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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 01823/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ri9 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Teramo in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e ss., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e giorni venti di reclusione per i reati descritti in rubrica; l'imputato propone ricorso per cassazione, per il tramite del proprio avvocato, eccependo, con un unico motivo, vizio di motivazione per non avere il Tribunale fornito ragioni in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali. trattandosi di sentenza applicativa di pena, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103- limita i casi di impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr. tra le ultime, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ri9 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Teramo in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e ss., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e giorni venti di reclusione per i reati descritti in rubrica; l'imputato propone ricorso per cassazione, per il tramite del proprio avvocato, eccependo, con un unico motivo, vizio di motivazione per non avere il Tribunale fornito ragioni in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali. trattandosi di sentenza applicativa di pena, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103- limita i casi di impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr. tra le ultime, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01823/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris