Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 01748/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

018,proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilianoin Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in esito all’incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA] italiane, giusta atto di fusione del 26 marzo 2021, come da rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] in Milano, n persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla Oggetto: Banca-Contratto di mutuo fondiario- Limite di finanziabilità- Violazione - Conseguenze.RG n7285/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore piazza della Libertà, n. 13, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Milano depositata in data 2 agosto 2017; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] .

Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per la concessione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] banca di un mutuo fondiario per l’acquisto di prima casa, proposero opposizione al decreto ingiuntivo che l’istituto bancario aveva chiesto e ottenuto per ottenere il rimborso della somma residua del mutuo, in quanto i mutuatari dopo sei mesi avevano omesso il pagamento delle rate del finanziamento, e ne ottennero la revoca.

Il tribunale di Paviadichiarò la nullità del contratto di mutuo e di quello accessorio di fideiussione, per violazione del limite imposto dall’art. 38 del t.u.b. e dalla delibera del CICR del 22 aprile 1995.La corte d’appello di Milano ha,invece, accolto l’appello della ban ca, in base alla considerazione che il limite di finanziabilità espresso dall’art. 38 del t.u.b. è posto a tutela del sistema bancario, perché è volto a impedire che le banche assumano esposizioni finanziarie senza adeguate contropartite e garanzie, di modo che la violazione relativa comporta non già la nullità del contratto, bensì la responsabilità della banca, e la conseguente irrogazione delle sanzioni previste dall’ordinamento bancario, qualora la violazione sia accertata dalla Banca d’Italia.

Contro questa sentenza propongono ricorso i due fideiussori per ottenerne la cassazione, che affidano a un unico motivo, e illustrano con memoria, cui la [OSCURATO:SOCIETA] italiane replica con controricorso, pure corredato di memoria , in cui si dà conto RG n7285/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore dell’intervenuta fusione mediante incorporazione nella s.p.a. [OSCURATO:PERSONA].

Motivi della decisione 1.-L’unico motivo di ricorso, col quale i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 del t.u.b., in combinazione con la direttiva CICR del 22 aprile 1995, e dell’art.1418 c.c., perché la prescrizione di un limite di finanziabilità risponderebbe a un interesse pubblico superiore, di modo che la violazione di esso si riverbererebbe sulla nullità del contratto di mutuo fondiario e sulla fideiussione accessoria, è infondato.

Le sezioni unite di questa Corte hanno difatti chiarito (con sentenza n. 33719/22) che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità posto dall’art. 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993non è elemento essenziale del contenuto del contratto, poiché la norma che lo pone non determina il contenuto del contratto, né è posta a presidio della validità di esso , ma è elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale.

Non è, inoltre, norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale»(cfr. artt. 51 ss. e 53 t.u.b.) – la violazione della quale, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato,cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che s’intende proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. 1.1.- Né è possibile riqualificare il contratto, qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), al fine di neutralizzare gli effetti legali propri del tipo o RG n7285/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità: e ciò perché quella contestazione implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario. 2.- Come gli stessi ricorrenti riconoscono in memoria richiamando la giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia delle sezioni unite non è, già in tesi , idonea a fondare alcun prospectiveoverruling, il quale garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato.

Esso non si può, difatti, invocare per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino, come nel caso in esame, normesostanziali, perché alla parte non è precluso il diritto di azione e al giudice non lo è il potere di dirimere la controversia(Cass., sez. un., n. 4135/19; n. 552/21). 3.-Il ricorso è respinto.

La recente formazione dell’indirizzo delle sezioni unite comporta, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il13 dicembre 2022. ilPresident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
018,proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilianoin Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in esito all’incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA] italiane, giusta atto di fusione del 26 marzo 2021, come da rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] in Milano, n persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla Oggetto: Banca-Contratto di mutuo fondiario- Limite di finanziabilità- Violazione - Conseguenze.RG n7285/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore piazza della Libertà, n. 13, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Milano depositata in data 2 agosto 2017; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per la concessione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] banca di un mutuo fondiario per l’acquisto di prima casa, proposero opposizione al decreto ingiuntivo che l’istituto bancario aveva chiesto e ottenuto per ottenere il rimborso della somma residua del mutuo, in quanto i mutuatari dopo sei mesi avevano omesso il pagamento delle rate del finanziamento, e ne ottennero la revoca. Il tribunale di Paviadichiarò la nullità del contratto di mutuo e di quello accessorio di fideiussione, per violazione del limite imposto dall’art. 38 del t.u.b. e dalla delibera del CICR del 22 aprile 1995.La corte d’appello di Milano ha,invece, accolto l’appello della ban ca, in base alla considerazione che il limite di finanziabilità espresso dall’art. 38 del t.u.b. è posto a tutela del sistema bancario, perché è volto a impedire che le banche assumano esposizioni finanziarie senza adeguate contropartite e garanzie, di modo che la violazione relativa comporta non già la nullità del contratto, bensì la responsabilità della banca, e la conseguente irrogazione delle sanzioni previste dall’ordinamento bancario, qualora la violazione sia accertata dalla Banca d’Italia. Contro questa sentenza propongono ricorso i due fideiussori per ottenerne la cassazione, che affidano a un unico motivo, e illustrano con memoria, cui la [OSCURATO:SOCIETA] italiane replica con controricorso, pure corredato di memoria , in cui si dà conto RG n7285/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore dell’intervenuta fusione mediante incorporazione nella s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]. Motivi della decisione 1.-L’unico motivo di ricorso, col quale i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 del t.u.b., in combinazione con la direttiva CICR del 22 aprile 1995, e dell’art.1418 c.c., perché la prescrizione di un limite di finanziabilità risponderebbe a un interesse pubblico superiore, di modo che la violazione di esso si riverbererebbe sulla nullità del contratto di mutuo fondiario e sulla fideiussione accessoria, è infondato. Le sezioni unite di questa Corte hanno difatti chiarito (con sentenza n. 33719/22) che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità posto dall’art. 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993non è elemento essenziale del contenuto del contratto, poiché la norma che lo pone non determina il contenuto del contratto, né è posta a presidio della validità di esso , ma è elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale. Non è, inoltre, norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale»(cfr. artt. 51 ss. e 53 t.u.b.) – la violazione della quale, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato,cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che s’intende proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. 1.1.- Né è possibile riqualificare il contratto, qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), al fine di neutralizzare gli effetti legali propri del tipo o RG n7285/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità: e ciò perché quella contestazione implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario. 2.- Come gli stessi ricorrenti riconoscono in memoria richiamando la giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia delle sezioni unite non è, già in tesi , idonea a fondare alcun prospectiveoverruling, il quale garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato. Esso non si può, difatti, invocare per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino, come nel caso in esame, normesostanziali, perché alla parte non è precluso il diritto di azione e al giudice non lo è il potere di dirimere la controversia(Cass., sez. un., n. 4135/19; n. 552/21). 3.-Il ricorso è respinto. La recente formazione dell’indirizzo delle sezioni unite comporta, tuttavia, la compensazione delle spese di lite. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il13 dicembre 2022. ilPresident