CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 13668/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 26634-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI 97099470581, REGIONE CAMPANIA; - intimati - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26634/2021 Numero sezionale 3753/2022 Numero di raccolta generale 13668/2022Data pubblicazione 29/04/2022 avverso l'ordinanza n. 25485/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la correzione di errore materiale della ordinanza di questa Corte n. 25485 del 21. 9. 2021, nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore dei suoi assistiti, controricorrenti nel giudizio di legittimità; il ricorso è fondato, tenuto conto che la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dai controricorrenti in controricorso e che questa Corte , a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16037 del 2010, ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ. >>. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; l’istanza di correzione appare pertanto meritevole di accoglimento; P.T.M. in accoglimento della istanza di correzione di errore materiale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dispone che a pagina 5, rigo 28, dell’ordinanza di questa Corte n. 25485/2021, depositata il 21. 9. 2021, dopo le parole “ a favore “ si aggiungano le seguenti parole “ dell’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario “. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26634/2021 Numero sezionale 3753/2022 Numero di raccolta generale 13668/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione sull’originale della ordinanza n. 25485/2021. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile dell’8 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a