Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 30781/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale da correggere fatta pervenire dalla Cancelleria, in relazione al giudizio RGN 22391/2020, definito da questo Giudice, sez.

VI-V, con ord. 27.12.2021, n. 41534, nei confronti di: D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , la prima anche in proprio ed entrambe in qualità di eredi legittime del defunto [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modica (RG), ed elettivamente domiciliate presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso introduttivo dell’originario procedimento, come indicato in epigrafe; -(già) ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso O GGETTO :Correzione di errore materiale - Provvedimenti giudiziari richiamati. l’ordinanza di correzione di errore materiale dep. l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14922, pronunciata dalla Corte di Cassazione; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. La cancelleria, con propria nota del 17.1.2023, a seguito del deposito della decisione 27.12.2021, n. 41534, che ha definito il giudizio tra le parti indicate in epigrafe, e della citata ordinanza di correzione di errore materiale depositata da questa Corte l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14922, ha segnalato la presenza di un errore materiale commesso nella redazione dell’ordinanza di correzione; il Presidente della sezione Tributaria della Corte di cassazione ha disposto procedersi nelle forme della correzione degli errori materiali, e la cancelleria ha provveduto agli adempimenti di rito, avendo la notificazione della fissazione della trattazione raggiunto entrambi i contendenti, a mezzo PEC consegnata, sia all’Amministrazione finanziaria sia al difensore costituito delle ricorrenti, il 28.6.2023.

Ragioni della decisione

1. Può premettersi che la procedura per la correzione d’errore materiale è tratteggiata nei commi 1 e 2 dell’art. 380 biscod. proc. civ., come richiamati dall’art. 391 bis, comma 2, cod. proc. civ., con previsione di notifica, almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, «del decreto agli avvocati delle parti», modalità (questa) che ricalca, peraltro, quella del procedimento di correzione dinanzi al giudice del merito, dove è stabilito che, in caso di correzione chiesta da una delle parti, il giudice fissa l’udienza con decreto «da notificarsi insieme al ricorso a norma dell’art. 170 primo e terzo comma» (art. 288, comma primo, cod. proc. civ.), ossia al procuratore costituito della controparte, ovvero direttamente a quest’ultima se costituitasi in giudizio personalmente.

2. Tanto premesso, dall'esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, nell’ordinanza di correzione di errore materiale depositata il 11.5.2022, e recante n. 14922, questa Corte è incorsa in un errore materiale nel redigere il dispositivo, indicando il provvedimento da correggere nell’ordinanza della Cassazione “n. 27437/2020, depositata in data 01/12/2020”, dati senz’altro errati perché relativi a procedimento inconferente.

Occorre pertanto procedere alla correzione indicando invece i dati esatti, che sono “n. 41534/2021, depositata in data 27.12.2021”.

2.1. Completezza suggerisce di ricordare che, con la nota innanzi ricordata, la Cancelleria ha segnalato che analogo errore risultava commesso anche nell’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1421.

L’errore risulta già corretto con ordinanza 18.7.2023, n. 20809, e non vi è quindi luogo a provvedere in materia.

3. Non vi è luogo a provvedere neanche sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass., sez. un., ord. 27/06/2002, n. 9438; Cass. ord. 4/05/2009, n. 10203; Cass. ord. 17/09/2013, n. 21213).

La Corte di Cassazione, P.Q.M. dispone la correzione dell’errore materiale rinvenuto nel dispositivo della ordinanza 11.5.2022, n. 14922, sostituendosi alle errate espressioni «n. 27437/2020, depositata in data 01/12/2020», le esatte espressio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale da correggere fatta pervenire dalla Cancelleria, in relazione al giudizio RGN 22391/2020, definito da questo Giudice, sez. VI-V, con ord. 27.12.2021, n. 41534, nei confronti di: D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , la prima anche in proprio ed entrambe in qualità di eredi legittime del defunto [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modica (RG), ed elettivamente domiciliate presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso introduttivo dell’originario procedimento, come indicato in epigrafe; -(già) ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso O GGETTO :Correzione di errore materiale - Provvedimenti giudiziari richiamati. l’ordinanza di correzione di errore materiale dep. l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14922, pronunciata dalla Corte di Cassazione; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. La cancelleria, con propria nota del 17.1.2023, a seguito del deposito della decisione 27.12.2021, n. 41534, che ha definito il giudizio tra le parti indicate in epigrafe, e della citata ordinanza di correzione di errore materiale depositata da questa Corte l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14922, ha segnalato la presenza di un errore materiale commesso nella redazione dell’ordinanza di correzione; il Presidente della sezione Tributaria della Corte di cassazione ha disposto procedersi nelle forme della correzione degli errori materiali, e la cancelleria ha provveduto agli adempimenti di rito, avendo la notificazione della fissazione della trattazione raggiunto entrambi i contendenti, a mezzo PEC consegnata, sia all’Amministrazione finanziaria sia al difensore costituito delle ricorrenti, il 28.6.2023. Ragioni della decisione 1. Può premettersi che la procedura per la correzione d’errore materiale è tratteggiata nei commi 1 e 2 dell’art. 380 biscod. proc. civ., come richiamati dall’art. 391 bis, comma 2, cod. proc. civ., con previsione di notifica, almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, «del decreto agli avvocati delle parti», modalità (questa) che ricalca, peraltro, quella del procedimento di correzione dinanzi al giudice del merito, dove è stabilito che, in caso di correzione chiesta da una delle parti, il giudice fissa l’udienza con decreto «da notificarsi insieme al ricorso a norma dell’art. 170 primo e terzo comma» (art. 288, comma primo, cod. proc. civ.), ossia al procuratore costituito della controparte, ovvero direttamente a quest’ultima se costituitasi in giudizio personalmente. 2. Tanto premesso, dall'esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, nell’ordinanza di correzione di errore materiale depositata il 11.5.2022, e recante n. 14922, questa Corte è incorsa in un errore materiale nel redigere il dispositivo, indicando il provvedimento da correggere nell’ordinanza della Cassazione “n. 27437/2020, depositata in data 01/12/2020”, dati senz’altro errati perché relativi a procedimento inconferente. Occorre pertanto procedere alla correzione indicando invece i dati esatti, che sono “n. 41534/2021, depositata in data 27.12.2021”. 2.1. Completezza suggerisce di ricordare che, con la nota innanzi ricordata, la Cancelleria ha segnalato che analogo errore risultava commesso anche nell’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1421. L’errore risulta già corretto con ordinanza 18.7.2023, n. 20809, e non vi è quindi luogo a provvedere in materia. 3. Non vi è luogo a provvedere neanche sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass., sez. un., ord. 27/06/2002, n. 9438; Cass. ord. 4/05/2009, n. 10203; Cass. ord. 17/09/2013, n. 21213). La Corte di Cassazione, P.Q.M. dispone la correzione dell’errore materiale rinvenuto nel dispositivo della ordinanza 11.5.2022, n. 14922, sostituendosi alle errate espressioni «n. 27437/2020, depositata in data 01/12/2020», le esatte espressio
Sentenza Cassazione n. 30781/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris