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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2024

ECLI:EU:C:2024:23
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0524_SUM

Causa C‑524/22 P

[OSCURATO:PERSONA]

contro Consiglio dell’Unione europea Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 gennaio 2024 «Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Misure dirette contro persone legate a persone ed entità oggetto di misure restrittive – Elenchi delle persone alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Prova della fondatezza dell’inserimento del nome del ricorrente in tali elenchi» Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 37, 38, 45, 50, 51, 56, 58) Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Motivazioni che sostengono in modo giuridicamente sufficiente le conclusioni del Tribunale sul legame con una persona oggetto delle misure restrittive [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27 e 28, §§ 1‑5; regolamento del Consiglio n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, art. 15, §§ 1 bis e 1 ter] (v. punti 63, 64)

V. il testo della decisione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0524_SUM Causa C‑524/22 P [OSCURATO:PERSONA] contro Consiglio dell’Unione europea Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 gennaio 2024 «Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Misure dirette contro persone legate a persone ed entità oggetto di misure restrittive – Elenchi delle persone alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Prova della fondatezza dell’inserimento del nome del ricorrente in tali elenchi» Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 37, 38, 45, 50, 51, 56, 58) Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Motivazioni che sostengono in modo giuridicamente sufficiente le conclusioni del Tribunale sul legame con una persona oggetto delle misure restrittive [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27 e 28, §§ 1‑5; regolamento del Consiglio n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, art. 15, §§ 1 bis e 1 ter] (v. punti 63, 64) V. il testo della decisione.
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