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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 16677/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti;' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1°/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - le pene di cui al dispositivo in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla disposta confisca. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi risultano inammissibili. [OSCURATO:PERSONA], disponendo la confisca delle somme in sequestro, l'ha motivata sul presupposto che, per la gran parte, costituivano provento del reato (circa trenta cessioni di hashish), come accertato dall'osservazione degli operanti, e, per altra parte, dovevano esser vincolate ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 (applicabile al caso di specie, nel quale non è stata riconosciuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato); non si riscontra, dunque, la carenza motivazionale genericamente lamentata dalle impugnazioni, da dichiarare, inammissibili.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il gliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti;' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1°/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - le pene di cui al dispositivo in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla disposta confisca. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano inammissibili. [OSCURATO:PERSONA], disponendo la confisca delle somme in sequestro, l'ha motivata sul presupposto che, per la gran parte, costituivano provento del reato (circa trenta cessioni di hashish), come accertato dall'osservazione degli operanti, e, per altra parte, dovevano esser vincolate ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 (applicabile al caso di specie, nel quale non è stata riconosciuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato); non si riscontra, dunque, la carenza motivazionale genericamente lamentata dalle impugnazioni, da dichiarare, inammissibili. 4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il gliere estens
Decreto Cassazione n. 16677/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris