CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34956/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02TMY8D) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il primo motivodi ricorso e dichiararsi inammissibile lo stesso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 7 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa aggravata allo stesso ascritto ad anni uno, mesi quattrodi reclusione ed euro600,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Abet, deducendo, con distinti motivi qui riassunti exart. 173 disp. att. cod. proc. pen.: -violazione di legge ex art. 606 , comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. per avere il giudice di appello erroneamente calcolato la riduzione per il rito abbreviato spettante nella misura di un terzo; -violazione ex art. 606 , comma 1, lett. e) cod. proc. pen. quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche in quanto i giudici di appello, nella rideterminazione della pena, avevano speso argomenti favorevoli alla posizione dell’imputato poi contraddetti dalla decisione sulle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero ha errato il giudice di appello nell’operare la riduzione per il rito abbreviato posto che la pena di anni uno, mesi ottodi reclusione ed euro 900 ,00 di multa,stabilita quale sanzione da irrogare all’imputato, ridotta di un terzo porta alla sanzione finale di anni uno, mesi uno, giorni diecidi reclusione ed euro600,00 di multa e non a quella di anni uno, mesi quattro di reclusione stabilita sia in dispositivo che in motivazione (corretto appare invece il calcolo della pena pecuniaria, determinata in euro 600,00 di multa). Conseguentemente, la pena detentiva inflitta deve essere rideterminata nella misura sopra indicata con annullamento in parte quadella impugnata pronuncia. 2. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo posto che il giudice di appello, con le specifiche argomentazioni esposte a pagina 8 della motivazione, ha spiegato come la concessione delle circostanze attenuanti generiche sia preclusa in ragione della negativa personalità dell’imputato gravato da plurimi e specifici precedenti penali e tali argomenti appaiono privi di qualsiasi vizio censurabile nella presente sede di legittimità. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto a [OSCURATO:PERSONA] che ridetermina in anni uno, mesi uno, giorni diecidi reclusione ed euro600,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Roma, 9 ottobre 2