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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 06604/2026

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7805/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliat o presso l’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Trobia, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro -controricorrente - nonché contro -intimato - avverso la sentenza n. 5899 /20 2 2 de l la Corte d’Appello di Roma, depositatail 27 . 9 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.2.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [[OSCURATO:SOCIETA].] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [[OSCURATO:SOCIETA].] stipularono contratto d’affitto d’azienda.

A margine di tale contratto, l’affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]. si accollò i debiti d ella concedente [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., impegnandosi a versare ogni settimanala somma di € 50.000, che la creditrice era autorizzata a trattenere sullecessioni di crediti commerciali effettuate in esecuzione di un contratto di factoringstipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], alcuni anni dopo, il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., il curatore convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. (anch’essa nel frattempo fallita) , proponendo azione revocatoria ordinaria contro l’accollo –qualificato come atto di disposizione a titolo gratuito – e chiedendo la condanna della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. al la restituzione di « tutte le somme trattenute in forza di tale contratto».

Il Tribunale di Latina accolse la domanda , dichiarando l’inefficacia dell’accollo e condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma capitale di € 1.032.106,26, oltre agli interessi legalie alle spese di lite.

La sentenza di primo grado venne impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. davanti alla Corte d’Appello di Roma, la quale, in accoglimento del gravame, confermò l’inefficacia dell’accollo, ma solo nei confronti del fallimentoMedfish S.p.A. e dichiarò il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., rigettando la domanda nei suoi confronti, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Contro la sentenza della c orte territoriale il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso , mentre il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., già contumace in appello, è rimasto intimato.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia«violazione art. 360, comma1, n. 4 , [c.p.c.] , nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione art. 81 c.p.c. in relazione al dichiarato difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA]».

Ilricorrente contesta alla corte d’appello di avere errato in diritto, «confondendo il concetto di “titolarità del rapporto” dedotto ingiudizio con quello di “legittimazione passiva”».

1.1. Il motivo è in ammissibile , perché – a prescindere dall’inappropriato riferimento all’art. 81 c.p.c., che pone il divieto di «far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui» –non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata .

La corte territoriale, anche se nel dispositivo ha adottato la formula della «carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alle domande svolte nei suoi confronti dal [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», nella motivazione ha chiar ito che, « pur dovendosi distinguere la legittimazione attiva o passiva al processo dalla titolarità, attiva o passiva, della posizionesoggettiva oggetto dell’azione, quest’ultima è, al pari della prima, rilevabile d’ufficio dalgiudice se risultante dagli atti di causa».

In sostanza, anche eliminando il riferimento al difetto di legittimazione passiva, la decisione impugnata rimarrebbe la medesima, perché la corte d’appello ha escluso cheFactorcoop S.p.A. sia la titolare del rapporto dedotto in giudizio.Alternativa ratio decidendi, in diritto, che non è scalfita dal motivo di ricorso, il quale, pertanto, risulta inidoneo al suo scopo.

2. Il secondo motivo è descritto in ricorso con una duplice rubrica: « Error in iudicando : violazione art . 360 , comma 1, n . 3, [c.p.c.] - violazione e falsa applicazione art . 1180 c . c . in relazione all’applicazione di tale norma alle trattenute settimanali sugli importidegli effetti portati allo sconto da [OSCURATO:PERSONA] – trattenute previste dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in forza delle quali la [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto il completo soddisfacimento del proprio credito verso la [OSCURATO:SOCIETA].

Error in iudicando: violazione art . 360 , comma 1, n . 3 , [c.p.c.]- violazione e falsa applicazione art . 2901 e art . 2902 c.c. anche in relazione all’art. 1273 c.c. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che alla dichiarazione di inefficacia dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non potesse e dovesse conseguire anche quella – espressamente richiesta – di restituzion e degli importi ottenuti da parte della beneficiaria dell’esecuzione di tale accordo, ossia la [OSCURATO:SOCIETA].».

La corte d’appello, una volta escluso che [OSCURATO:SOCIETA]. potesse essere parte dell’accollo e del rapporto processualevolto alla dichiarazione di inefficacia dell’accollo, ha rilevato che «la curatela non ha chiesto la revocatoria dei pagamenti, ma solo dell’accollo del debito …; sicché dalla revoca dell’accollo non può derivare alcuna domanda restitutoria nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]».Contro tale affermazione è rivolto il secondo motivo di ricorso, nel quale il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., da un lato, afferma che «mai avrebbe potuto richiedere l’autonoma revoca delle …“trattenute” … che non costituivano un pagamento in senso proprio ossia un atto materiale dinatura solutoria, tampoco spontaneo»; dall’altro lato, considera un errore del giudice del merito avere «ritenuto che la Curatela attrice “nonha richiesto la revocatoria dei pagamenti ma solo dell’accollo”»(pag. 25 del ricorso).

2.1. Questo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.1.1. Innanzitutto, si deve rilevare la contraddittorietà delle due tesi contestualmente portate a sostegno del motivo.

Poiché il ricorrente sostiene, anche in questa sede , che «mai avrebbe potuto richiedere l’autonoma revoca delle … “trattenute”»,è ragionevole pensare che non la abbia chiesta e che,quindi, bene abbia fatto la corte d’appello, interpretando la domanda, ad escludere che il fallimento avesse proposto azione revocatoria avente ad oggetto i singoli pagamenti effettuati in esecuzione dell’accollo.

Né a tale omissione può supplire la domanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]alla restituzione di tutti gli importi ottenuti in esecuzione dell’accollo, perché tale domanda era all’evidenza proposta solo quale effetto diretto della revoca dell’accollo , ovverosia non presupponeva l’azione revocatoria nei confronti dei singoli pagamenti. 2.1.2.Infondato è poi il motivo nella sua seconda parte, in cui il ricorrente sostiene, appunto, che l’obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di restituire gli importi trattenuti settimanalmente a scomputo del debito di [OSCURATO:SOCIETA]. debba conseguire immediatamente dalla pronunciata inefficacia dell’accollo.

Come correttamente osservato dalla corte territoriale, proprio l’ in efficacia ex tunc dell’accollo conseguente all’accoglimento dell’azione revocatoria qualifica gli importi incassati da [OSCURATO:SOCIETA]. come pagamenti del terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c.

Se l’accollo non fosse stato revocato, i pagamenti sarebbero stati effettuati da un condebitore solidal e (trattandosi di accollo cumulativo con efficacia esterna)e non ci sarebbe stato alcuno spazio per l’azione revocatoria ordinaria dei singoli pagamenti (art. 2901, comma 3, c.c.).

In esito alla revoca dell’accollo, [OSCURATO:SOCIETA]non era debitrice di [OSCURATO:SOCIETA]. per gli importi a questa dovuti da [OSCURATO:SOCIETA].

Ciò rendeva potenzialmente revocabili i singoli pagamenti quali atti a titolo gratuito (v.

Cass.n. 6739/2008), ma purché il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]avesse promosso la relativa azione, facendosi carico di allegarne e provarne i presupposti.

In definitiva, è nel giusto il ricorrente laddove afferma che, per chiedere la restituzione delle somme trattenute da [OSCURATO:SOCIETA]., era necessario esperire l’azione revocatoria avente ad oggetto l’accollo dei debiti di [OSCURATO:SOCIETA].; erra, invece, laddove sostiene che fosse anche sufficiente proporre l’azione revocatoria dell’accollo, senza necessità di revocare anche i successivi pagamenti.

3. Il terzo motivo prospetta «Error in procedendo : violazione art. 360, comma 1, n . 3 , [c.p.c.] – M otivazione contraddittoria ed illogica – C ontrasto tra statuizioni ontologicamente incompatibili tra di loro».

Il ricorrente ravvisa una contraddizione nella decisione impugnata, per essere stata confermata l’inefficaciadell’accollo, senza tuttavia fare discendere alcuna conseguenza d a tale inefficacia.

3.1. Il motivo è infondato.

Non c’è alcuna contraddizione, sotto questo profilo, nella sentenza impugnata.

Infatti, la corte d’appello ha dato atto dell’impossibilità di riprendere in considerazione la revocatoria dell’accollo, in mancanza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], ha osservato che gli effetti di tale revocatoria restano fermi tra le parti del contratto d’accollo, con possibilità per l’accollante di ripetere gli importi versati dall’accollato.

4. Rigettato, complessivamente, il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento , in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7805/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliat o presso l’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Trobia, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro -controricorrente - nonché contro -intimato - avverso la sentenza n. 5899 /20 2 2 de l la Corte d’Appello di Roma, depositatail 27 . 9 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.2.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [[OSCURATO:SOCIETA].] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [[OSCURATO:SOCIETA].] stipularono contratto d’affitto d’azienda. A margine di tale contratto, l’affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]. si accollò i debiti d ella concedente [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., impegnandosi a versare ogni settimanala somma di € 50.000, che la creditrice era autorizzata a trattenere sullecessioni di crediti commerciali effettuate in esecuzione di un contratto di factoringstipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], alcuni anni dopo, il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., il curatore convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. (anch’essa nel frattempo fallita) , proponendo azione revocatoria ordinaria contro l’accollo –qualificato come atto di disposizione a titolo gratuito – e chiedendo la condanna della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. al la restituzione di « tutte le somme trattenute in forza di tale contratto». Il Tribunale di Latina accolse la domanda , dichiarando l’inefficacia dell’accollo e condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma capitale di € 1.032.106,26, oltre agli interessi legalie alle spese di lite. La sentenza di primo grado venne impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. davanti alla Corte d’Appello di Roma, la quale, in accoglimento del gravame, confermò l’inefficacia dell’accollo, ma solo nei confronti del fallimentoMedfish S.p.A. e dichiarò il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., rigettando la domanda nei suoi confronti, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Contro la sentenza della c orte territoriale il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso , mentre il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., già contumace in appello, è rimasto intimato. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia«violazione art. 360, comma1, n. 4 , [c.p.c.] , nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione art. 81 c.p.c. in relazione al dichiarato difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA]». Ilricorrente contesta alla corte d’appello di avere errato in diritto, «confondendo il concetto di “titolarità del rapporto” dedotto ingiudizio con quello di “legittimazione passiva”». 1.1. Il motivo è in ammissibile , perché – a prescindere dall’inappropriato riferimento all’art. 81 c.p.c., che pone il divieto di «far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui» –non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata . La corte territoriale, anche se nel dispositivo ha adottato la formula della «carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alle domande svolte nei suoi confronti dal [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», nella motivazione ha chiar ito che, « pur dovendosi distinguere la legittimazione attiva o passiva al processo dalla titolarità, attiva o passiva, della posizionesoggettiva oggetto dell’azione, quest’ultima è, al pari della prima, rilevabile d’ufficio dalgiudice se risultante dagli atti di causa». In sostanza, anche eliminando il riferimento al difetto di legittimazione passiva, la decisione impugnata rimarrebbe la medesima, perché la corte d’appello ha escluso cheFactorcoop S.p.A. sia la titolare del rapporto dedotto in giudizio.Alternativa ratio decidendi, in diritto, che non è scalfita dal motivo di ricorso, il quale, pertanto, risulta inidoneo al suo scopo. 2. Il secondo motivo è descritto in ricorso con una duplice rubrica: « Error in iudicando : violazione art . 360 , comma 1, n . 3, [c.p.c.] - violazione e falsa applicazione art . 1180 c . c . in relazione all’applicazione di tale norma alle trattenute settimanali sugli importidegli effetti portati allo sconto da [OSCURATO:PERSONA] – trattenute previste dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in forza delle quali la [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto il completo soddisfacimento del proprio credito verso la [OSCURATO:SOCIETA]. Error in iudicando: violazione art . 360 , comma 1, n . 3 , [c.p.c.]- violazione e falsa applicazione art . 2901 e art . 2902 c.c. anche in relazione all’art. 1273 c.c. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che alla dichiarazione di inefficacia dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non potesse e dovesse conseguire anche quella – espressamente richiesta – di restituzion e degli importi ottenuti da parte della beneficiaria dell’esecuzione di tale accordo, ossia la [OSCURATO:SOCIETA].». La corte d’appello, una volta escluso che [OSCURATO:SOCIETA]. potesse essere parte dell’accollo e del rapporto processualevolto alla dichiarazione di inefficacia dell’accollo, ha rilevato che «la curatela non ha chiesto la revocatoria dei pagamenti, ma solo dell’accollo del debito …; sicché dalla revoca dell’accollo non può derivare alcuna domanda restitutoria nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]».Contro tale affermazione è rivolto il secondo motivo di ricorso, nel quale il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., da un lato, afferma che «mai avrebbe potuto richiedere l’autonoma revoca delle …“trattenute” … che non costituivano un pagamento in senso proprio ossia un atto materiale dinatura solutoria, tampoco spontaneo»; dall’altro lato, considera un errore del giudice del merito avere «ritenuto che la Curatela attrice “nonha richiesto la revocatoria dei pagamenti ma solo dell’accollo”»(pag. 25 del ricorso). 2.1. Questo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 2.1.1. Innanzitutto, si deve rilevare la contraddittorietà delle due tesi contestualmente portate a sostegno del motivo. Poiché il ricorrente sostiene, anche in questa sede , che «mai avrebbe potuto richiedere l’autonoma revoca delle … “trattenute”»,è ragionevole pensare che non la abbia chiesta e che,quindi, bene abbia fatto la corte d’appello, interpretando la domanda, ad escludere che il fallimento avesse proposto azione revocatoria avente ad oggetto i singoli pagamenti effettuati in esecuzione dell’accollo. Né a tale omissione può supplire la domanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]alla restituzione di tutti gli importi ottenuti in esecuzione dell’accollo, perché tale domanda era all’evidenza proposta solo quale effetto diretto della revoca dell’accollo , ovverosia non presupponeva l’azione revocatoria nei confronti dei singoli pagamenti. 2.1.2.Infondato è poi il motivo nella sua seconda parte, in cui il ricorrente sostiene, appunto, che l’obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di restituire gli importi trattenuti settimanalmente a scomputo del debito di [OSCURATO:SOCIETA]. debba conseguire immediatamente dalla pronunciata inefficacia dell’accollo. Come correttamente osservato dalla corte territoriale, proprio l’ in efficacia ex tunc dell’accollo conseguente all’accoglimento dell’azione revocatoria qualifica gli importi incassati da [OSCURATO:SOCIETA]. come pagamenti del terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c. Se l’accollo non fosse stato revocato, i pagamenti sarebbero stati effettuati da un condebitore solidal e (trattandosi di accollo cumulativo con efficacia esterna)e non ci sarebbe stato alcuno spazio per l’azione revocatoria ordinaria dei singoli pagamenti (art. 2901, comma 3, c.c.). In esito alla revoca dell’accollo, [OSCURATO:SOCIETA]non era debitrice di [OSCURATO:SOCIETA]. per gli importi a questa dovuti da [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò rendeva potenzialmente revocabili i singoli pagamenti quali atti a titolo gratuito (v. Cass.n. 6739/2008), ma purché il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]avesse promosso la relativa azione, facendosi carico di allegarne e provarne i presupposti. In definitiva, è nel giusto il ricorrente laddove afferma che, per chiedere la restituzione delle somme trattenute da [OSCURATO:SOCIETA]., era necessario esperire l’azione revocatoria avente ad oggetto l’accollo dei debiti di [OSCURATO:SOCIETA].; erra, invece, laddove sostiene che fosse anche sufficiente proporre l’azione revocatoria dell’accollo, senza necessità di revocare anche i successivi pagamenti. 3. Il terzo motivo prospetta «Error in procedendo : violazione art. 360, comma 1, n . 3 , [c.p.c.] – M otivazione contraddittoria ed illogica – C ontrasto tra statuizioni ontologicamente incompatibili tra di loro». Il ricorrente ravvisa una contraddizione nella decisione impugnata, per essere stata confermata l’inefficaciadell’accollo, senza tuttavia fare discendere alcuna conseguenza d a tale inefficacia. 3.1. Il motivo è infondato. Non c’è alcuna contraddizione, sotto questo profilo, nella sentenza impugnata. Infatti, la corte d’appello ha dato atto dell’impossibilità di riprendere in considerazione la revocatoria dell’accollo, in mancanza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], ha osservato che gli effetti di tale revocatoria restano fermi tra le parti del contratto d’accollo, con possibilità per l’accollante di ripetere gli importi versati dall’accollato. 4. Rigettato, complessivamente, il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento , in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e ,
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