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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08860/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per il delitto di minaccia, aggravato perché commesso mediante l'uso di un'arma (art. 612, comma 2, cod. pen. in relazione all'art.339 cod. proc. pen.); ritenuto che il primo motivo di ricorso: è manifestamente infondato in quanto il delitto per cui è condanna (contestato e ritenuto dai Giudici di merito con l'aggravante appena sopra richiamata) è procedibile d'ufficio e non ha alcun rilievo in senso contrario il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla detta aggravante (cfr. Sez.

U, n. 3585 del 24/09/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 - 01), ragion per cui non ha alcun rilievo neppure la prospettata remissione della querela; ed è del tutto generico nella parte in cui allega - in maniera del tutto assertiva - l'intervenuta prescrizione (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto: «in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato» (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014 - dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589 - 01); e nel caso di specie, come prospettato della difesa, il ricorrente avrebbe minacciato la persona offesa per determinarla a ritirare la querela sporta nei suoi confronti, dunque non ricorrono affatto i presupposti del reato di cui all'art. 393 cod. pen.; ritenuto che i motivi nuovi presentati nell'interesse dell'imputato (cfr. atti difensivi in data 19 ottobre 2023 e 24 ottobre 2023) sono inammissibili in ragione dell'inammissibilità dei motivi articolati con il ricorso (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01), il che esime dall'immorare oltre; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod, proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per il delitto di minaccia, aggravato perché commesso mediante l'uso di un'arma (art. 612, comma 2, cod. pen. in relazione all'art.339 cod. proc. pen.); ritenuto che il primo motivo di ricorso: è manifestamente infondato in quanto il delitto per cui è condanna (contestato e ritenuto dai Giudici di merito con l'aggravante appena sopra richiamata) è procedibile d'ufficio e non ha alcun rilievo in senso contrario il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla detta aggravante (cfr. Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 - 01), ragion per cui non ha alcun rilievo neppure la prospettata remissione della querela; ed è del tutto generico nella parte in cui allega - in maniera del tutto assertiva - l'intervenuta prescrizione (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto: «in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato» (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014 - dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589 - 01); e nel caso di specie, come prospettato della difesa, il ricorrente avrebbe minacciato la persona offesa per determinarla a ritirare la querela sporta nei suoi confronti, dunque non ricorrono affatto i presupposti del reato di cui all'art. 393 cod. pen.; ritenuto che i motivi nuovi presentati nell'interesse dell'imputato (cfr. atti difensivi in data 19 ottobre 2023 e 24 ottobre 2023) sono inammissibili in ragione dell'inammissibilità dei motivi articolati con il ricorso (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01), il che esime dall'immorare oltre; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod, proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.