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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39514/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha escluso il vizio parziale di mente del ricorrente è riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appellofche ha fatto pertinente riferimento al contenuto della perizia disposta in un periodo coevo rispetto a quello in cui si sono realizzati i fatti contestati, dando conto delle ragioni della sussistenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente (pag. 2); rilevato, pertanto, che all'Inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha escluso il vizio parziale di mente del ricorrente è riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appellofche ha fatto pertinente riferimento al contenuto della perizia disposta in un periodo coevo rispetto a quello in cui si sono realizzati i fatti contestati, dando conto delle ragioni della sussistenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente (pag. 2); rilevato, pertanto, che all'Inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2
Sentenza Cassazione n. 39514/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris