CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39106/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 9 novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza, in quanto ha ritenuto preclusiva la norma dell'art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen., in quanto Vestita, cui era stata applicata la recidiva reiterata, aveva già beneficiato della detenzione domiciliare e dell'affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione di una precedente condanna (ovvero, per quella contenuta nella pronuncia della Corte d'appello di Taranto del 6 febbraio 2012). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché la circostanza che lo stesso abbia svolto con esito positivo l'affidamento in prova al servizio sociale attraverso cui aveva espiato la precedente condanna comporta un effetto estintivo della pena e degli effetti penali, cui consegue anche l'impossibilità di tener conto di tale condanna agli effetti della recidiva reiterata. In ogni caso, egli poteva beneficiare di altre misure alternative quale quella della semilibertà 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. Nell'unico motivo il ricorrente deduce anzitutto che l'aver svolto con esito positivo l'affidamento in prova al servizio sociale comporta un effetto estintivo della pena e degli effetti penali, cui conseguirebbe anche l'impossibilità di tener conto di tale condanna agli effetti della recidiva reiterata L'argomento è manifestamente infondato, perché, anche ammesso che l'effetto estintivo determinato dall'esito positivo del precedente affidamento in prova potesse essere rilevante nel caso in esame nel giudizio sulla sussistenza della recidiva, il divieto previsto dal comma 7-bis dell'art. 58-quater ord. pen. riguarda il condannato cui "sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" (con il limite aggiuntivo di carattere giurisprudenziale che deve trattarsi della recidiva applicata con il titolo in esecuzione, e non con sentenze di condanna estranee alla procedura esecutiva in corso, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 36040 del 28/09/2006, Buonomo, Rv. 235192), e la recidiva è applicata dal giudice della cognizione. Era, pertanto, davanti al giudice della cognizione che il ricorrente avrebbe dovuto spendere l'argomento dell'effetto estintivo determinato dall'esito positivo del precedente affidamento in prova. Il ricorso deduce ancora che il Tribunale non ha valutato che il ricorrente avrebbe potuto beneficiare di misure alternative diverse da quelle di cui lo stesso aveva beneficiato, quale quella della semilibertà. L'argomento è manifestamente infondato, perché la ordinanza si è posto il problema della identità tra misura alternativa richiesta e misura alternativa già fruita (Sez. 1, Sentenza n. 42415 del 22/11/2006, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235585), ed ha rilevato che con l'istanza di misure alternative il ricorrente aveva chiesto soltanto l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare, ma non la semilibertà, per cui è manifestamente infondata la deduzione di mancata valutazione di una istanza che, in realtà, non è mai stata presentata. In definitiva, il ricorso è manifestamente infondato. 5. Ai sènsi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così