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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02699/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 880/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rapp.ti e difesi in forza di procura speciale a margine della memoria di costituzione dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma vicolo Orbitelli n. 31; –controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 86/25/13 depositata il 13.5.2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.09.2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenza sopra indicate della CTR Puglia che aveva accolto l’appello principale dei contribuenti e rigettato quello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Foggia di parziale accoglimento dei ricorsi riuniti della società [OSCURATO:PERSONA] srl, già [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C., e dei soci avverso gli avvisi di accertamento per le annualità 2006 e 2007 recanti, per la società, maggior reddito di impresa e, per i soci, maggior reddito da partecipazione, con conseguenti maggiori imposte IRAP e IVA (per la società) e IRPEF (per i soci).

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

Resistono con controricorso la società e i soci. [OSCURATO:PERSONA]: In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata depositata dai parte dei controricorrenti istanza di definizione di lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 118 del 2019 con ricevuta versamento prima rata; con la memoria di costituzione del nuovo difensore del 29.8.2022, i controricorrenti hanno chiesto l’estinzione del giudizio precisando che non vi era stato diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di definizione agevolata; Deve disporsi il rinvio a nuovo ruolo fissando un termine per le deduzioni dell’Ufficio in merito. p.q.m. dispone rinvio a nuovo ruolo con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per deduzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla istanza di definizione di lite pendente pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 880/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rapp.ti e difesi in forza di procura speciale a margine della memoria di costituzione dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma vicolo Orbitelli n. 31; –controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 86/25/13 depositata il 13.5.2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.09.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenza sopra indicate della CTR Puglia che aveva accolto l’appello principale dei contribuenti e rigettato quello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Foggia di parziale accoglimento dei ricorsi riuniti della società [OSCURATO:PERSONA] srl, già [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C., e dei soci avverso gli avvisi di accertamento per le annualità 2006 e 2007 recanti, per la società, maggior reddito di impresa e, per i soci, maggior reddito da partecipazione, con conseguenti maggiori imposte IRAP e IVA (per la società) e IRPEF (per i soci). Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Resistono con controricorso la società e i soci. [OSCURATO:PERSONA]: In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata depositata dai parte dei controricorrenti istanza di definizione di lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 118 del 2019 con ricevuta versamento prima rata; con la memoria di costituzione del nuovo difensore del 29.8.2022, i controricorrenti hanno chiesto l’estinzione del giudizio precisando che non vi era stato diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di definizione agevolata; Deve disporsi il rinvio a nuovo ruolo fissando un termine per le deduzioni dell’Ufficio in merito. p.q.m. dispone rinvio a nuovo ruolo con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per deduzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla istanza di definizione di lite pendente pres
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