CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36402/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza, ha dichiarato inammissibili le domande di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà avanzate da [OSCURATO:PERSONA] per non avere il condannato, dopo la notifica dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., proceduto, come prescritto dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., all'elezione di domicilio o comunque all'indicazione del luogo di ricezione della notificazione degli avvisi del procedimento e di esecuzione delle misure. Adempimento non surrogabile da una dichiarazione del difensore né suscettibile di essere integrato da atti successivi. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto inadempiuto l'obbligo del condannato non detenuto di dichiarare o eleggere domicilio a pena di inammissibilità della domanda di misura alternativa nonostante l'atto di nomina, allegato alla richiesta, contenesse l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia con la precisazione che il mandato era valevole in ogni stato e grado del processo, compresa la fase di esecuzione dinanzi agli organi di sorveglianza. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce nullità dell'ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione per non avere il Tribunale esaminato la questione relativa all'esecuzione delle misure alternative nel territorio di Stati diversi da quello italiano. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. A mente della disposizione di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., la richiesta di misure alternative alla detenzione, proposta da condannato non detenuto (né irreperibile o latitante: Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407-01), è inammissibile quando, contestualmente ad essa, non sia dal medesimo indicato o eletto il domicilio. Ai fini dell'osservanza della norma è irrilevante sia la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel giudizio, che rappresenta una vicenda processuale conclusa e ontologicamente distinta dal procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, Colantoni, Rv. 238768-01; Sez. 1, n. 23907 del 16/03/2004, Cisterna, Rv. 229251-01), sia la mera indicazione in istanza del luogo di residenza, ancorché effettiva, in quanto giuridicamente diverse, sul piano sostanziale e processuale, appaiono le nozioni di residenza anagrafica e di domicilio eletto ovvero dichiarato, ed occorrendo quindi che il condannato personalmente, sia pure senza necessità di formule sacramentali (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720-01), esprima comunque con chiarezza la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni a lui destinate (con conseguente assunzione dell'onere, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione: Sez. 1, n. 23510 del 22/04/2004, Scardino, Rv. 228135-01).L'indicata disciplina trova la sua ratio nella necessità di assicurare, sin dall'origine, un pronto rapporto tra il condannato e gli organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza che, per la sua peculiare natura e funzione, impone «specifiche esigenze di interconnessione ai fini della costante verifica della praticabilità, dell'andamento e dell'esito delle misure alternative» (Sez. 1, n. 25123 del 09/06/2010, Porzio, Rv. 247952-01). 2. Sicuramente idonea, allo scopo testé delineato, è l'elezione di domicilio effettuata presso lo studio del difensore, sito nel territorio nazionale. Nel caso di istanza presentata dal difensore, è pacifico che l'obbligo di dichiarazione o elezione resta fermo (Sez. 1, n. 15425 del 16/03/2004, Larocca, Rv. 227758-01) non potendo tale formalità, prevista dalla norma processuale come atto di natura strettamente personale, essere surrogata dalla mera indicazione di un domicilio da parte del difensore stesso, né dal fatto che dall'atto, da lui sottoscritto, si ricavi l'ubicazione del suo studio professionale (Sez. U, n. 18775 del 2010, Mammoliti, citata; Sez. 1, n. 20968 del 20/03/2004, Genovese, Rv. 228367-01). Non vi è, però, ragione, in presenza di un'elezione di domicilio rituale, perché chiaramente manifestata come tale e riconducibile alla volontà del condannato, di discriminarne gli effetti solo perché la scelta sia caduta sul luogo ove il professionista, che lo assiste, mantiene in Italia il domicilio professionale. Tale scelta è infatti perfettamente funzionale all'esigenza di rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, facendo sì che il condannato disponga di un domicilio certo presso il quale si possa procedere alle notifiche, in modo da evitare, conseguentemente, la possibilità di improprie sottrazioni del condannato stesso alla corretta esecuzione, nelle forme e modalità di legge, delle sentenze di condanna a pena detentiva. 3. Risulta dagli di causa, consultabili in ragione della natura processuale della questione dedotta, che nel corpo dell'atto di nomina del difensore di fiducia è contenuta anche dichiarazione di elezione di domicilio presso lo studio del professionista ritualmente sottoscritta dal Disanzo con firma autenticata dal difensore. Nel caso in verifica, pertanto, il ricorrente ha adempiuto all'obbligo di elezione di domicilio a lui imposto dalla sopra citata disposizione di legge processuale, ma il Tribunale di sorveglianza di ciò o non si è avveduto o lo ha considerato irrilevante per la coincidenza del domicilio con lo studio del difensore. Sono stati, quindi, violati i principi di diritto sopra enunciati, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Potenza per un rinnovato esame dell'istanza.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio si dovrà, se del caso, misurare con la distinta questione, solo enunciata nel corpo del provvedimento e rimasta inevasa, se le misure alternative, e segnatamente l'affidamento in prova al servizio sociale, possano - anche alla luce del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI, e della giurisprudenza di legittimità al riguardo intervenuta (Sez. 1, n. 15091 del 16/05/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275807-01) - essere eseguite nel territorio di Stati esteri appartenenti all'Unione europea. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] dec