CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06004/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 31 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Varese, in data 23 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di ricettazione e tentato furto in abitazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi, dal giudice di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ha difatti ampiamente evidenziato come non vi fossero le ragioni per procedere ad ulteriori accertamenti circa l'imputabilità del prevenuto, non costituendo l'asserita dipendenza dal gioco d'azzardo elemento tale da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dai giudici di merito ai numerosi precedenti penali gravanti sul prevenuto, peraltro anche per reati della stessa indole di quelli per cui si procede, e all'assenza di elementi positivi valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurímis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Osservato che anche l'ultima doglianza, che lamenta un vizio di motivazione nella determinazione dell'aumento di pena effettuato per la continuazione, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo il secondo giudice compiutamente giustificato il quantum di aumento per il reato satellite di tentato furto in abitazione aggravato valorizzando la programmazione e professionalità della condotta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore