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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43893/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il Cagliozzi non ha commesso il fatto e in subordine annullamento con rinvio per rideterminazione della pena per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 114 cod. pen. e di una pena nei minimi edittali, con annullamento delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 10/02/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato, in concorso con altri, per il delitto di cui agli artt. 110, 644 cod. pen. alla pena di giustizia.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo due motivi, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale per essere stata la condotta del Gagliotti erroneamente sussunta nel perimetro punitivo degli art. 110, 644 cod. pen., con erroneo utilizzo dei canoni interpretativi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto una mera attività d' intermediazione senza alcun profitto, mentre il giudice di appello aveva ritenuto il suo ruolo di longa manus dei coniugi Infante-Aruta, errando in diritto, non apparendo sufficiente a tal fine la mera consapevolezza della natura usuraria del prestito. [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto altro che mettere in relazione due manifestazioni di volontà che aveva occasionalmente raccolto da propri conoscenti, senza trarre alcun beneficio dalla situazione che si è in seguito venuta a creare tra [OSCURATO:PERSONA] e Infante-Aruta; ricorre un'inidoneità offensiva della mediazione del Cagliozzi, atteso che, pur essendosi attivato per la consegna al Di brio dell'assegno della signora Aruta, è altrettanto vero che la mancata copertura del titolo bancario a causa dell'assenza di provvista sul conto corrente del traente ha reso del tutto vana la fase genetica del rapporto tra mutuante e mutatario; il ruolo del Cagliozzi è quello di un mero nuncius, al massimo connivente, ma di certo non concorrente nel reato; la mancanza di un compenso usurario infatti non consente di configurare neanche a suo carico la c.d. mediazione usuraria.

2.2. Con il secondo motivo di appello è stato dedotto vizio della motivazione perché apparente o contraddittoria e violazione di legge in relazione alla punibilità e, segnatamente, quanto alla mancata riduzione integrale quale effetto della già concesse circostanze attenuanti generiche, oltre che in considerazione della mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen., con commisurazione della pena nel minimo edittale e nell'aver confermato le statuizioni civili; la Corte di appello pur avendo ritenuto il ruolo certamente meno rilevante del Cagliozzi non ne ha tratto le necessarie conseguenze in tema di pena, applicando la stessa pena a tutti e tre gli imputati, evidenziandosi l'irragionevolezza del medesimo trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Pur se compiutamente e approfonditamente articolato, il motivo introduce temi di critica della sentenza di primo e di secondo grado che non sono stati esplicitamente devoluti con i motivi di appello.

Difatti il ricorrente non ha mai posto il tema della qualificazione giuridica della sua attività quale attività innocua in mancanza di qualsiasi profitto, addirittura estranea alla stessa ipotesi di mediazione usuraria, mentre al contrario nell'articolare un motivo di appello con il quale sosteneva l'insussistenza del fatto si era concentrato esclusivamente sulla portata delle dichiarazioni della persona offesa, che dovevano essere ritenute inattendibili, ed aveva introdotto in via subordinata una richiesta volta a riqualificare il fatto quale favoreggiamento reale.

Ebbene è evidente come con tale argomentazione il ricorrente non solo tende ad introdurre un tema che non è stato devoluto con i motivi di appello, ma, di fatto, senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza tende propone una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede.

3. Il giudice di appello ha difatti ampiamente e persuasivamente motivato, in modo del tutto conforme al giudice di primo grado, quanto alla responsabilità concorsuale del ricorrente nel delitto di usura, chiarendo importanza, rilevanza ed essenzialità della condotta posta in essere dallo stesso nella piena consapevolezza della consistenza usuraria del prestito realizzato dalla coppia Infante-Aruto in danno del [OSCURATO:PERSONA], con particolare considerazione della inequivoca documentazione acquisita agli atti.

Con tale motivazione, che evidenzia come senza il contributo fattivo e consapevole del Cagliozzi, proprio ed anche per la sua qualità, questo accordo non si sarebbe concluso e non avrebbe avuto la parziale realizzazione riscontrata in giudizio rispetto alla quale il ricorrente espletava un ruolo decisamente attivo.

4. Ciò premesso, si deve sottolineare che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la manc:anza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d.

"doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione.Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).

Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).

Sul punto, deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata(Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valerio, Rv. 252615-01; in senso sostanzialmente conforme anche Sez. 3, n. 10613 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lombardozzi, Rv. 221116-01).

L'evidente riproposizione degli argomenti di fatto già proposti in appello, quanto all'avere il ricorrente semplicemente posto in contatto due volontà negoziali, e le diverse argomentazioni spese in questa sede a tale fine, dimostrano come il ricorrente si limiti a proporre un diverso contenuto interpretativo dell'esito del dibattimento, senza confrontarsi con la persuasiva e logica motivazione della Corte di appello.

5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato; anche in questo caso, al fine di raggiungere un diverso trattamento sanzionatorio, il ricorrente ancora una volta non si confronta con la motivazione, che ha esplicitamente affrontato il tema della dosimetria della pena e della sua congruità in considerazione della gravità del fatto, essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche.

Nel valutare la congruità della pena il giudice di appello ha quindi pienamente condiviso le conclusioni del giudice di primo grado.

La Corte di appello ha esplicitamente evidenziato i criteri di computo della pena e chiarito, con motivazione logica e del tutto priva di aporie il regime prescelto quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali.

Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

Nel considerare il complesso delle attività poste in essere, il ruolo espletato dai singoli soggetti coinvolti nella vicenda usuraria, il giudice di appello ha analiticamente valutato la pena in relazione ai diversi ruoli svolti e non ha affrontato in modo illogico la determinazione della dosimetria della pena, come dimostra la diversa considerazione della posizione del Cagliozzi rispetto a quella dell'Infante.

Allo stesso tempo l'insieme degli elementi oggetto cli valutazione, nella considerazione della portata della condotta e della sua rilevanza causale, hanno chiaramente evidenziato l'incompatibilità dell'insieme degli elementi di prova acquisiti con la richiesta applicazione dell'art. 114 cod. pen., anche questo tema non introdotto con i motivi di appello.

6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il Cagliozzi non ha commesso il fatto e in subordine annullamento con rinvio per rideterminazione della pena per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 114 cod. pen. e di una pena nei minimi edittali, con annullamento delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 10/02/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato, in concorso con altri, per il delitto di cui agli artt. 110, 644 cod. pen. alla pena di giustizia. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo due motivi, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale per essere stata la condotta del Gagliotti erroneamente sussunta nel perimetro punitivo degli art. 110, 644 cod. pen., con erroneo utilizzo dei canoni interpretativi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto una mera attività d' intermediazione senza alcun profitto, mentre il giudice di appello aveva ritenuto il suo ruolo di longa manus dei coniugi Infante-Aruta, errando in diritto, non apparendo sufficiente a tal fine la mera consapevolezza della natura usuraria del prestito. [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto altro che mettere in relazione due manifestazioni di volontà che aveva occasionalmente raccolto da propri conoscenti, senza trarre alcun beneficio dalla situazione che si è in seguito venuta a creare tra [OSCURATO:PERSONA] e Infante-Aruta; ricorre un'inidoneità offensiva della mediazione del Cagliozzi, atteso che, pur essendosi attivato per la consegna al Di brio dell'assegno della signora Aruta, è altrettanto vero che la mancata copertura del titolo bancario a causa dell'assenza di provvista sul conto corrente del traente ha reso del tutto vana la fase genetica del rapporto tra mutuante e mutatario; il ruolo del Cagliozzi è quello di un mero nuncius, al massimo connivente, ma di certo non concorrente nel reato; la mancanza di un compenso usurario infatti non consente di configurare neanche a suo carico la c.d. mediazione usuraria. 2.2. Con il secondo motivo di appello è stato dedotto vizio della motivazione perché apparente o contraddittoria e violazione di legge in relazione alla punibilità e, segnatamente, quanto alla mancata riduzione integrale quale effetto della già concesse circostanze attenuanti generiche, oltre che in considerazione della mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen., con commisurazione della pena nel minimo edittale e nell'aver confermato le statuizioni civili; la Corte di appello pur avendo ritenuto il ruolo certamente meno rilevante del Cagliozzi non ne ha tratto le necessarie conseguenze in tema di pena, applicando la stessa pena a tutti e tre gli imputati, evidenziandosi l'irragionevolezza del medesimo trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Pur se compiutamente e approfonditamente articolato, il motivo introduce temi di critica della sentenza di primo e di secondo grado che non sono stati esplicitamente devoluti con i motivi di appello. Difatti il ricorrente non ha mai posto il tema della qualificazione giuridica della sua attività quale attività innocua in mancanza di qualsiasi profitto, addirittura estranea alla stessa ipotesi di mediazione usuraria, mentre al contrario nell'articolare un motivo di appello con il quale sosteneva l'insussistenza del fatto si era concentrato esclusivamente sulla portata delle dichiarazioni della persona offesa, che dovevano essere ritenute inattendibili, ed aveva introdotto in via subordinata una richiesta volta a riqualificare il fatto quale favoreggiamento reale. Ebbene è evidente come con tale argomentazione il ricorrente non solo tende ad introdurre un tema che non è stato devoluto con i motivi di appello, ma, di fatto, senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza tende propone una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. 3. Il giudice di appello ha difatti ampiamente e persuasivamente motivato, in modo del tutto conforme al giudice di primo grado, quanto alla responsabilità concorsuale del ricorrente nel delitto di usura, chiarendo importanza, rilevanza ed essenzialità della condotta posta in essere dallo stesso nella piena consapevolezza della consistenza usuraria del prestito realizzato dalla coppia Infante-Aruto in danno del [OSCURATO:PERSONA], con particolare considerazione della inequivoca documentazione acquisita agli atti. Con tale motivazione, che evidenzia come senza il contributo fattivo e consapevole del Cagliozzi, proprio ed anche per la sua qualità, questo accordo non si sarebbe concluso e non avrebbe avuto la parziale realizzazione riscontrata in giudizio rispetto alla quale il ricorrente espletava un ruolo decisamente attivo. 4. Ciò premesso, si deve sottolineare che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la manc:anza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione.Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). Sul punto, deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata(Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valerio, Rv. 252615-01; in senso sostanzialmente conforme anche Sez. 3, n. 10613 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lombardozzi, Rv. 221116-01). L'evidente riproposizione degli argomenti di fatto già proposti in appello, quanto all'avere il ricorrente semplicemente posto in contatto due volontà negoziali, e le diverse argomentazioni spese in questa sede a tale fine, dimostrano come il ricorrente si limiti a proporre un diverso contenuto interpretativo dell'esito del dibattimento, senza confrontarsi con la persuasiva e logica motivazione della Corte di appello. 5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato; anche in questo caso, al fine di raggiungere un diverso trattamento sanzionatorio, il ricorrente ancora una volta non si confronta con la motivazione, che ha esplicitamente affrontato il tema della dosimetria della pena e della sua congruità in considerazione della gravità del fatto, essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche. Nel valutare la congruità della pena il giudice di appello ha quindi pienamente condiviso le conclusioni del giudice di primo grado. La Corte di appello ha esplicitamente evidenziato i criteri di computo della pena e chiarito, con motivazione logica e del tutto priva di aporie il regime prescelto quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali. Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). Nel considerare il complesso delle attività poste in essere, il ruolo espletato dai singoli soggetti coinvolti nella vicenda usuraria, il giudice di appello ha analiticamente valutato la pena in relazione ai diversi ruoli svolti e non ha affrontato in modo illogico la determinazione della dosimetria della pena, come dimostra la diversa considerazione della posizione del Cagliozzi rispetto a quella dell'Infante. Allo stesso tempo l'insieme degli elementi oggetto cli valutazione, nella considerazione della portata della condotta e della sua rilevanza causale, hanno chiaramente evidenziato l'incompatibilità dell'insieme degli elementi di prova acquisiti con la richiesta applicazione dell'art. 114 cod. pen., anche questo tema non introdotto con i motivi di appello. 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda
Sentenza Cassazione n. 43893/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris