CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6217-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 429/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 27/07/2021; Ric. 2022 n. 06217 sez. VI -3 - ad. 13 - 12 - 2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano, con atto affidato a due motivi, la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 429 del 27/07/2021, di rigetto dell’impugnazione da loro proposta avverso la sentenza del Tribunale di Terni che aveva respinto l’opposizione all’esecuzione dai medesimi proposta. [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta, di manifesta inammissibilità, formulata dal Consigliere relatore, è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memoria. Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 27/07/2021, è stata resa in materia di opposizione all’esecuzione e non risulta notificata, con la conseguenza che il termine semestrale d’impugnazione c.d. lungo, di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., scadeva il 27/01/2022, in quanto non deve applicarsi alcuna sospensione dei termini processuali per il periodo feriale (da ultimo, quale espressione di un orientamento oramai costante, si veda: Cass. n. 07421 del 17/03/2021 Rv. 660914 - 01), mentre l’impugnazione di legittimità è stata avviata pernotifica il 25/02/2022. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulle per le spese di lite di questa fase di legittimità, non avendo la controparte espletato attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti Ric. 2022 n. 06217 sez. VI -3 - ad. 13 - 12 - 2022 processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile -3 della Corte Supre