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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15313/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio pressol’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del Direttore generale -legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle LombardiaMilano n. 3019/2018 depositata il 28/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026La contribuente società [OSCURATO:SOCIETA] aveva accumulato nei confrontidell’incaricato per la riscossione un debito fiscale di oltre tre quarti dimilione di euro, nel periodo 2001-2004, era ammessa alla rateizzazionedel debito che si riduceva a circa €.600.000,00 nel corso del 2012, quandola società era consigliata ad acquistare un credito IVA di altra società percirca mezzo milione di euro, da portare in compensazione per ridurre lapropria esposizione.

Il prezzo del credito era convenuto nel 50% del suovalore.

Perfezionata l’operazione da commercialista indicato da chi avevaconsigliato l’operazione, asseverandone il credito, la [OSCURATO:SOCIETA] srlcompensava e, per l’effetto, chiudeva l’anno 2012 con una sopravvenienzaSennonché, in base a verifica della Guardia di Finanza, emergeva cheil credito era già stato chiesto a rimborso dalla società cedente, che lastessa cessione non aveva seguito la scansione formale di legge, dondeera inopponibile al Fisco e che anche dal punto di vista sostanziale ilcredito Iva non poteva essere portato a compensazione dalla cessionaria,perché estranea al gruppo industriale della cedente.Ne seguiva atto impositivo di ripresa a tassazione a fini Iva sull’anno diimposta 2011, in ragione del disconoscimento della prefata operazione,non dovute le sanzioni per perfetta buona fede della cessionaria, daritenersi vittima di truffa, sennonché annullava anche la ripresa atassazione del credito.Proponeva appello l’Agenzia delle entrate, ottenendo la riforma dellasentenza di primo grado, sulla motivazione dell’irritualità formale esostanziale della cessione e sulla inescusabile leggerezza della societàcontribuente, la quale non poteva quindi essere ritenuta esente da colpa.Numero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la societàcontribuente [OSCURATO:SOCIETA], agitando cinque motivi, cui replica l’Agenziadelle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato,spiegando tempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti cinque motivi di ricorso.1.

Con il primo motivo si prospetta censura da intendersi ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per omessanotifica dell’atto d’appello a uno dei difensori della società contribuente.1.1 Il motivo non può essere accolto.

Già la sentenza di secondo gradoha ritenuto infondata la medesima doglianza che le era stata proposta,argomentando che l’atto d’appello era stato notificato ad uno dei duedifensori presso l’indirizzo comune ad entrambi e che, quindi, la censura sirisolveva nella circostanza essere stato recapitato un solo esemplaredell’atto, anziché due.

Non di meno, come parimenti è stato rilevato già ingrado di appello, a fronte della notifica di unico atto, entrambi i difensorihanno svolto tempestivamente attività difensiva in secondo grado,ritenendosi quindi per raggiunto lo scopo della notifica.

Peraltro, la stessasentenza in scrutinio riporta l’orientamento di questa Suprema Corte dilegittimità, laddove è stato ritenuto che qualora la parte si sia costituita ingiudizio a mezzo di due procuratori, con uguali poteri di rappresentanza,ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notificazione degli Atti dellacontroparte; ne consegue la tempestività della notificazione dellaimpugnazione, effettuata nei termini di cui all'art. 325 cod. proc. civ., soloal procuratore non domiciliatario e non anche all'altro, presso il quale laparte abbia eletto domicilio (cfr. Cass.

III, n. 5774/1988).

Il principio èstato affinato e confermato da Cass.

II, n. 10109/1994, con orientamentoormai consolidato.

Donde il motivo è infondato e non può essere accolto.2.

Con il secondo motivo si profila doglianza ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione degliNumero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026articoli 43 bis e 43 ter del d.P.R. n. 602/1973, obliando l’art. 34, primocomma, l. n. 388/2000.

Nello specifico si lamenta non sia stata rispettatala norma generale sulla compensazione dei crediti erariali, guardando alladisciplina specifica della cessione dei crediti intragruppo.2.1.

Nemmeno il secondo motivo può essere accolto.

La partecontribuente richiama la disciplina generale sulla compensazione deicrediti erariali, invocando l’art. 34 della l. n. 388/2000, che detta ilprincipio di generale compensazione fra debiti e crediti erariali,lamentando non esservi le limitazioni che l’Ufficio ha opposto allacompensazione del credito acquistato dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA] e portatoin deduzione sulla propria esposizione Iva per l’anno 2011.Resta fondamentale ed assorbente quanto riportato già a pag. 3, terzocapoverso, della sentenza in scrutinio, cioè che la stessa cedente Edil TSGsrl aveva compensato il credito, dopo averlo irritualmente ceduto,operazione peraltro ripetuta più volte dal commercialista registadell’operazione anche con altre cessionarie e per altri crediti.

Non vienequindi contestata l’inesistenza del credito, profilo non inciso dalledoglianze circa l’irrilevanza della forma nella cessione del credito.In verità, il prefato articolo 34 l. n. 388/2000 dev’essere coordinatocon le disposizioni specifiche per la compensazione dei crediti societari,secondo l’usuale progressione di genere a specie.

Non vi è quindil’antinomia delle fonti lamentata da parte contribuente, ma il necessariocoordinamento della l. n. 388/2000 con i d.P.R. n. 602/1973,segnatamente con gli articoli 43 bis e 43 ter.

Sul punto è intervenuta datempo questa Corte, affermando da tempo che il principio evincibiledall'art. 43 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dall'art. 1 del d.m.30 settembre 1997, n. 384 - secondo il quale la notifica all'Ufficio dell'attodi cessione di credito in data anteriore a quella della notifica delle cartelleesattoriali, relative a crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria neiconfronti del debitore cedente, rende tali crediti inopponibili al cessionarioNumero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026- trova applicazione unicamente in relazione alle imposte dirette e nonanche in materia di IVA.

Ne consegue che, per verificare l'ammissibilitàdella compensazione tra il credito IVA chiesto a rimborso dal contribuente,oggetto di cessione ed il controcredito vantato dall'Amministrazionefinanziaria, occorre avere riguardo alla disposizione generale dell'art.1248, secondo comma, cod. civ., per la quale, nel caso in cui la cessionenon sia stata accettata dal debitore, ma a questi solo notificata, èimpedita la sola compensazione dei crediti sorti posteriormente allanotificazione della cessione (cfr. Cass.

V, n. 27883/2013).

Ne consegueche l’irritualità della cessione, priva dei necessari requisiti di forma, haprodotto l’inopponibilità della cessione all’Erario.Il principio è stato affinato, statuendo altresì che in caso di cessionedel credito d'imposta, l'amministrazione finanziaria, quale debitore ceduto,può opporre al cessionario non solo le eccezioni sull'esistenza o validità delrapporto alla base del credito, ma anche i fatti che incidono "ab origine"sull'efficacia del contratto di cessione, in quanto inerenti allalegittimazione del cessionario, mentre non può eccepire i vizi che nondeterminano l'originaria inefficacia o che riguardano la revocabilità delrapporto di cessione ex art. 2901 c.c. ovvero ex artt. 65 ss. l.fall. (oraartt. 165 ss. c.c.i.i.), poiché in tali casi la cessione resta efficace fino alpassaggio in giudicato della relativa pronuncia, sicché, in assenza diquest'ultima, permane la legittimazione del cessionario a pretenderel'adempimento del debitore ceduto (cfr. Cass.

T., n. 32113/2023).Ne consegue, pertanto, che l’Ufficio può opporre le eccezioni oggettivee soggettive alla cessione del credito.Donde il secondo motivo non può essere accolto.3.

Con il terzo motivo si avanza censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 del codice di procedura civile, per omesso esame in ordinealla mancata ed errata disamina degli elementi volti a comprovarel’assenza di colpa.Numero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con il quarto motivo si profila ancora censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di rito civile per omesso esame su un puntodecisivo della controversia e conseguente travisamento dei fatti in ordineagli elementi conoscitivi volti a confermare l’avvenuta asseverazione delcredito Iva.3.1.

I due motivi, strettamente connessi fra di loro, possono esseretrattati congiuntamente e sono inammissibili prima ancora che infondati.Per un verso, infatti, espressamente si individua il fatto -del cuimancato esame ci si lamenta- in un’errata disamina degli elementicomprovanti la sussistenza o meno della colpa nella gestione dell’interaoperazione, contestando la valutazione di leggerezza e traducendo ilmotivo sull’apprezzamento probatorio.

Dall’altro, relativamente al quartomotivo, l’omesso esame si traduce in travisamento dei fatti conoscitivicirca l’asseveramento del credito Iva, attestato dal commercialista che haseguito l’operazione.

Si tratta, all’evidenza, di eccezioni attinentiall’apprezzamento del compendio probatorio, propri della fase di merito edinsuscettibili di scrutinio avanti questa Suprema Corte di legittimità.Ed infatti, è appena il caso di rammentare che il vizio di violazione dilegge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimentoimpugnato della fattispecie astratta recata da una norma di leggeimplicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazionedel giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità,195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalNumero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197;Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazionedegli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ades.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovotesto dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).Pertanto, neppure il terzo ed il quarto motivo possono essere accolti.4.

Con il quinto ed ultimo motivo si solleva doglianza da intendersi inparametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile perviolazione di norme concernenti la mancata soggezione della contribuentealle sanzioni.

Si afferma che non ricorrono le condizioni di colpa perirrogare le sanzioni, essendo la contribuente vittima e non artefice dellatruffa, come testimoniato dalle successive vicende penali della fattispecie.4.1.

Con orientamento consolidato, questa Corte ha statuito che intema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6,comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica quando il mancatopagamento di un tributo è imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo(di regola l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che dellatenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, diprovvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiutoall'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto unacondotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del cit. d.lgs., nemmenosotto il profilo della culpa in vigilando. (Nella specie, la S.C. ha confermatola sentenza impugnata, che aveva ritenuto imputabile agli amministratorila mancata tenuta delle scritture contabili e non applicabile la causa di nonpunibilità derivante dalla condotta omissiva del commercialista, al qualeera stata affidata la contabilità, trattandosi di violazione talmentemacroscopica da non poter sfuggire neanche ad un sommario controllo deicompiti affidati al professionista) (cfr. Cass.

T., n. 27651/2024).Peraltro, è stato altresì precisato che in tema di sanzioni per leviolazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava,secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, ilquale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazionedei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissioneNumero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché ilcomportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato amascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modellimandante. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenutoche il contribuente non avesse assolto a tale onere probatorio, essendosilimitato a presentare una denuncia nei confronti del commercialista, senzaneppure allegare le modalità con le quali avrebbe celato il propriocomportamento fraudolento) (cfr. Cass.

V, n. 19422/2018).Trattandosi di responsabilità colposa, la responsabilità del fatto delterzo esclude la riferibilità dell’illecito al contribuente a condizione che nonvi sia colpa, neppure in vigilando.

Nel caso che occupa, al contrario, laparticolare convenienza dell’operazione, la sostituzione dei commercialistiofficiati, l’attestazione della sussistenza del credito da parte dello stessocommercialista che ha condotto l’operazione, il suo particolare compenso,pari al 10% del credito ceduto (pag. 5 sentenza in scrutinio), sono tuttielementi che integrano la fattispecie della culpa in vigilando.

Per questiaspetti il motivo è dunque infondato; ma è altresì inammissibile ove vengacontestato l’apprezzamento dei diversi apporti probatori offerti dalle parti,fra stato di necessità della contribuente e truffa del commercialista.Pertanto, anche il quinto motivo è infondato.5.

In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di legittimità a favore della controricorrente che liquida in€.settemilaottocento/00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/05/2026.Il PresidenteValentino LENOCI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio pressol’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del Direttore generale -legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle LombardiaMilano n. 3019/2018 depositata il 28/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026La contribuente società [OSCURATO:SOCIETA] aveva accumulato nei confrontidell’incaricato per la riscossione un debito fiscale di oltre tre quarti dimilione di euro, nel periodo 2001-2004, era ammessa alla rateizzazionedel debito che si riduceva a circa €.600.000,00 nel corso del 2012, quandola società era consigliata ad acquistare un credito IVA di altra società percirca mezzo milione di euro, da portare in compensazione per ridurre lapropria esposizione. Il prezzo del credito era convenuto nel 50% del suovalore. Perfezionata l’operazione da commercialista indicato da chi avevaconsigliato l’operazione, asseverandone il credito, la [OSCURATO:SOCIETA] srlcompensava e, per l’effetto, chiudeva l’anno 2012 con una sopravvenienzaSennonché, in base a verifica della Guardia di Finanza, emergeva cheil credito era già stato chiesto a rimborso dalla società cedente, che lastessa cessione non aveva seguito la scansione formale di legge, dondeera inopponibile al Fisco e che anche dal punto di vista sostanziale ilcredito Iva non poteva essere portato a compensazione dalla cessionaria,perché estranea al gruppo industriale della cedente.Ne seguiva atto impositivo di ripresa a tassazione a fini Iva sull’anno diimposta 2011, in ragione del disconoscimento della prefata operazione,non dovute le sanzioni per perfetta buona fede della cessionaria, daritenersi vittima di truffa, sennonché annullava anche la ripresa atassazione del credito.Proponeva appello l’Agenzia delle entrate, ottenendo la riforma dellasentenza di primo grado, sulla motivazione dell’irritualità formale esostanziale della cessione e sulla inescusabile leggerezza della societàcontribuente, la quale non poteva quindi essere ritenuta esente da colpa.Numero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la societàcontribuente [OSCURATO:SOCIETA], agitando cinque motivi, cui replica l’Agenziadelle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato,spiegando tempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti cinque motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta censura da intendersi ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per omessanotifica dell’atto d’appello a uno dei difensori della società contribuente.1.1 Il motivo non può essere accolto. Già la sentenza di secondo gradoha ritenuto infondata la medesima doglianza che le era stata proposta,argomentando che l’atto d’appello era stato notificato ad uno dei duedifensori presso l’indirizzo comune ad entrambi e che, quindi, la censura sirisolveva nella circostanza essere stato recapitato un solo esemplaredell’atto, anziché due. Non di meno, come parimenti è stato rilevato già ingrado di appello, a fronte della notifica di unico atto, entrambi i difensorihanno svolto tempestivamente attività difensiva in secondo grado,ritenendosi quindi per raggiunto lo scopo della notifica. Peraltro, la stessasentenza in scrutinio riporta l’orientamento di questa Suprema Corte dilegittimità, laddove è stato ritenuto che qualora la parte si sia costituita ingiudizio a mezzo di due procuratori, con uguali poteri di rappresentanza,ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notificazione degli Atti dellacontroparte; ne consegue la tempestività della notificazione dellaimpugnazione, effettuata nei termini di cui all'art. 325 cod. proc. civ., soloal procuratore non domiciliatario e non anche all'altro, presso il quale laparte abbia eletto domicilio (cfr. Cass. III, n. 5774/1988). Il principio èstato affinato e confermato da Cass. II, n. 10109/1994, con orientamentoormai consolidato. Donde il motivo è infondato e non può essere accolto.2. Con il secondo motivo si profila doglianza ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione degliNumero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026articoli 43 bis e 43 ter del d.P.R. n. 602/1973, obliando l’art. 34, primocomma, l. n. 388/2000. Nello specifico si lamenta non sia stata rispettatala norma generale sulla compensazione dei crediti erariali, guardando alladisciplina specifica della cessione dei crediti intragruppo.2.1. Nemmeno il secondo motivo può essere accolto. La partecontribuente richiama la disciplina generale sulla compensazione deicrediti erariali, invocando l’art. 34 della l. n. 388/2000, che detta ilprincipio di generale compensazione fra debiti e crediti erariali,lamentando non esservi le limitazioni che l’Ufficio ha opposto allacompensazione del credito acquistato dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA] e portatoin deduzione sulla propria esposizione Iva per l’anno 2011.Resta fondamentale ed assorbente quanto riportato già a pag. 3, terzocapoverso, della sentenza in scrutinio, cioè che la stessa cedente Edil TSGsrl aveva compensato il credito, dopo averlo irritualmente ceduto,operazione peraltro ripetuta più volte dal commercialista registadell’operazione anche con altre cessionarie e per altri crediti. Non vienequindi contestata l’inesistenza del credito, profilo non inciso dalledoglianze circa l’irrilevanza della forma nella cessione del credito.In verità, il prefato articolo 34 l. n. 388/2000 dev’essere coordinatocon le disposizioni specifiche per la compensazione dei crediti societari,secondo l’usuale progressione di genere a specie. Non vi è quindil’antinomia delle fonti lamentata da parte contribuente, ma il necessariocoordinamento della l. n. 388/2000 con i d.P.R. n. 602/1973,segnatamente con gli articoli 43 bis e 43 ter. Sul punto è intervenuta datempo questa Corte, affermando da tempo che il principio evincibiledall'art. 43 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dall'art. 1 del d.m.30 settembre 1997, n. 384 - secondo il quale la notifica all'Ufficio dell'attodi cessione di credito in data anteriore a quella della notifica delle cartelleesattoriali, relative a crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria neiconfronti del debitore cedente, rende tali crediti inopponibili al cessionarioNumero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026- trova applicazione unicamente in relazione alle imposte dirette e nonanche in materia di IVA. Ne consegue che, per verificare l'ammissibilitàdella compensazione tra il credito IVA chiesto a rimborso dal contribuente,oggetto di cessione ed il controcredito vantato dall'Amministrazionefinanziaria, occorre avere riguardo alla disposizione generale dell'art.1248, secondo comma, cod. civ., per la quale, nel caso in cui la cessionenon sia stata accettata dal debitore, ma a questi solo notificata, èimpedita la sola compensazione dei crediti sorti posteriormente allanotificazione della cessione (cfr. Cass. V, n. 27883/2013). Ne consegueche l’irritualità della cessione, priva dei necessari requisiti di forma, haprodotto l’inopponibilità della cessione all’Erario.Il principio è stato affinato, statuendo altresì che in caso di cessionedel credito d'imposta, l'amministrazione finanziaria, quale debitore ceduto,può opporre al cessionario non solo le eccezioni sull'esistenza o validità delrapporto alla base del credito, ma anche i fatti che incidono "ab origine"sull'efficacia del contratto di cessione, in quanto inerenti allalegittimazione del cessionario, mentre non può eccepire i vizi che nondeterminano l'originaria inefficacia o che riguardano la revocabilità delrapporto di cessione ex art. 2901 c.c. ovvero ex artt. 65 ss. l.fall. (oraartt. 165 ss. c.c.i.i.), poiché in tali casi la cessione resta efficace fino alpassaggio in giudicato della relativa pronuncia, sicché, in assenza diquest'ultima, permane la legittimazione del cessionario a pretenderel'adempimento del debitore ceduto (cfr. Cass. T., n. 32113/2023).Ne consegue, pertanto, che l’Ufficio può opporre le eccezioni oggettivee soggettive alla cessione del credito.Donde il secondo motivo non può essere accolto.3. Con il terzo motivo si avanza censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 del codice di procedura civile, per omesso esame in ordinealla mancata ed errata disamina degli elementi volti a comprovarel’assenza di colpa.Numero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con il quarto motivo si profila ancora censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di rito civile per omesso esame su un puntodecisivo della controversia e conseguente travisamento dei fatti in ordineagli elementi conoscitivi volti a confermare l’avvenuta asseverazione delcredito Iva.3.1. I due motivi, strettamente connessi fra di loro, possono esseretrattati congiuntamente e sono inammissibili prima ancora che infondati.Per un verso, infatti, espressamente si individua il fatto -del cuimancato esame ci si lamenta- in un’errata disamina degli elementicomprovanti la sussistenza o meno della colpa nella gestione dell’interaoperazione, contestando la valutazione di leggerezza e traducendo ilmotivo sull’apprezzamento probatorio. Dall’altro, relativamente al quartomotivo, l’omesso esame si traduce in travisamento dei fatti conoscitivicirca l’asseveramento del credito Iva, attestato dal commercialista che haseguito l’operazione. Si tratta, all’evidenza, di eccezioni attinentiall’apprezzamento del compendio probatorio, propri della fase di merito edinsuscettibili di scrutinio avanti questa Suprema Corte di legittimità.Ed infatti, è appena il caso di rammentare che il vizio di violazione dilegge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimentoimpugnato della fattispecie astratta recata da una norma di leggeimplicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazionedel giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità,195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalNumero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197;Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazionedegli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ades.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovotesto dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).Pertanto, neppure il terzo ed il quarto motivo possono essere accolti.4. Con il quinto ed ultimo motivo si solleva doglianza da intendersi inparametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile perviolazione di norme concernenti la mancata soggezione della contribuentealle sanzioni. Si afferma che non ricorrono le condizioni di colpa perirrogare le sanzioni, essendo la contribuente vittima e non artefice dellatruffa, come testimoniato dalle successive vicende penali della fattispecie.4.1. Con orientamento consolidato, questa Corte ha statuito che intema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6,comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica quando il mancatopagamento di un tributo è imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo(di regola l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che dellatenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, diprovvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiutoall'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto unacondotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del cit. d.lgs., nemmenosotto il profilo della culpa in vigilando. (Nella specie, la S.C. ha confermatola sentenza impugnata, che aveva ritenuto imputabile agli amministratorila mancata tenuta delle scritture contabili e non applicabile la causa di nonpunibilità derivante dalla condotta omissiva del commercialista, al qualeera stata affidata la contabilità, trattandosi di violazione talmentemacroscopica da non poter sfuggire neanche ad un sommario controllo deicompiti affidati al professionista) (cfr. Cass. T., n. 27651/2024).Peraltro, è stato altresì precisato che in tema di sanzioni per leviolazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava,secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, ilquale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazionedei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissioneNumero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché ilcomportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato amascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modellimandante. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenutoche il contribuente non avesse assolto a tale onere probatorio, essendosilimitato a presentare una denuncia nei confronti del commercialista, senzaneppure allegare le modalità con le quali avrebbe celato il propriocomportamento fraudolento) (cfr. Cass. V, n. 19422/2018).Trattandosi di responsabilità colposa, la responsabilità del fatto delterzo esclude la riferibilità dell’illecito al contribuente a condizione che nonvi sia colpa, neppure in vigilando. Nel caso che occupa, al contrario, laparticolare convenienza dell’operazione, la sostituzione dei commercialistiofficiati, l’attestazione della sussistenza del credito da parte dello stessocommercialista che ha condotto l’operazione, il suo particolare compenso,pari al 10% del credito ceduto (pag. 5 sentenza in scrutinio), sono tuttielementi che integrano la fattispecie della culpa in vigilando. Per questiaspetti il motivo è dunque infondato; ma è altresì inammissibile ove vengacontestato l’apprezzamento dei diversi apporti probatori offerti dalle parti,fra stato di necessità della contribuente e truffa del commercialista.Pertanto, anche il quinto motivo è infondato.5. In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di legittimità a favore della controricorrente che liquida in€.settemilaottocento/00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 3042/2019Numero sezionale 3888/2026Numero di raccolta generale 15313/2026Data pubblicazione 20/05/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/05/2026.Il PresidenteValentino LENOCI
Sentenza Cassazione n. 15313/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris