Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27073/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente Rep.

ORDINANZA -)rn ()] sul ricorso iscritto al numero 22595 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72P01 L219H) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74S08 E625Z) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71R50 L219Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Renzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49T07 B648Y) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A09 E7151) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Fi- renze n. 1429/2019, pubblicata in data 11 giugno 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha posto in attuazione un provvedimento di sequestro conservativo, ottenuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sui crediti vantati da quest'ultimo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ha reso dichiarazione di quantità in senso positivo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito nel procedimento di Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 13 attuazione davanti al giudice dell'esecuzione, facendo presen- te che il suo credito era sequestrabile e pignorabile solo nei limiti del quinto, in quanto derivante da rapporto di agenzia.

Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato attuato il sequestro, nei limiti del quinto della somma dichiarata dovuta dal terzo (di C 34.160,00), liquidando e ponendo le spese processuali a carico del debitore nella misura di due terzi.

Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione il credito- re procedente ha proposto appello.

La Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'impugnazione.

Ricorre il Giannecchini, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso lo [OSCURATO:PERSONA].

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione eio falsa applicazione degli artt. 323, 339, 616, 618, 619 c.p.c. e 24 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Il ricorrente sostiene che il provvedimento del giudice dell'esecuzione avrebbe il contenuto sostanziale di una sen- tenza e sarebbe, come tale, impugnabile con l'appello, avendo deciso l'opposizione all'esecuzione del debitore relativa ai limi- ti di pignorabilità del credito oggetto del sequestro, con liqui- dazione delle relative spese processuali.

Il ricorso è manifestamente infondato, anche se la motivazio- ne della decisione impugnata va parzialmente corretta ed in- tegrata sulla base delle considerazioni che seguono.

Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 13 In proposito, vanno infatti ribaditi i principi di diritto ormai co- stantemente affermati da questa Corte in relazione alle moda- lità della contestazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, certamente applicabili anche all'ipotesi dell'attuazione del sequestro conservativo, e che il ricorso non offre motivi idonei ad indurre a rimeditare (cfr., in particolare: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017, Rv. 644810 - 01; Ordinanza n. 13108 del 24/05/2017, Rv. 644389 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 14332, 14333 e 14334 del 08/06/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 15282 e 15283 del 20/06/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15606 del 22/06/2017; conf., sul principio di diritto: Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 10946 del 08/05/2018, Rv. 648877 - 01; nel mede- simo senso va tenuto presente l'orientamento ormai consoli- dato di questa Corte, enunciato in tema di esecuzione forzata per obblighi di fare o di non fare, ma i cui principi di fondo possono estendersi all'esecuzione per espropriazione - ed allo stesso procedimento di attuazione del sequestro conservativo su crediti, anche con riguardo alla pignorabilità/sequestrabilità di questi ultimi - per cui le ordinanze del giudice dell'esecuzione con contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non possono considerarsi, neppure quando provve- dano sulle spese giudiziali, come sentenze decisive di un'opposizione all'esecuzione e, di conseguenza, non sono mai impugnabili con i rimedi all'uopo previsti; in tal senso, di re- cente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692 - 01; conf., in precedenza, Sez. 3, Sentenza n. 15015 del 21/07/2016, Rv. 642689 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8640 del 03/05/2016, Rv. 642688 - 01).

È opportuno richiamare in sintesi i predetti principi, anche con riguardo alla loro applicazione in caso di attuazione delle mi- Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 13 sure cautelari aventi ad oggetto somme di danaro ed alla pi- gnorabilità/sequestrabilità dei beni oggetto delle stesse.

È stato già da tempo chiarito che il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, anche a prescindere da una opposizione del debitore, l'esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso (cfr. ad es.

Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 11021 del 19/05/2011, Rv. 617431 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 16610 del 28/07/2011, Rv. 618698 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4491 del 26/03/2003, Rv. 561469 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9293 del 09/07/2001, Rv. 548027 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 8559 del 23/06/2000, Rv. 537956 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 10/09/1996, Rv. 499547 - 01).

Altret- tanto è a dirsi con riguardo ai limiti di pignorabilità dei crediti posti dall'art. 545 c.p.c. in relazione ai trattamenti retributivi e/o pensionistici, come attualmente è espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 545 c.p.c. (e come, peraltro, dove- va ritenersi anche in precedenza, in via interpretativa; in pro- posito si vedano, ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5761 del 11/06/1999, Rv. 527297 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6548 del 22/03/2011, Rv. 617581 - 01).

Il giudice dell'esecuzione ha dunque il potere/dovere di proce- dere all'assegnazione (ovvero, come nel caso di specie, di di- chiarare attuato il sequestro conservativo) in favore del credi- tore, esclusivamente con riguardo agli importi che, sulla base degli atti, risultino allo stesso effettivamente dovuti e nei limiti della pignorabilità (o sequestrabilità) dei crediti oggetto dell'espropriazione (ovvero del sequestro conservativo).

È pacifico che il relativo potere del giudice dell'esecuzione, certamente esercitabile al di fuori di ogni contestazione del debitore (anche quindi laddove il debitore non si sia neanche costituito), sia censurabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

Ric. n. 22595/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 6 maggio 2021 — Ordinanza — Pagina 4 di 13 Può peraltro accadere che esso venga esercitato in ipotesi in cui il debitore si sia costituito nel processo esecutivo e abbia sollevato contestazioni, o abbia addirittura proposto opposi- zione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (e ciò sempre, peraltro, tenendo conto che il debitore ha anche la facoltà di costituirsi nel processo esecutivo senza proporre opposizione all'esecuzione, eventualmente limitandosi a sollecitare l'esercizio dei poteri di ufficio del giudice).

In mancanza di una vera e propria opposizione all'esecuzione, non vi è dubbio che il creditore potrà proporre esclusivamente l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedi- mento del giudice dell'esecuzione.

Laddove invece sia stata proposta una vera e propria opposi- zione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con la quale il debitore abbia contestato, in tutto o in parte, il diritto di pro- cedere ad esecuzione forzata per il credito fatto valere ovvero la pignorabilità/sequestrabilità del credito oggetto di dichiara- zione positiva del terzo, il giudice dell'esecuzione ha due pos- sibilità.

Può prendere atto dell'opposizione e, senza esercitare i propri poteri officiosi, limitarsi a sospendere l'esecuzione (in tutto o in parte), ovvero l'attuazione della misura cautelare, nei limiti in cui ritenga probabilmente fondata l'opposizione del debito- re, fissando il termine per l'inizio del giudizio di merito; in tal caso il suo provvedimento sarà reclamabile dal creditore op- posto ai sensi dell'art. 624 c.p.c., per ottenere la revoca della sospensione e, in tal caso (secondo l'indirizzo seguito da que- sta Corte, a partire da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286 - 01, e poi sempre confermato), se manca la fissazione del termine per iniziare il giudizio di meri- to, le parti potranno chiedere l'integrazione ai sensi dell'art.289 c.p.c. e/o comunque instaurare direttamente il merito dell'opposizione; in mancanza, il processo esecutivo si estin- Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 13 guerà (in tutto o in parte) ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., e il provvedimento che dichiari tale successiva estinzio- ne sarà reclamabile ai sensi dell'art. 630 c.p.c..

In caso di in- staurazione del merito dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., e comunque fino all'eventuale estinzione ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., il processo esecutivo o il pro- cedimento di attuazione cautelare - pur sospeso - rimarrà pendente (resteranno in particolare fermi gli effetti del pigno- ramento o del sequestro: in caso di pignoramento/sequestro presso terzi, le somme pignorate resteranno vincolate).

In ta- le ipotesi non vi è spazio per una opposizione ai sensi dell'art.617 c.p.c. (e, tanto meno, per un eventuale appello).

Il giudice dell'esecuzione, però, non perde i suoi poteri officio- si solo perché è stata proposta una opposizione all'esecuzione; egli potrà quindi anche decidere di esercitarli ugualmente, a prescindere dall'opposizione del debitore, as- segnando al creditore esclusivamente gli importi effettivamen- te dovuti, eventualmente nei limiti della ritenuta pignorabilità del credito dichiarato dal terzo (ovvero, addirittura nessun importo, laddove ritenga il titolo inefficace o il credito posto in esecuzione integralmente estinto o, ancora, quello dichiarato dal terzo integralmente impignorabile), ovvero dichiarando at- tuato il sequestro nei medesimi limiti, in tali i casi definendo il processo esecutivo o la procedura di attuazione del sequestro.

Ovviamente, in siffatte ipotesi non vi sarà luogo a provvedere, per evidente difetto di interesse, sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, e il giudice dell'esecuzione potrebbe - come sarebbe opportuno - dichiararlo espressamente (ma anche laddove non lo faccia, la situazione sostanziale rimane la me- desima).

Resta ferma peraltro l'opposizione già proposta e, quindi, dovrebbe comunque ugualmente essere assegnato il termine per l'instaurazione del merito di essa, a meno che il debitore non vi rinunzi, e andrebbero altresì liquidate le spese Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 13 della fase sommaria dell'opposizione.

In una siffatta ipotesi, non vi è un provvedimento di sospensione reclamabile; il cre- ditore potrà dunque proporre esclusivamente l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il prov- vedimento del giudice dell'esecuzione che assegna gli importi ritenuti dovuti (e/o non assegna alcunché e dichiara improce- dibile l'esecuzione/attuazione).

Entrambe le parti (se il debito- re non ha rinunziato alla sua opposizione) potranno instaurare il merito di essa (previa eventuale istanza di integrazione ai sensi dell'art. 289 c.p.c.), anche al fine di ottenere la corretta liquidazione delle spese della fase sommaria.

In tal caso il procedimento esecutivo (o di attuazione del sequestro) è da ritenersi definito e non più pendente.

In mancanza di opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha definito il proce- dimento, cessano gli effetti del pignoramento o del sequestro (in caso di pignoramento/sequestro presso terzi, le somme non assegnate o dichiarate assoggettate a sequestro sono de- finitivamente - e irreversibilmente - svincolate).

L'esito stesso dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. even- tualmente coltivata dalle parti (in mancanza di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di improce- dibilità, o che ha comunque definito il procedimento, liberando i beni non assegnati o dichiarati assoggettati a sequestro) non consentirà di riaprirlo, e avrà effetti solo per future eventuali nuove procedure promosse sulla base del medesimo titolo (o nei nuovi giudizi di cognizione relativi al medesimo rapporto).

Al fine di individuare i rimedi con cui le parti possono conte- stare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione in tutti i casi esposti, dunque, ciò che è decisivo non è tanto la circostanza che il debitore abbia o meno proposto una opposi- zione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma la natura del provvedimento emesso dallo stesso giudice Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 13 dell'esecuzione.

Onde individuare il rimedio esperibile occorre cioè stabilire se il giudice dell'esecuzione ha semplicemente sospeso o se ha, al contrario, definito il procedimento penden- te davanti a sé.

Si tratta evidentemente di due provvedimenti di natura in- compatibile, che si escludono a vicenda: la sospensione com- porta la perdurante pendenza del procedimento e quindi la conservazione degli effetti del suo atto iniziale (pignoramento o sequestro che sia); l'improcedibilità, o comunque la defini- zione del procedimento a seguito dell'assegnazione (o della dichiarazione di assoggettamento a sequestro) dei soli importi ritenuti dovuti e pignorabili/sequestrabili, invece, esclude tale perdurante pendenza, e soprattutto determina la cessazione degli effetti del vincolo, in tutto o in parte.

Se il giudice dell'esecuzione definisce il procedimento, dichiarandone l'improcedibilità (o se, con definizione impropria, ne dichiara la cd. estinzione atipica, o comunque lo chiude di fatto a se- guito dell'avvenuta assegnazione degli importi ritenuti pigno- rabili e dovuti al creditore o della dichiarazione di assoggetta- mento a sequestro degli stessi; e ciò soprattutto laddove, ad es. nel pignoramento/sequestro presso terzi, dichiari espres- samente lo svincolo delle somme residue e, quindi, liberi il terzo dai suoi obblighi di custodia), questo provvedimento è sul piano logico del tutto incompatibile con un provvedimento implicito di sospensione.

Al tempo stesso è evidente che un provvedimento di sospensione è logicamente incompatibile sia con la definizione del procedimento, sia con la dichiarazione di estinzione o di improcedibilità dello stesso, e a fortiori con la liberazione dei beni assoggettati a vincolo dal creditore ma non assegnati o non dichiarati oggetto di attuazione del se- questro.

Laddove il procedimento sia stato definito dal giudice dell'esecuzione, quindi, non potrà esservi alcuno spazio per Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 13 ravvisare un provvedimento (neanche implicito) di sospensio- ne reclamabile.

Il creditore potrà proporre esclusivamente l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedi- mento del giudice dell'esecuzione che ha definito il procedi- mento (sia esso espresso come dichiarazione di improcedibili- tà, di estinzione cd. atipica o di definizione della procedura in senso solo parzialmente corrispondente all'azione esercitata), ma non certo il reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c., che è ri- servato al provvedimento cautelare di sospensione emesso in un procedimento che resta pendente.

Ciò non toglie che, se era stata proposta una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (e non vi era stata rinunzia ad essa), le parti possano coltivarla (secondo le mo- dalità illustrate nella già citata Cass. n. 22033/2011, i cui principi restano validi anche in tale ipotesi).

Il suo esito, però (almeno in mancanza di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento che ha definito la procedura), non potrà consentire la riapertura o la riassunzio- ne del procedimento ormai definito (anche perché i beni as- soggettati a vincolo sono stati ormai irreversibilmente libera- ti), e avrà efficacia solo per ulteriori e futuri rapporti tra le parti (ad. es. un nuovo pignoramento/sequestro sulla base del medesimo titolo, o un nuovo giudizio di cognizione con riguar- do al medesimo rapporto obbligatorio) Come è evidente, neanche in tali casi vi è alcuno spazio per l'impugnazione con l'appello dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione che definiscono il procedimento, esecutivo o di attuazione cautelare che sia.

Nella specie, dunque, non ha rilievo stabilire se il debitore de- stinatario della misura cautelare del sequestro conservativo aveva proposto effettivamente una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per contestare l'integrale segue- Ric. n. 22595/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 6 maggio 2021 — Ordinanza — Pagina 9 di 13 strabilità dei crediti dichiarati dal terzo, in quanto è assoluta- mente certo (per quanto riferito dalla stessa parte ricorrente) che il giudice dell'esecuzione non ha inteso sospendere il pro- cedimento di attuazione del sequestro conservativo ai sensi dell'art. 624 c.p.c, in relazione ad una siffatta opposizione, ma, esercitando i suoi poteri di ufficio, ha definito tale proce- dimento, con la dichiarazione di attuazione del sequestro esclusivamente sulla quota ritenuta pignorabile/sequestrabile dei crediti dichiarati dal terzo, implicitamente disponendo per il residuo la liberazione di detti crediti dal vincolo del pignora- mento.

Tale provvedimento non può in alcun modo essere qualificato come sentenza in senso sostanziale su una opposizione all'esecuzione, come sostenuto dal ricorrente, trattandosi, al contrario, di un provvedimento il cui contenuto è espressione dell'ordinario esercizio dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione nel procedimento di attuazione del sequestro conservativo.

Di conseguenza, il suddetto provvedimento- era contestabile ft dal creditore esclusivamente mediante l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; in tale sede sarebbe sta- to per lui possibile contestare anche la correttezza del provve- dimento del giudice dell'esecuzione relativo alla liquidazione delle spese della procedura esecutiva.

Può essere opportuno altresì precisare che il creditore stesso, laddove (come egli sostiene) il debitore avesse effettivamente proposto una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avrebbe comunque potuto eventualmente instaurare il relativo giudizio di merito a cognizione piena, nonostante la mancata assegnazione del relativo termine (chiedendo al giu- dice l'integrazione del provvedimento con l'indicazione di detto termine ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ovvero anche provveden- do direttamente alla notificazione dell'atto di citazione nei Ric. n. 22595/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 6 maggio 2021 — Ordinanza — Pagina 10 di 13 termini di legge), onde ottenere una sentenza idonea al giudi- cato sul punto e, in tale sede, avrebbe potuto contestare il provvedimento del giudice dell'esecuzione relativo alle spese processuali, se ed in quanto riferibile non alle spese del pro- cedimento di attuazione del sequestro ma a quelle relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione all'esecuzione.

Va radicalmente esclusa, invece, in ogni caso, la possibilità di proposizione dell'appello direttamente avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, tanto con riguardo alla dichiarazione di (limitata) attuazione del sequestro nei limiti della ritenuta pignorabilità del credito dichiarato dal terzo, quanto con ri- guardo alla liquidazione delle spese processuali (sia quelle re- lative al procedimento di attuazione, sia quelle relative alla fa- se sommaria di una eventuale opposizione all'esecuzione).

Vanno pertanto ribaditi e precisati, anche con riguardo alla procedura di attuazione del sequestro conservativo, i seguenti principi di diritto: «Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, in sede di attuazio- ne di un sequestro conservativo presso terzi, dichiari attuato il sequestro nei limiti della ritenuta pignorabilità/sequestrabilità dei crediti dichiarati dal terzo, l'ordinanza da questi adottata, in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura di attuazione del provvedimento cautelare, è impu- qnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liqui- dazione delle spese dello stesso procedimento di attuazione; diversamente, se adottata in seguito a contestazioni del debi- tore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il prov- vedimento sommario di provvisorio arresto del corso del pro- cedimento di attuazione, che resta perciò pendente, è impu- gnabile con il reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c..

Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 11 di 13 In entrambi i casi, se (e solo se) è stata proposta dal debitore una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che sospende o chiude il procedimento di attuazione davanti a sé, deve conte- stualmente fissare (salvo che l'opponente stesso vi rinunzi) il termine per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, liquidando le spese della relativa fase sommaria e, in mancanza, sarà possibile per la parte interessata chiede- re l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio di merito, in tale sede proponendo anche tutte le contestazioni relative alla eventuale liquidazione delle spese relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione.

In nessun caso è, invece, proponibile appello avverso il prov- vedimento del giudice dell'esecuzione».

Deve dunque, in definitiva, ritenersi conforme a diritto la deci- sione impugnata, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello del Giannecchini, sia pure con le correzioni di mo- tivazione sin qui esposte.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensore del controricorrente, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 12 di 13 - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi C 5.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge, con distrazione in fa- vore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep. ORDINANZA -)rn ()] sul ricorso iscritto al numero 22595 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72P01 L219H) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74S08 E625Z) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71R50 L219Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Renzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49T07 B648Y) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A09 E7151) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Fi- renze n. 1429/2019, pubblicata in data 11 giugno 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha posto in attuazione un provvedimento di sequestro conservativo, ottenuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sui crediti vantati da quest'ultimo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ha reso dichiarazione di quantità in senso positivo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito nel procedimento di Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 13 attuazione davanti al giudice dell'esecuzione, facendo presen- te che il suo credito era sequestrabile e pignorabile solo nei limiti del quinto, in quanto derivante da rapporto di agenzia. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato attuato il sequestro, nei limiti del quinto della somma dichiarata dovuta dal terzo (di C 34.160,00), liquidando e ponendo le spese processuali a carico del debitore nella misura di due terzi. Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione il credito- re procedente ha proposto appello. La Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. Ricorre il Giannecchini, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso lo [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione eio falsa applicazione degli artt. 323, 339, 616, 618, 619 c.p.c. e 24 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Il ricorrente sostiene che il provvedimento del giudice dell'esecuzione avrebbe il contenuto sostanziale di una sen- tenza e sarebbe, come tale, impugnabile con l'appello, avendo deciso l'opposizione all'esecuzione del debitore relativa ai limi- ti di pignorabilità del credito oggetto del sequestro, con liqui- dazione delle relative spese processuali. Il ricorso è manifestamente infondato, anche se la motivazio- ne della decisione impugnata va parzialmente corretta ed in- tegrata sulla base delle considerazioni che seguono. Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 13 In proposito, vanno infatti ribaditi i principi di diritto ormai co- stantemente affermati da questa Corte in relazione alle moda- lità della contestazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, certamente applicabili anche all'ipotesi dell'attuazione del sequestro conservativo, e che il ricorso non offre motivi idonei ad indurre a rimeditare (cfr., in particolare: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017, Rv. 644810 - 01; Ordinanza n. 13108 del 24/05/2017, Rv. 644389 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 14332, 14333 e 14334 del 08/06/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 15282 e 15283 del 20/06/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15606 del 22/06/2017; conf., sul principio di diritto: Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 10946 del 08/05/2018, Rv. 648877 - 01; nel mede- simo senso va tenuto presente l'orientamento ormai consoli- dato di questa Corte, enunciato in tema di esecuzione forzata per obblighi di fare o di non fare, ma i cui principi di fondo possono estendersi all'esecuzione per espropriazione - ed allo stesso procedimento di attuazione del sequestro conservativo su crediti, anche con riguardo alla pignorabilità/sequestrabilità di questi ultimi - per cui le ordinanze del giudice dell'esecuzione con contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non possono considerarsi, neppure quando provve- dano sulle spese giudiziali, come sentenze decisive di un'opposizione all'esecuzione e, di conseguenza, non sono mai impugnabili con i rimedi all'uopo previsti; in tal senso, di re- cente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692 - 01; conf., in precedenza, Sez. 3, Sentenza n. 15015 del 21/07/2016, Rv. 642689 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8640 del 03/05/2016, Rv. 642688 - 01). È opportuno richiamare in sintesi i predetti principi, anche con riguardo alla loro applicazione in caso di attuazione delle mi- Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 13 sure cautelari aventi ad oggetto somme di danaro ed alla pi- gnorabilità/sequestrabilità dei beni oggetto delle stesse. È stato già da tempo chiarito che il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, anche a prescindere da una opposizione del debitore, l'esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 11021 del 19/05/2011, Rv. 617431 - 01; Sez. L, Sentenza n. 16610 del 28/07/2011, Rv. 618698 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4491 del 26/03/2003, Rv. 561469 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9293 del 09/07/2001, Rv. 548027 - 01; Sez. L, Sentenza n. 8559 del 23/06/2000, Rv. 537956 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 10/09/1996, Rv. 499547 - 01). Altret- tanto è a dirsi con riguardo ai limiti di pignorabilità dei crediti posti dall'art. 545 c.p.c. in relazione ai trattamenti retributivi e/o pensionistici, come attualmente è espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 545 c.p.c. (e come, peraltro, dove- va ritenersi anche in precedenza, in via interpretativa; in pro- posito si vedano, ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5761 del 11/06/1999, Rv. 527297 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6548 del 22/03/2011, Rv. 617581 - 01). Il giudice dell'esecuzione ha dunque il potere/dovere di proce- dere all'assegnazione (ovvero, come nel caso di specie, di di- chiarare attuato il sequestro conservativo) in favore del credi- tore, esclusivamente con riguardo agli importi che, sulla base degli atti, risultino allo stesso effettivamente dovuti e nei limiti della pignorabilità (o sequestrabilità) dei crediti oggetto dell'espropriazione (ovvero del sequestro conservativo). È pacifico che il relativo potere del giudice dell'esecuzione, certamente esercitabile al di fuori di ogni contestazione del debitore (anche quindi laddove il debitore non si sia neanche costituito), sia censurabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Ric. n. 22595/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 6 maggio 2021 — Ordinanza — Pagina 4 di 13 Può peraltro accadere che esso venga esercitato in ipotesi in cui il debitore si sia costituito nel processo esecutivo e abbia sollevato contestazioni, o abbia addirittura proposto opposi- zione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (e ciò sempre, peraltro, tenendo conto che il debitore ha anche la facoltà di costituirsi nel processo esecutivo senza proporre opposizione all'esecuzione, eventualmente limitandosi a sollecitare l'esercizio dei poteri di ufficio del giudice). In mancanza di una vera e propria opposizione all'esecuzione, non vi è dubbio che il creditore potrà proporre esclusivamente l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedi- mento del giudice dell'esecuzione. Laddove invece sia stata proposta una vera e propria opposi- zione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con la quale il debitore abbia contestato, in tutto o in parte, il diritto di pro- cedere ad esecuzione forzata per il credito fatto valere ovvero la pignorabilità/sequestrabilità del credito oggetto di dichiara- zione positiva del terzo, il giudice dell'esecuzione ha due pos- sibilità. Può prendere atto dell'opposizione e, senza esercitare i propri poteri officiosi, limitarsi a sospendere l'esecuzione (in tutto o in parte), ovvero l'attuazione della misura cautelare, nei limiti in cui ritenga probabilmente fondata l'opposizione del debito- re, fissando il termine per l'inizio del giudizio di merito; in tal caso il suo provvedimento sarà reclamabile dal creditore op- posto ai sensi dell'art. 624 c.p.c., per ottenere la revoca della sospensione e, in tal caso (secondo l'indirizzo seguito da que- sta Corte, a partire da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286 - 01, e poi sempre confermato), se manca la fissazione del termine per iniziare il giudizio di meri- to, le parti potranno chiedere l'integrazione ai sensi dell'art.289 c.p.c. e/o comunque instaurare direttamente il merito dell'opposizione; in mancanza, il processo esecutivo si estin- Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 13 guerà (in tutto o in parte) ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., e il provvedimento che dichiari tale successiva estinzio- ne sarà reclamabile ai sensi dell'art. 630 c.p.c.. In caso di in- staurazione del merito dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., e comunque fino all'eventuale estinzione ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., il processo esecutivo o il pro- cedimento di attuazione cautelare - pur sospeso - rimarrà pendente (resteranno in particolare fermi gli effetti del pigno- ramento o del sequestro: in caso di pignoramento/sequestro presso terzi, le somme pignorate resteranno vincolate). In ta- le ipotesi non vi è spazio per una opposizione ai sensi dell'art.617 c.p.c. (e, tanto meno, per un eventuale appello). Il giudice dell'esecuzione, però, non perde i suoi poteri officio- si solo perché è stata proposta una opposizione all'esecuzione; egli potrà quindi anche decidere di esercitarli ugualmente, a prescindere dall'opposizione del debitore, as- segnando al creditore esclusivamente gli importi effettivamen- te dovuti, eventualmente nei limiti della ritenuta pignorabilità del credito dichiarato dal terzo (ovvero, addirittura nessun importo, laddove ritenga il titolo inefficace o il credito posto in esecuzione integralmente estinto o, ancora, quello dichiarato dal terzo integralmente impignorabile), ovvero dichiarando at- tuato il sequestro nei medesimi limiti, in tali i casi definendo il processo esecutivo o la procedura di attuazione del sequestro. Ovviamente, in siffatte ipotesi non vi sarà luogo a provvedere, per evidente difetto di interesse, sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, e il giudice dell'esecuzione potrebbe - come sarebbe opportuno - dichiararlo espressamente (ma anche laddove non lo faccia, la situazione sostanziale rimane la me- desima). Resta ferma peraltro l'opposizione già proposta e, quindi, dovrebbe comunque ugualmente essere assegnato il termine per l'instaurazione del merito di essa, a meno che il debitore non vi rinunzi, e andrebbero altresì liquidate le spese Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 13 della fase sommaria dell'opposizione. In una siffatta ipotesi, non vi è un provvedimento di sospensione reclamabile; il cre- ditore potrà dunque proporre esclusivamente l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il prov- vedimento del giudice dell'esecuzione che assegna gli importi ritenuti dovuti (e/o non assegna alcunché e dichiara improce- dibile l'esecuzione/attuazione). Entrambe le parti (se il debito- re non ha rinunziato alla sua opposizione) potranno instaurare il merito di essa (previa eventuale istanza di integrazione ai sensi dell'art. 289 c.p.c.), anche al fine di ottenere la corretta liquidazione delle spese della fase sommaria. In tal caso il procedimento esecutivo (o di attuazione del sequestro) è da ritenersi definito e non più pendente. In mancanza di opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha definito il proce- dimento, cessano gli effetti del pignoramento o del sequestro (in caso di pignoramento/sequestro presso terzi, le somme non assegnate o dichiarate assoggettate a sequestro sono de- finitivamente - e irreversibilmente - svincolate). L'esito stesso dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. even- tualmente coltivata dalle parti (in mancanza di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di improce- dibilità, o che ha comunque definito il procedimento, liberando i beni non assegnati o dichiarati assoggettati a sequestro) non consentirà di riaprirlo, e avrà effetti solo per future eventuali nuove procedure promosse sulla base del medesimo titolo (o nei nuovi giudizi di cognizione relativi al medesimo rapporto). Al fine di individuare i rimedi con cui le parti possono conte- stare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione in tutti i casi esposti, dunque, ciò che è decisivo non è tanto la circostanza che il debitore abbia o meno proposto una opposi- zione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma la natura del provvedimento emesso dallo stesso giudice Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 13 dell'esecuzione. Onde individuare il rimedio esperibile occorre cioè stabilire se il giudice dell'esecuzione ha semplicemente sospeso o se ha, al contrario, definito il procedimento penden- te davanti a sé. Si tratta evidentemente di due provvedimenti di natura in- compatibile, che si escludono a vicenda: la sospensione com- porta la perdurante pendenza del procedimento e quindi la conservazione degli effetti del suo atto iniziale (pignoramento o sequestro che sia); l'improcedibilità, o comunque la defini- zione del procedimento a seguito dell'assegnazione (o della dichiarazione di assoggettamento a sequestro) dei soli importi ritenuti dovuti e pignorabili/sequestrabili, invece, esclude tale perdurante pendenza, e soprattutto determina la cessazione degli effetti del vincolo, in tutto o in parte. Se il giudice dell'esecuzione definisce il procedimento, dichiarandone l'improcedibilità (o se, con definizione impropria, ne dichiara la cd. estinzione atipica, o comunque lo chiude di fatto a se- guito dell'avvenuta assegnazione degli importi ritenuti pigno- rabili e dovuti al creditore o della dichiarazione di assoggetta- mento a sequestro degli stessi; e ciò soprattutto laddove, ad es. nel pignoramento/sequestro presso terzi, dichiari espres- samente lo svincolo delle somme residue e, quindi, liberi il terzo dai suoi obblighi di custodia), questo provvedimento è sul piano logico del tutto incompatibile con un provvedimento implicito di sospensione. Al tempo stesso è evidente che un provvedimento di sospensione è logicamente incompatibile sia con la definizione del procedimento, sia con la dichiarazione di estinzione o di improcedibilità dello stesso, e a fortiori con la liberazione dei beni assoggettati a vincolo dal creditore ma non assegnati o non dichiarati oggetto di attuazione del se- questro. Laddove il procedimento sia stato definito dal giudice dell'esecuzione, quindi, non potrà esservi alcuno spazio per Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 13 ravvisare un provvedimento (neanche implicito) di sospensio- ne reclamabile. Il creditore potrà proporre esclusivamente l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedi- mento del giudice dell'esecuzione che ha definito il procedi- mento (sia esso espresso come dichiarazione di improcedibili- tà, di estinzione cd. atipica o di definizione della procedura in senso solo parzialmente corrispondente all'azione esercitata), ma non certo il reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c., che è ri- servato al provvedimento cautelare di sospensione emesso in un procedimento che resta pendente. Ciò non toglie che, se era stata proposta una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (e non vi era stata rinunzia ad essa), le parti possano coltivarla (secondo le mo- dalità illustrate nella già citata Cass. n. 22033/2011, i cui principi restano validi anche in tale ipotesi). Il suo esito, però (almeno in mancanza di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento che ha definito la procedura), non potrà consentire la riapertura o la riassunzio- ne del procedimento ormai definito (anche perché i beni as- soggettati a vincolo sono stati ormai irreversibilmente libera- ti), e avrà efficacia solo per ulteriori e futuri rapporti tra le parti (ad. es. un nuovo pignoramento/sequestro sulla base del medesimo titolo, o un nuovo giudizio di cognizione con riguar- do al medesimo rapporto obbligatorio) Come è evidente, neanche in tali casi vi è alcuno spazio per l'impugnazione con l'appello dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione che definiscono il procedimento, esecutivo o di attuazione cautelare che sia. Nella specie, dunque, non ha rilievo stabilire se il debitore de- stinatario della misura cautelare del sequestro conservativo aveva proposto effettivamente una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per contestare l'integrale segue- Ric. n. 22595/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 6 maggio 2021 — Ordinanza — Pagina 9 di 13 strabilità dei crediti dichiarati dal terzo, in quanto è assoluta- mente certo (per quanto riferito dalla stessa parte ricorrente) che il giudice dell'esecuzione non ha inteso sospendere il pro- cedimento di attuazione del sequestro conservativo ai sensi dell'art. 624 c.p.c, in relazione ad una siffatta opposizione, ma, esercitando i suoi poteri di ufficio, ha definito tale proce- dimento, con la dichiarazione di attuazione del sequestro esclusivamente sulla quota ritenuta pignorabile/sequestrabile dei crediti dichiarati dal terzo, implicitamente disponendo per il residuo la liberazione di detti crediti dal vincolo del pignora- mento. Tale provvedimento non può in alcun modo essere qualificato come sentenza in senso sostanziale su una opposizione all'esecuzione, come sostenuto dal ricorrente, trattandosi, al contrario, di un provvedimento il cui contenuto è espressione dell'ordinario esercizio dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione nel procedimento di attuazione del sequestro conservativo. Di conseguenza, il suddetto provvedimento- era contestabile ft dal creditore esclusivamente mediante l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; in tale sede sarebbe sta- to per lui possibile contestare anche la correttezza del provve- dimento del giudice dell'esecuzione relativo alla liquidazione delle spese della procedura esecutiva. Può essere opportuno altresì precisare che il creditore stesso, laddove (come egli sostiene) il debitore avesse effettivamente proposto una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avrebbe comunque potuto eventualmente instaurare il relativo giudizio di merito a cognizione piena, nonostante la mancata assegnazione del relativo termine (chiedendo al giu- dice l'integrazione del provvedimento con l'indicazione di detto termine ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ovvero anche provveden- do direttamente alla notificazione dell'atto di citazione nei Ric. n. 22595/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 6 maggio 2021 — Ordinanza — Pagina 10 di 13 termini di legge), onde ottenere una sentenza idonea al giudi- cato sul punto e, in tale sede, avrebbe potuto contestare il provvedimento del giudice dell'esecuzione relativo alle spese processuali, se ed in quanto riferibile non alle spese del pro- cedimento di attuazione del sequestro ma a quelle relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione all'esecuzione. Va radicalmente esclusa, invece, in ogni caso, la possibilità di proposizione dell'appello direttamente avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, tanto con riguardo alla dichiarazione di (limitata) attuazione del sequestro nei limiti della ritenuta pignorabilità del credito dichiarato dal terzo, quanto con ri- guardo alla liquidazione delle spese processuali (sia quelle re- lative al procedimento di attuazione, sia quelle relative alla fa- se sommaria di una eventuale opposizione all'esecuzione). Vanno pertanto ribaditi e precisati, anche con riguardo alla procedura di attuazione del sequestro conservativo, i seguenti principi di diritto: «Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, in sede di attuazio- ne di un sequestro conservativo presso terzi, dichiari attuato il sequestro nei limiti della ritenuta pignorabilità/sequestrabilità dei crediti dichiarati dal terzo, l'ordinanza da questi adottata, in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura di attuazione del provvedimento cautelare, è impu- qnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liqui- dazione delle spese dello stesso procedimento di attuazione; diversamente, se adottata in seguito a contestazioni del debi- tore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il prov- vedimento sommario di provvisorio arresto del corso del pro- cedimento di attuazione, che resta perciò pendente, è impu- gnabile con il reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c.. Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 11 di 13 In entrambi i casi, se (e solo se) è stata proposta dal debitore una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che sospende o chiude il procedimento di attuazione davanti a sé, deve conte- stualmente fissare (salvo che l'opponente stesso vi rinunzi) il termine per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, liquidando le spese della relativa fase sommaria e, in mancanza, sarà possibile per la parte interessata chiede- re l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio di merito, in tale sede proponendo anche tutte le contestazioni relative alla eventuale liquidazione delle spese relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione. In nessun caso è, invece, proponibile appello avverso il prov- vedimento del giudice dell'esecuzione». Deve dunque, in definitiva, ritenersi conforme a diritto la deci- sione impugnata, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello del Giannecchini, sia pure con le correzioni di mo- tivazione sin qui esposte. 2. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensore del controricorrente, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; Ric. n. 22595/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 12 di 13 - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi C 5.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge, con distrazione in fa- vore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovut
Sentenza Cassazione n. 27073/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris