CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 28192/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOi dato_avv-i-se-atte-p-grtk udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza dell'Il novembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari. del Tribunale di Torino ha applicato a 3in Chengmin, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 416, commi 1, 2 e 3, cod. pen. (capo 1), 10, 112, comma 1, n. 1, e 603 bis, comma 1, n. 2 e comma 4, n. 1, cod. pen. (capo 2), e 2, comma 1, d.igs. 74/2000 (capo 3). Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, per avere il giudice di primo grado, con la decisione di emettere a carico dell'imputato sentenza di condanna ex art. 444 cod. proc. pen., affermato implicitamente la penale responsabilità del prevenuto, nonostante dovesse emettersi nei suoi confronti sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 dei 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta e che, con la sua genericità, peraltro, il ricorso non contiene alcuna censura specifica nei confronti della sentenza di patteggiamento, la quale motiva adeguatamente circa la congruità della pena concordata, la corretta qualificazione giuridica e la mancata sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il