CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02699/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 880/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rapp.ti e difesi in forza di procura speciale a margine della memoria di costituzione dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma vicolo Orbitelli n. 31; –controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 86/25/13 depositata il 13.5.2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.09.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenza sopra indicate della CTR Puglia che aveva accolto l’appello principale dei contribuenti e rigettato quello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Foggia di parziale accoglimento dei ricorsi riuniti della società [OSCURATO:PERSONA] srl, già [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C., e dei soci avverso gli avvisi di accertamento per le annualità 2006 e 2007 recanti, per la società, maggior reddito di impresa e, per i soci, maggior reddito da partecipazione, con conseguenti maggiori imposte IRAP e IVA (per la società) e IRPEF (per i soci). Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Resistono con controricorso la società e i soci. [OSCURATO:PERSONA]: In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata depositata dai parte dei controricorrenti istanza di definizione di lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 118 del 2019 con ricevuta versamento prima rata; con la memoria di costituzione del nuovo difensore del 29.8.2022, i controricorrenti hanno chiesto l’estinzione del giudizio precisando che non vi era stato diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di definizione agevolata; Deve disporsi il rinvio a nuovo ruolo fissando un termine per le deduzioni dell’Ufficio in merito. p.q.m. dispone rinvio a nuovo ruolo con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per deduzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla istanza di definizione di lite pendente pres