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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10311/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 marzo 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Siena, I'll gennaio 2021, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione al semestre decorso tra il 17 ed il 28 aprile 2017 (presofferto) e tra il 17 ottobre 2019 ed il 6 aprile 2020.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, anche per carenza assoluta di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato in ragione di un unico episodio, già valutato in sede disciplinare ed in sé non idoneo a comprovare la sua mancata partecipazione all'opera di rieducazione — che è, al contrario, attestata da distinte circostanze, delle quali il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto — e senza considerare che, a brevissima distanza dal fatto che gli è valso il diniego della liberazione anticipata, egli è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale in forza di una valutazione, riferita alla positiva evoluzione della sua personalità, che smentisce quella sottesa al provvedimento impugnato.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. L'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento.

La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355).

La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti.

Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati.

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento dalla condotta tenuta da Rana il 6 aprile 2020, giorno in cui egli si è reso protagonista di comportamenti ripetutamente offensivi nei confronti del personale di polizia penitenziaria per i quali, sottoposto a procedimento disciplinare, gli è stata applicata la sanzione dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per quindici giorni.

Pacifica la materialità dei fatti, i giudici toscani hanno ritenuto che la circostanza imponga il diniego, in relazione al semestre interessato dal comportamento de quo agitur, della liberazione anticipata.

A tal fine, muovendo dalla premessa che il giudizio da compiersi ai sensi dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, prescinde dalla qualificazione delle condotte poste in essere come illeciti disciplinari e dall'eventuale irrogazione di sanzioni a tale titolo e che, come sopra indicato, l'art. 103 del regolamento di esecuzione sottolinea la rilevanza, in vista dell'apprezzamento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, del mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori penitenziari, hanno ritenuto, in assonanza a quanto già stabilito dal Magistrato di sorveglianza, che la condotta in concreto serbata da [OSCURATO:PERSONA] si connoti per un coefficiente di gravità tale da escludere la meritevolezza della liberazione anticipata.

Il percorso argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato appare esente dai denunziati vizi perché frutto dell'apprezzamento, in termini di piena linearità e coerenza ed alieni dall'acritica adesione ad inammissibili automatismi, di una circostanza di fatto idonea, nel descritto quadro normativo, a determinare il rigetto, limitatamente al semestre nel quale si inserisce la condotta de qua agitur, della domanda di liberazione anticipata.

Il ricorrente formula, per contro, obiezioni che non si emancipano da un approccio ispirato alla mera confutazione — in quanto volto a circoscrivere l'incidenza dell'episodio del 6 aprile 2020 sulla complessiva opera di rieducazione e ad esaltare, in tale prospettiva, l'assenza di ulteriori condotte trasgressive delle regole vigenti all'interno dell'istituto ed il buon contegno per il resto da lui serbato — che non enuclea, nel percorso argomentativo sotteso al provvedimento impugnato, fratture razionali o momenti di contraddittorietà.

Per quanto concerne, poi, il successivo accesso del ricorrente alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, che presuppone l'avvio di un processo di emenda, le considerazioni, scevre da vizi di sorta, svolte dal Tribunale di sorveglianza con riferimento all'autonomia delle valutazioni effettuate trovano concreto riscontro nel differente bagaglio conoscitivo che sorregge le decisioni.

Sul punto, deve, in particolare, notarsi come l'ordinanza di ammissione alla misura alternativa — quantunque adottata il 23 giugno 2020, ovvero in epoca successiva alla condotta di rilievo disciplinare ed all'inflizione della relativa sanzione — è stata emessa sulla base di una relazione di sintesi che, in quanto risalente, al 27 febbraio 2020, non recava menzione dell'episodio, ciò che concorre a spiegare il diverso tenore delle pronunzie, frutto di un imperfetto coordinamento che non si è in alcun modo tradotto in pregiudizio alla posizione del condannato.

4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 marzo 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Siena, I'll gennaio 2021, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione al semestre decorso tra il 17 ed il 28 aprile 2017 (presofferto) e tra il 17 ottobre 2019 ed il 6 aprile 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, anche per carenza assoluta di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato in ragione di un unico episodio, già valutato in sede disciplinare ed in sé non idoneo a comprovare la sua mancata partecipazione all'opera di rieducazione — che è, al contrario, attestata da distinte circostanze, delle quali il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto — e senza considerare che, a brevissima distanza dal fatto che gli è valso il diniego della liberazione anticipata, egli è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale in forza di una valutazione, riferita alla positiva evoluzione della sua personalità, che smentisce quella sottesa al provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento. La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355). La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti. Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati. 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento dalla condotta tenuta da Rana il 6 aprile 2020, giorno in cui egli si è reso protagonista di comportamenti ripetutamente offensivi nei confronti del personale di polizia penitenziaria per i quali, sottoposto a procedimento disciplinare, gli è stata applicata la sanzione dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per quindici giorni. Pacifica la materialità dei fatti, i giudici toscani hanno ritenuto che la circostanza imponga il diniego, in relazione al semestre interessato dal comportamento de quo agitur, della liberazione anticipata. A tal fine, muovendo dalla premessa che il giudizio da compiersi ai sensi dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, prescinde dalla qualificazione delle condotte poste in essere come illeciti disciplinari e dall'eventuale irrogazione di sanzioni a tale titolo e che, come sopra indicato, l'art. 103 del regolamento di esecuzione sottolinea la rilevanza, in vista dell'apprezzamento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, del mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori penitenziari, hanno ritenuto, in assonanza a quanto già stabilito dal Magistrato di sorveglianza, che la condotta in concreto serbata da [OSCURATO:PERSONA] si connoti per un coefficiente di gravità tale da escludere la meritevolezza della liberazione anticipata. Il percorso argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato appare esente dai denunziati vizi perché frutto dell'apprezzamento, in termini di piena linearità e coerenza ed alieni dall'acritica adesione ad inammissibili automatismi, di una circostanza di fatto idonea, nel descritto quadro normativo, a determinare il rigetto, limitatamente al semestre nel quale si inserisce la condotta de qua agitur, della domanda di liberazione anticipata. Il ricorrente formula, per contro, obiezioni che non si emancipano da un approccio ispirato alla mera confutazione — in quanto volto a circoscrivere l'incidenza dell'episodio del 6 aprile 2020 sulla complessiva opera di rieducazione e ad esaltare, in tale prospettiva, l'assenza di ulteriori condotte trasgressive delle regole vigenti all'interno dell'istituto ed il buon contegno per il resto da lui serbato — che non enuclea, nel percorso argomentativo sotteso al provvedimento impugnato, fratture razionali o momenti di contraddittorietà. Per quanto concerne, poi, il successivo accesso del ricorrente alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, che presuppone l'avvio di un processo di emenda, le considerazioni, scevre da vizi di sorta, svolte dal Tribunale di sorveglianza con riferimento all'autonomia delle valutazioni effettuate trovano concreto riscontro nel differente bagaglio conoscitivo che sorregge le decisioni. Sul punto, deve, in particolare, notarsi come l'ordinanza di ammissione alla misura alternativa — quantunque adottata il 23 giugno 2020, ovvero in epoca successiva alla condotta di rilievo disciplinare ed all'inflizione della relativa sanzione — è stata emessa sulla base di una relazione di sintesi che, in quanto risalente, al 27 febbraio 2020, non recava menzione dell'episodio, ciò che concorre a spiegare il diverso tenore delle pronunzie, frutto di un imperfetto coordinamento che non si è in alcun modo tradotto in pregiudizio alla posizione del condannato. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
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