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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12633/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione, aggravato; riducendo però la pena ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 6 e 62-bis cod. pen. prevalenti sulle contestate aggravanti; Considerato che l'unico motivo proposto, attinente alla congruità della pena, non individua alcun reale vizio ex art. 606 cod. proc. pen., limitandosi a rivendicare una ulteriore riduzione della pena sulla scorta di elementi già considerati dal giudice di merito nella già concessa attenuazione del trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] osini stelttua DEPO;.'.-[OSCURATO:PERSONA] ........

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione, aggravato; riducendo però la pena ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 6 e 62-bis cod. pen. prevalenti sulle contestate aggravanti; Considerato che l'unico motivo proposto, attinente alla congruità della pena, non individua alcun reale vizio ex art. 606 cod. proc. pen., limitandosi a rivendicare una ulteriore riduzione della pena sulla scorta di elementi già considerati dal giudice di merito nella già concessa attenuazione del trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] osini stelttua DEPO;.'.-[OSCURATO:PERSONA] ........
Sentenza Cassazione n. 12633/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris