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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 02265/2023

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ron.

DECRETO Rep. sul ricorso 16257-2022 proposto da: Ud. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1390, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1827/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2022;2 R.G.N. 16257/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso; rilevato che gli intimati, non costituiti nel giudizio di Cassazione, hanno comunque sottoscritto per adesione il predetto atto di rinuncia; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni, oltre che la mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ron. DECRETO Rep. sul ricorso 16257-2022 proposto da: Ud. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1390, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1827/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2022;2 R.G.N. 16257/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso; rilevato che gli intimati, non costituiti nel giudizio di Cassazione, hanno comunque sottoscritto per adesione il predetto atto di rinuncia; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni, oltre che la mancanza di attività difensiva degli intimati. P.Q.M dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 02265/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris