ha errato altresì nel ritenere che l'Agenzia delle entrate-riscossione non possa ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro. Il motivo è fondato. Invero la CTR, per quanto con formula perplessa ( e logicamente incompatibile con l'accoglimento parziale dell'appello dell'Agenzia e con la stessa rilevazione della genericità del secondo e del terzo motivo di tale impugnazione), ha rilevato comunque la «dubbia ammissibilità» dello stesso appello, per essere stato promosso da avvocato del libero foro in assenza dei presupposti che ne legittimano il patrocinio». Tale argomentazione è in contrasto con i principi di diritto elaborati in materia da questa Corte, secondo cui « Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, D'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. Ric. 2020 n. 01112 sez. MT - ud. 03-11-2021 -4- 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del di. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019; conforme Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 31240 del 29/11/2019). Pertanto, in ragione dei principi sopra esposti, anche il secondo motivo di ricorso è fondato. 3.Non essendo pertanto l'appello dell'Agenzia delle Entrate- riscossione inammissibile (neppure in parte) per alcuna delle ragioni rilevate (sia pur con le ridette improprietà) dalla CTR, la sentenza impugnata va cassata in parte qua, con rinvio al giudice a quo, affinché decida anche sui motivi d'appello che ha ritenUto inammissibili. Ric. 2020 n. 01112 sez. MT - ud. 03-11-2021 -5- P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] dente