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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 23999/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TARE APPELLO di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto del ricorso;sentita la difesa nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 26 settembre 2024, il Tribunale [OSCURATO:PERSONA] diRoma ha affermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] SceltoBardini [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in truffa militare aggravata e continuata,ai sensi degli artt. 81,110 cod. pen e 47, n. 2, 234, commi 1 e 2, c.p.m.p., concondanna alla pena di mesi 9 di reclusione militare e alla pena accessoria dellarimozione del grado.La condotta contestata consisteva nell’aver, in concorso con il commilitoneDore [OSCURATO:PERSONA], attestato falsamente la propria presenza in servizio presso il 152°[OSCURATO:PERSONA] “Sassari” mediante l’utilizzo del sistema di rilevazionepresenza SIGE, inducendo in errore l’[OSCURATO:PERSONA] militare e procurando a séun ingiusto profitto pari a euro 126,63.[OSCURATO:PERSONA] di Appello, Seconda Sezione, con sentenza n. 12/2025,emessa in data 08/05/2025 e depositata il 02/07/2025, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli per i fattidi agosto 2022 perché il fatto non sussiste e, rideterminando la pena per i residuifatti di settembre 2022, lo condannava alla pena di mesi 7 di reclusione militare.Vi è stata integrale assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto nonsussiste.In motivazione si ritiene destituita di ogni fondamento la deduzione difensivaconcernente l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., dei filmati edelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza.[OSCURATO:PERSONA] di Appello rileva, invero, che in sede di giudizio di primogrado era emerso che il supporto magnetico – allegato all’annotazione del 26ottobre 2022 e acquisito agli atti – era stato consegnato al [OSCURATO:PERSONA] CCPezzoli Andrea, delegato alle indagini dalla Procura militare, dall’Ufficio dellaSezione Sicurezza del 152° [OSCURATO:PERSONA], competente in ordine alla gestione delsistema di videosorveglianza della caserma, e risultava contenere stralci video efermo immagine tratti dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza, destinatialla automatica sovrascrizione, così come riferito dal Comandante delReggimento, [OSCURATO:PERSONA].In ossequio all’indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza dilegittimità (Sez.

Un., n. 26795 del 2006, rv. 234267-01), la Corte di meritoafferma che le videoriprese e le immagini oggetto dell’eccezione difensiva devonoessere qualificate quali “documenti”, coma tali acquisibili e utilizzabili ai sensidell’art. 234 cod. proc. pen., senza che debba ritenersi applicabile, ai finidell’utilizzabilità processuale, la procedura specifica per l’acquisizione dei datidigitali.La Corte rileva, altresì, che il contenuto dei file presenti sul supportomagnetico — all’interno dei quali è possibile individuare le autovetture iningresso e in uscita, le relative targhe nonché, in alcuni casi, gli occupanti deiveicoli — è stato non solo direttamente visionato dal Collegio, ma ancheintrodotto nel dibattimento mediante l’escussione testimoniale dei militari,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dell’Ufficiale di P.G.delegato allo svolgimento delle indagini, [OSCURATO:PERSONA].In tale prospettiva, il supporto magnetico contenente le immagini e levideoriprese assume, ad avviso della Corte, valore di ulteriore elemento diriscontro rispetto alle modalità di esecuzione degli accertamenti investigativi ealle risultanze dagli stessi emerse.In riferimento agli episodi oggetto di imputazione e relativi al mese disettembre, risulta emergere, in termini privi di margini di incertezza, la pienafondatezza dell’ipotesi accusatoria, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] QSBARDINI [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] alla Sede del 152° Reggimentomedesimo disegno criminoso, concretizzò il reato di truffa aggravata econtinuata contestato, con artifici e raggiri consistiti nell'aver fatto risultare,modo, un ingiusto profitto, con correlativo danno per l'[OSCURATO:PERSONA] militare.Si osserva, in particolare, che il procedimento era stato scaturito, così comeaccertato nel corso dell’istruzione svolta nel giudizio di primo grado, dagliaccertamenti disposti dal Comandante del 152° [OSCURATO:PERSONA] “Sassari” inSassari, [OSCURATO:PERSONA], nonché dall ’esito delle indaginisuccessivamente delegate dalla Procura [OSCURATO:PERSONA] di Roma.Secondo quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], in data 12 agosto 2022, alrientro da un periodo di licenza, i militari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inservizio presso il [OSCURATO:PERSONA], gli rappresentarono di avere riscontratoalcune anomalie fra quanto riportato nel sistema di rilevazione delle presenze(“SIGE”) e quanto registrato dalle telecamere di sicurezza posizionate agliingressi della caserma “Gonzaga”, con riferimento ad alcuni militari in serviziopresso il [OSCURATO:PERSONA] alla Sede e, in particolare, al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA].

Dopo averacquisito conferma della fondatezza della notizia mediante una verificaretrospettiva disposta con riferimento ai dieci giorni antecedenti — inconsiderazione del fatto che, decorso tale arco temporale, il sistema divideosorveglianza provvedeva automaticamente alla sovrascrittura delle nuoveimmagini su quelle precedentemente registrate — il Comandante conferivaincarico ai militari in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], tra iquali il [OSCURATO:PERSONA], di effettuare controlli visivi direttipresso i due ingressi dell’infrastruttura.Tali attività di osservazione venivano disposte sino alla fine del mese disettembre 2022, al fine di accertare in concreto, nei giorni successivi, le effettiveentrate e uscite degli imputati dalla sede di servizio.Tali accertamenti consentivano di acclarare – come riferito dal ColonnelloLuciani e confermato dalle deposizioni testimoniali rese dai testi [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – l’esistenza di plurime discrepanze tra gliorari risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze e quelli corrispondentialle effettive entrate e uscite dell’odierno ricorrente.In un primo momento, tali difformità venivano riscontrate esclusivamentemediante l’esame delle registrazioni provenienti dalle telecamere del sistema divideosorveglianza; successivamente, a decorrere dal 30 agosto 2022, essetrovavano ulteriore conferma anche attraverso il controllo visivo diretto pressogli ingressi della struttura, disposto dal Comandante, così come risulta dalleinformative del 18 agosto 2022 e del 3 ottobre 2022, trasmesse dal ColonnelloLuciani alla Procura [OSCURATO:PERSONA] di Roma e acquisite agli atti del procedimento.Si evidenzia, altresì, il compimento di ulteriori accertamenti nell’ottobre2022, su delega della Procura [OSCURATO:PERSONA] di Roma, dal [OSCURATO:PERSONA] CC PezzoliAndrea.

Secondo quanto riportato da quest’ultimo nel corso della suadeposizione, tali accertamenti si sostanziarono nell’analisi dei tabulati tratti dalsistema “SIGE” di rilevazione delle presenze – per cui fu incaricato di estrapolarei file necessari dal server centrale, quale ausiliario di P.G., l’amministratore dellostesso sistema “SIGE”, il [OSCURATO:PERSONA] – al fine diverificare e segnalare l’esistenza di anomalie e di eventuali sincronie rilevate trale registrazioni delle presenze del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] precisava, inoltre, che la registrazione delle presenzepoteva avvenire mediante l’utilizzo della [OSCURATO:PERSONA] (CMD) ovveroNel primo caso, qualora la registrazione fosse stata effettuata tramite CMD,i l dato cos ì acquis i to poteva essere modi f icato esc lus ivamentedall’amministratore del sistema SIGE; diversamente, nell’ipotesi in cui laregistrazione fosse stata eseguita mediante l’inserimento del codicealfanumerico, era consentito anche ai furieri — qualifica rivestita dal [OSCURATO:PERSONA] —intervenire sul sistema e procedere alla modifica degli orari registrati.Il teste precisava, tuttavia, che l’utilizzo del codice alfanumerico eraconsentito esclusivamente in presenza di anomalie nel funzionamento onell’utilizzo della CMD.

In tali evenienze, era altresì prevista la redazione di unapposito documento attestante l’impossibilità di impiego della CMD, dasottoporre alla sottoscrizione del Comandante diretto del militare e datrasmettere successivamente al Comandante del [OSCURATO:PERSONA] per la relativavidimazione.Il teste evidenziava che, nel caso di specie, le registrazioni del [OSCURATO:PERSONA] eranostate effettuate esclusivamente mediante l’uso del codice provvisorio, nonché abrevissima distanza da quelle del [OSCURATO:PERSONA], le quali venivano compiute mediante laCarta multiservizi, nella stessa postazione o in postazioni contigue rispetto aquelle in cui venivano effettuate le registrazioni del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] dichiarava, altresì, di aver proceduto all’esame deifilmati e delle immagini estrapolati dalle registrazioni del sistema divideosorveglianza installato presso la caserma e che, all’esito degliapprofondimenti effettuati, erano emerse plurime difformità tra gli orari risultantidal sistema SIGE di rilevazione delle presenze e quelli corrispondenti agli effettiviorari di ingresso e di uscita dell’imputato [OSCURATO:PERSONA].Sulla base di tali elementi, il Tribunale riteneva dimostrate tutte le condottemateriali contestate al [OSCURATO:PERSONA], ancorché – secondo la prospettazione difensiva –non sarebbe stato possibile pervenire a tale conclusione, atteso che nel corsodelle indagini non era stata mai verificata la corrispondenza tra l’orario registratodal sistema di videosorveglianza e quello risultante dal sistema di rilevazionedelle presenze.

Tale omissione – sempre secondo la difesa – avrebbe precluso lapossibilità di accertare con certezza la sussistenza delle difformità rilevate tra gliorari effettivi di ingresso e di uscita dell’imputato e quelli desunti dai datiestrapolati dal sistema SIGE.Sul punto, la Corte [OSCURATO:PERSONA] di Appello precisa che con riferimento al sistemadi videosorveglianza, vi era l ’assenza di meccanismi automatici disincronizzazione.

Come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], infatti, si era reso necessarioprocedere manualmente, in data 10 agosto 2022, all’adeguamento dell’orario delsistema di videosorveglianza all’ora legale.Quanto, invece, al sistema SIGE, la Corte osservava che, pur dovendosiritenere lo stesso pienamente affidabile – come dichiarato dal LuogotenentePezzoli nel corso della propria deposizione, in ragione del collegamento direttocon il centro di elaborazione dati di Roma – esso risultava comunque soggetto, alpari del sistema di videosorveglianza, alle interruzioni di corrente determinatedal sovraccarico dell’impianto elettrico, così come acclarato nel corso del giudiziodi primo grado.

A seguito di tali interruzioni, infatti, si rendeva necessarioprocedere al riavvio di entrambi i sistemi.A giudizio del Collegio, tali circostanze incidono negativamentesull’affidabilità dell’accertamento con riferimento agli episodi oggetto diimputazione che erano stati individuati esclusivamente mediante il controlloincrociato tra le registrazioni del sistema SIGE e quelle provenienti dalletelecamere di sicurezza della caserma, effettuato dai militari [OSCURATO:PERSONA] eSimula, il primo dei quali, peraltro, aveva dichiarato di non aver verificato, nelcorso delle operazioni di controllo, l’effettiva sincronizzazione tra i due sistemi.2.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte [OSCURATO:PERSONA] di Appello riteneva che,con riguardo ai fatti contestati per il periodo compreso tra il 2 e il 12 agosto, nonpotesse ritenersi raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova dell’elementomateriale del reato di truffa, disponendo pertanto, in relazione a tali episodi,l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la Corte [OSCURATO:PERSONA] di Appello ha emesso sentenza di assoluzione neiconfronti dell’imputato anche con riferimento all’episodio contestato dallapubblica accusa in data 30 agosto 2022, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod.proc. pen., perché il fatto non sussiste.In particolare, il giudice di secondo grado rilevava che, nei casi in cui siverificava un crash del sistema SIGE ovvero un’interruzione dell’alimentazioneelettrica, veniva meno la rilevazione automatizzata delle presenze, con laconseguenza che queste dovevano essere successivamente ricostruite nelsistema.

In tali circostanze, le operazioni di registrazione venivano inizialmenteeffettuate in rapida sequenza, con l’inserimento di entrate e uscite dei militari –come chiarito dal teste Cossu – in quanto si rendeva necessario registrarepreliminarmente l’ingresso, ancorché non corrispondente all’orario reale, affinchépotesse essere successivamente registrata l’uscita effettiva.Solo in un momento successivo – come dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA]– si procedeva alla correzione manuale degli orari di ingresso di tutto il personaledella caserma, pari a circa settecentocinquanta unità.

Tale attività poteva essereeseguita esclusivamente dall’amministratore del sistema SIGE e dagli addetti allafuriera, tra i quali figurava anche il [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Collegio, una simile evenienza si era verificata in relazione a duedegli episodi contestati, nelle date del 2 e del 30 agosto 2022, nei quali risultaval’utilizzo del codice alfanumerico dell’imputato in rapida sequenza intorno alle ore16:30, sia in entrata sia in uscita.

Una simile modalità operativa poteva esseresuscettibile di determinare errori nell’annotazione o nella registrazione dell’orariodi ingresso dei militari nell’infrastruttura.Di conseguenza, la Corte riteneva che tale circostanza fosse idonea aingenerare un ragionevole dubbio circa la possibilità che la difformità tra l’orarioreale di ingresso e quello registrato successivamente nel sistema fosseeffettivamente riconducibile a una condotta deliberata dell’imputato.Per quanto concerne, invece, gli ulteriori episodi oggetto di imputazioneverificatisi nel mese di settembre 2022, la Corte rilevava che le risultanzedell’attività di controllo ‘diretto’ svolta su disposizione del Comandante,unitamente al raffronto con i dati estrapolati dal sistema SIGE – in assenza diinterruzioni del relativo funzionamento – avevano consentito di dimostrarepienamente la sussistenza delle discrepanze orarie contestate.In particolare, gli orari effettivi di ingresso dell’imputato presso la casermanelle giornate del 2, 19, 20, 21 e 23 settembre, nonché quelli di uscita nei giorni1 e 26 settembre, risultavano incompatibili con gli orari di registrazione riportatidal sistema di rilevazione delle presenze, così come prospettato nel capo diimputazione.La Corte di merito rileva che gli orari di ingresso registrati nelle suddettedate, in momenti nei quali l’imputato non aveva ancora fatto ingresso nellacaserma ovvero ne era già uscito, non potevano che corrispondere al momentoin cui un altro militare aveva provveduto a inserire il codice alfanumericopersonale dell’imputato in uno dei lettori abilitati.

Tale condotta, secondo ilgiudice di secondo grado, si inseriva in una cooperazione nella realizzazione delreato, consentendo al [OSCURATO:PERSONA] di conseguire un indebito profitto.Inoltre, la Corte riteneva inverosimili – in linea con quanto già affermatonella sentenza di primo grado – le tesi difensive secondo cui il militare chematerialmente procedeva all’inserimento del codice alfanumerico dell’imputatoavrebbe potuto farlo all’insaputa di quest’ultimo, ovvero che tali inserimentifossero il frutto di un mero errore.Secondo il giudice di secondo grado, infatti, da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] risultavaessere l’unico soggetto a trarre vantaggio da tale attività decettiva; dall’altro, unerrore nell’inserimento del codice alfanumerico, pur non potendosi ritenere inastratto impossibile, difficilmente sarebbe potuto passare inosservato, poichéavrebbe determinato l’impossibilità, per il titolare effettivo del codice, diprocedere a una nuova registrazione dell’ingresso, così come affermatoconcordemente dai testi.Per quanto concerne il rilievo difensivo relativo agli statini prodotti dallapubblica accusa – secondo cui in essi risulterebbe apposta una firma nonriconducibile all’imputato, come attestato da una relazione grafologica allegataall’atto di impugnazione – la Corte osservava che gli unici documentieffettivamente rilevanti ai fini del presente procedimento erano quelli riferiti aimesi di agosto e settembre.Con riguardo a tali documenti, il giudice di secondo grado attribuiva valoredirimente alla deposizione resa dal teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], il quale avevadichiarato in dibattimento che l’imputato, nel riferirgli di aver riscontrato alcuneanomalie nelle ore di lavoro risultanti dallo statino relativo al mese di agosto, gliaveva altresì riferito di averlo sottoscritto – escludendo, pertanto, l’ipotesi difalsità della firma – nonché di aver successivamente deciso di non apporre lapropria sottoscrizione sullo statino relativo al mese di settembre.La Corte rilevava, inoltre, che la mancata sottoscrizione dello statino delmese di settembre 2022 – così come la stessa interlocuzione intercorsa con ilteste [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad alcune asserite “anomalie” riscontrate negli statinimensili, i quali riportavano in forma riepilogativa i dati risultanti dal sistema SIGEdi rilevazione delle presenze – potesse plausibilmente spiegarsi con il fatto chel’imputato fosse già venuto a conoscenza delle indagini avviate nei suoi confronti,in corso ormai da circa due mesi, e avesse pertanto inteso predisporre ediffondere preventivamente la propria linea difensiva.Per quanto concerne la censura difensiva relativa alla quantificazioneeconomica del danno arrecato all’[OSCURATO:PERSONA] militare, la Corte osserva cheil Tribunale aveva già fornito puntuali ed esaustive argomentazioni in ordine allemedesime doglianze.Invero, ad avviso del Collegio – in linea con quanto affermato nella sentenzadi primo grado – la circostanza che nella scheda prodotta dal ColonnelloGamboni, recante l’indicazione degli importi relativi alle indennità per lavorostraordinario, nonché il calcolo del compenso spettante al [OSCURATO:PERSONA] in relazione allefittizie presenze in servizio nelle date contestate, figurasse in alcuni punti l’anno2023 anziché il 2022, doveva essere ricondotta a un mero errore materiale.Tale conclusione risultava, infatti, desumibile dal fatto che la lettera ditrasmissione della suddetta documentazione era datata 23 febbraio 2023,circostanza che rendeva evidentemente implausibile ritenere che il ColonnelloGamboni avesse inteso fare riferimento a giornate ancora future.3.

La Corte osserva, altresì, che, sebbene l’imputato non avesse percepitoalcun emolumento a titolo di straordinario per le ore fittiziamente registrate, nonpoteva ritenersi – come sostenuto dalla difesa – che egli non avesse conseguitoalcun profitto, essendo stato accertato che lo stesso fruiva dei corrispondentiriposi compensativi.In particolare, dall’esame dello statino relativo al mese di settembre 2022emergeva, alla voce “totale ore recuperate con recupero compensativo”,l’indicazione di ore 9,15; analogamente, dallo statino del mese di agostorisultava la fruizione di ulteriori ore di recupero pari a n. 8.Al riguardo, il Collegio richiama un consolidato orientamento interpretativodella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di truffa è configurabileanche in assenza della remunerazione delle ore eccedenti quelle di lavoroordinario fraudolentemente attestate, in ragione della sussistenza del sistema deirecuperi compensativi, il quale determina comunque un danno diretto eimmediato per la [OSCURATO:PERSONA].Alla luce di tali considerazioni, la Corte [OSCURATO:PERSONA] di Appello conclude nel sensodi ritenere sussistenti, con riferimento agli episodi verificatisi nel mese disettembre 2022 oggetto di imputazione, anche gli ulteriori elementi costitutividella fattispecie di truffa contestata, costituiti dall’ingiusto profitto conseguitodall’imputato e dal correlativo danno arrecato all’[OSCURATO:PERSONA] militare,confermando pertanto l’affermazione della penale responsabilità già pronunciatanel giudizio di primo grado.Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, la Corte rilevava chel’assoluzione relativa ai sette episodi che, secondo l’impostazione accusatoria,sarebbero stati commessi nel mese di agosto 2022 comportava una riduzionedella pena complessivamente inflitta, rideterminata da mesi nove a mesi sette direclusione militare.In particolare, il giudice di secondo grado riteneva congrua la pena base dimesi nove di reclusione militare, correttamente determinata dal giudice di primogrado con discostamento dal minimo edittale alla luce dei criteri di cui all’art. 133cod. pen., in considerazione della sistematicità e della gravità della condottacriminosa posta in essere dall’imputato, realizzata in violazione dei dovericonnessi alle mansioni di gestione e trattamento dei dati del sistema dirilevazione delle presenze.

Tale pena veniva quindi ridotta a mesi sei direclusione militare per effetto della concessione delle circostanze attenuantigeneriche, ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti del grado rivestito edel danno arrecato all’[OSCURATO:PERSONA] militare, e successivamente aumentata dimesi uno in ragione della ritenuta continuazione.4.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a sei motivi.Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di attribuzione dellaresponsabilità.Secondo la prospettazione difensiva, la sentenza oggetto dell’odierno ricorsosarebbe affetta da un vizio logico insanabile nella valutazione del compendioprobatorio.

In particolare, la Corte [OSCURATO:PERSONA] di Appello avrebbe, da un lato,fondato l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per i fatti del mese di agosto 2022 (el’assoluzione integrale del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di una condizione dioggettiva incertezza derivante dalla mancata sincronizzazione tra il sistema dirilevazione delle presenze SIGE e il sistema di videosorveglianza, circostanza chenon avrebbe consentito di stabilire con certezza la corrispondenza tra letimbrature e le immagini registrate.

Dall’altro lato, tuttavia, la medesima Corteavrebbe ritenuto superata tale situazione di incertezza con riferimento agliepisodi contestati al [OSCURATO:PERSONA] nel mese di settembre 2022, senza fornire alcunaadeguata spiegazione logica circa le ragioni per le quali il medesimo vizio tecnicodovesse ritenersi irrilevante ai fini dell’accertamento delle condotte contestateper tale periodo.La difesa lamenta, altresì, che tutte le argomentazioni e gli elementi di provaprospettati al fine di confutare le risultanze delle indagini sarebbero statiintegralmente ignorati ovvero travisati sia dal giudice di primo grado sia dallaCorte [OSCURATO:PERSONA] di Appello.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, igiudici di merito si sarebbero limitati a riprodurre il contenuto dell’informativaconclusiva redatta dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] “Sassari” in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], la quale cristallizzerebbe idiversi errori commessi dagli inquirenti nella fase conclusiva delle indagini,nonché alcune non irrilevanti omissioni investigative.

Tale asserita inadeguatezzainvestigativa emergerebbe, ad avviso della difesa, anche dalla circostanza che laCorte [OSCURATO:PERSONA] di Appello avrebbe comunque affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] gli episodi del mese di settembre 2022, nonostante resti ignota l’identità delsoggetto che avrebbe materialmente provveduto alla registrazione delle presenzein luogo dell’imputato.Al secondo motivo si deduce l’inosservanza di norme processuali in relazioneagli artt. 191 e 234 cod. proc. pen, nonché il vizio di motivazione.La difesa, in particolare, si duole della erronea qualificazione dellevideoregistrazioni come “documenti”, ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.,operata dalla Corte [OSCURATO:PERSONA] di Appello.

Ad avviso dell’odierno ricorrente, levideoriprese, ove effettuate in modo occulto e sistematico per finalità dicontrollo, non possono essere assimilate ad un documento precostituito ma, percontro, ad una forma di prova atipica la cui acquisizione deve avvenire nelrispetto del contradditorio e delle garanzie difensive.

La difesa lamenta che, nelcaso di specie, non è stata fornita alcuna garanzia circa l’autenticità, l’integrità ela catena di conservazione dei file digitali, né è stato possibile per la difesapartecipare ad un accertamento tecnico sulla loro genuinità, configurandosi,pertanto, l’inutilizzabilità patologica ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen.Secondo la prospettazione difensiva, inoltre, il punto di riferimento perdelineare il relativo regime acquisitivo è costituito dall’art 234 cod. proc. pen., invirtù del quale è possibile ricavare il corollario secondo cui laddove ci si accingaad acquisire un documento informatico, risulta imprescindibile ricorrere alladuplicazione dello stesso al fine di assicurare al processo una “copia clone” (cd.“copia forense”), condizione ineludibile per assicurare una “dignità probatoria” almateriale appreso.

La difesa evidenzia, altresì, che i dati raccolti consistono inspezzoni video estrapolati dal sistema di videosorveglianza della caserma,acquisiti dalla [OSCURATO:PERSONA] soltanto in data 26 ottobre 2022.

Secondo laprospettazione difensiva, non sarebbe stato possibile risalire ai metadati originariconcernenti la genesi dei file, atteso che la maggior parte di essi riporterebbeunicamente quale data di realizzazione il 14 ottobre 2022 e quale data dimodifica il 21 settembre 2022.

Ad avviso dell’odierno ricorrente, inoltre, dalleimmagini acquisite non sarebbe possibile ricondurre con certezza le riprese allespecifiche giornate oggetto di contestazione, né accertare – oltre ogniragionevole dubbio – l’identità del conducente trasportato del veicolo ripreso.

Ciòsia in ragione della qualità delle immagini, ritenuta non adeguata, sia inconsiderazione del fatto che il conducente risultava indossare la mascherina diprotezione per la prevenzione del contagio da COVID-19, circostanza idonea aostacolare un sicuro riconoscimento fisionomico.La difesa ha, altresì, disposto l’espletamento di una consulenza tecnica suicontenuti video acquisiti nel corso delle indagini, conferendo incarico all’Ing.tecnico–forense.In particolare, il consulente ha rilevato:– la mancanza di documentazione attestante la data di acquisizione dei datidal sistema di videosorveglianza, nonché l’assenza di elementi relativi alleimpostazioni del sistema, segnatamente con riferimento al periodo diconservazione dei filmati (“data retention”), con conseguente impossibilità diverificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel GPDP dell’8 aprile 2010;– l’assenza di qualsiasi elemento tecnico – quale copia forense, calcolo dellafunzione di hash o altro elemento – che consenta di risalire ai file originari al finedi verificarne la corretta conservazione ovvero l’eventuale alterazione, inconformità a quanto previsto dalla legge n. 48 del 2008;– la mancanza di documentazione idonea a ricostruire la metodologiaimpiegata per l’estrazione dei dati informatici, ivi compresa la catena di custodiadegli stessi, secondo gli standard tecnici di riferimento in materia di acquisizionedelle prove digitali;– la disapplicazione delle linee guida specifiche per l’acquisizione di evidenzedigitali provenienti da sistemi di videosorveglianza;– l’assenza di dati relativi all’apposizione di marche temporali idonee aconsentire l’attribuzione certa degli orari reali agli eventi rappresentati neifilmati.Sicché, ad avviso della difesa, la mancata adozione delle tecniche e dellecautele proprie della digital forensics determinerebbe l’inutilizzabilità della provadigitale proveniente dal sistema di videosorveglianza, ai sensi dell’art. 191 cod.proc. pen.Invero, secondo la prospettazione difensiva, l’affermazione del giudice disecondo grado in ordine alle modalità di accertamento processuale dei fatti –secondo cui il contenuto delle videoriprese sarebbe stato introdotto neldibattimento dapprima attraverso le deposizioni testimoniali dei militari e solosuccessivamente mediante l’acquisizione del supporto magnetico contenente ifilmati già visionati dai testi – presupporrebbe una scansione temporalelogicamente sostenibile soltanto ove fosse stata previamente accertata la pienasincronizzazione tra gli orari del sistema SIGE e quelli del sistema divideosorveglianza, nonché la loro corrispondenza al dato reale.

Tale circostanza,tuttavia, risulterebbe essere stata più volte esclusa nelle stesse sentenze dimerito.La difesa censura, altresì, la manifesta contraddittorietà della motivazionedel provvedimento impugnato, ravvisabile – in tesi – nell’avere affermato lapenale responsabilità dell’imputato in concorso con un soggetto rimasto ignoto,sulla base di fonti dichiarative e documentali ritenute inidonee e intrinsecamenteinattendibili.Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e violazione deicanoni metodologici dell’accertamento del fatto.La difesa lamenta che i giudici di merito abbiano omesso di valutare glielementi di prova documentale prodotti al fine di confutare la tesi accusatoria.In particolare, non sarebbe stata adeguatamente presa in considerazione laperizia grafica attestante la non riconducibilità all’imputato della firma apposta suuno degli statini prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] accusa.Tale circostanza, secondo la prospettazione difensiva, costituirebbe indicedella sussistenza di un vizio originario nell’impianto accusatorio e, più ingenerale, nella ricostruzione dei fatti oggetto del presente procedimento.Inoltre, l’odierno ricorrente censura il macroscopico errore che, a suo dire,inficerebbe il calcolo economico dell’asserito ingiusto profitto, in quantoparametrato all’anno 2023, sebbene le condotte contestate siano integralmenteriferibili all’anno 2022.La difesa sostiene, altresì, che nessun emolumento economico sarebbe statoin concreto liquidato in favore dell’imputato e che, parimenti, egli non avrebbefruito di alcun riposo compensativo con riferimento alle presenze oggetto dicontestazione.Si evidenzia, infine, che il giudice di secondo grado avrebbe omesso diprocedere al ricalcolo dell’entità dell’asserito profitto – e, conseguentemente, deldanno – alla luce della intervenuta parziale assoluzione.Secondo la prospettazione dell’odierno ricorrente, la mancata considerazionedei temi di prova articolati dalla difesa troverebbe origine in un pregiudiziomaturato sin dall’apertura del dibattimento nei suoi confronti, unico militareancora sottoposto a processo per la vicenda in esame.

Tale pregiudizio simanifesterebbe, ad avviso della difesa, nelle plurime argomentazioni di caratterecongetturale sviluppate nelle sentenze di merito.Al quarto motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alle asseritecondotte materiali attribuite all’imputato.In particolare, la difesa lamenta l’assenza di qualsivoglia attivitàinvestigativa ovvero di prove testimoniali dirette ad identificare l’eventualeconcorrente nel reato contestato, ossia il soggetto che avrebbe materialmenteeffettuato le registrazioni delle presenze in luogo dell’imputato.

Tale circostanzasarebbe stata ritenuta irrilevante dalla Corte [OSCURATO:PERSONA] di appello, la quale hatuttavia affermato la penale responsabilità dell’imputato sulla base di mereipotesi congetturali, quali, ad esempio, la circostanza che egli sarebbe statol’unico soggetto a trarre vantaggio dalle condotte contestate.

Viene inoltreevidenziato come diversi militari avessero la possibilità di accedere al sistema dirilevazione delle presenze e di modificare manualmente le registrazioni ivicontenute.Secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata avrebbe altresìomesso qualsiasi valutazione in ordine alla ricorrenza del dolo, non chiarendo leragioni per cui un militare con una carriera esemplare avrebbe potutocompromettere il proprio percorso professionale per conseguire un profitto dipoche centinaia di euro lordi.Per contro, la responsabilità penale dell’imputato sarebbe stata affermatanonostante la scarsa affidabilità del sistema di rilevazione delle presenze, comedimostrato, ad esempio, dalle ricorrenti problematiche connesse alle interruzionidell’energia elettrica.Al quinto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in ordinealla qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 234 c.p.m.p. e 640 cod.pen.anziché ex art. 316-ter cod. pen.In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la condotta contestata –la presunta timbratura del badge da parte di un collega ignoto – si risolve in unamera falsa attestazione, priva di quel quid pluris fraudolento necessario adintegrare gli estremi della truffa.

Ad avviso della difesa, l’[OSCURATO:PERSONA] nonsarebbe stata indotta in errore da un complesso apparato fraudolento, ma sisarebbe limitata a recepire una dichiarazione non veritiera, erogando laretribuzione sulla base di un procedimento automatico.

Sicché, la condottaavrebbe dovuto essere sussunta nella meno grave fattispecie di cui all’art. 316-ter cod.pen. che sanziona chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione didichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, consegueindebitamente erogazioni pubbliche.Al sesto motivo si deduce vizio di motivazione per omessa valutazione dellacausa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.Ad avviso della difesa, il giudice di secondo grado avrebbe del tutto omessodi motivare in ordine alla possibile applicazione della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., nonostante nelcaso di specie ricorressero – secondo la prospettazione difensiva – tutti ipresupposti normativamente richiesti.In particolare, la difesa evidenzia la modalità della condotta, ritenuta priva diprofili di particolare gravità, nonché l’esiguità del danno patrimoniale,quantificato in euro 126,63, importo che, peraltro, avrebbe dovuto essereulteriormente rideterminato alla luce della intervenuta parziale assoluzione.In sede di trattazione orale è stata, infine prodotta memoria riepilogativa deimotivi addotti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo va dichiarato inammissibile, in quanto generico e versatoin fatto.La difesa sembra non tener conto della ragione della parziale assoluzione delBardini dalla parte della contestazione relativa al mese di agosto del 2022 e nonconsidera il diverso metodo di rilevazione (anche visiva) degli scollamenti traorario di ingresso e attestazione informatica della presenza relativo al mese disettembre del 2022.

Ed invero, proprio in ragione della presa d’atto di possibilid isal l ineamenti dovuti a fattor i di malfunzionamento dei s istemi(videosorveglianza da un lato e attestazione elettronica delle presenze dall’altro),la Corte di secondo grado ha mandato assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla parte dellacontestazione relativa al mese di agosto (per l’esistenza di un ragionevole dubbiosulla esistenza della discrasìa temporale), lì dove per quanto riguarda il mese disettembre alle telecamere di ingresso venne affiancato il controllo diretto di tipovisivo svolto dai militari delegati dal [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag.48 delladecisione impugnata).Risulta pertanto pienamente giustificata e priva di alcun vizio logico laaffermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la frazione temporale del mese disettembre 2022 (vedi pag. 56 e ss. della sentenza impugnata), in ragionedell’avvenuto impiego di un metodo di accertamento integrato, tecnico e visivo,aspetto di cui il ricorrente non tiene conto in sede di introduzione della critica.Anche il profilo di doglianza in cui ci si lamenta del fatto che - a seguito dellaassoluzione del [OSCURATO:PERSONA]- non vi è stata identificazione del soggetto (o dei soggetti)che avrebbero inserito il codice del [OSCURATO:PERSONA] nel sistema di rilevazione dellapresenza è manifestamente infondato, atteso che l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] èavvenuta in ragione della doverosa applicazione di un principio di garanzia (nelsenso che l’indicatore logico di un accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] era basato solosulla stretta contiguità temporale tra la immissione dei dati del [OSCURATO:PERSONA] e del Bardininel sistema SIGE) e non può certo ridondare a vantaggio del [OSCURATO:PERSONA].

Laesistenza di uno o più concorrenti è certa (per le modalità del fatto) ma da ciònon deriva la assoluta necessità della loro compiuta identificazione a fini diaffermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], lì dove sia accertata la frazione dicondotta di pertinenza del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e la verificazione dell’evento presodi mira.3.

Il secondo motivo è infondato.dipesa da un incrocio dimostrativo tra più metodi di rilevazione (le videoriprese ela rilevazione umana del momento dell’ingresso, in comparazione con lerisultanze del SIGE), nessun vizio può essere ritenuto sussistente nellaacquisizione delle videoriprese, in ragione del fatto che si tratta di provadocumentale venuta in esistenza per finalità di controllo degli accessi dellastruttura pubblica e non per finalità strettamente procedimentali (v.

Sez.

U, n.26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 – 01 secondo cui le videoregistrazioniin luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambitodel procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cuiall'art. 234 cod. proc. pen.

Le medesime videoregistrazioni eseguite dalla poliziagiudiziaria, anche d'iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle provetrattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possonoessere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento).Quanto alla pretesa inosservanza di protocolli acquisitivi tesi a garantire –sul piano forense – la mancata alterazione dell’originale, va rilevato che lacensura difensiva finisce anche in questo caso con l’essere generica perché nonsi confronta con un dato essenziale, rappresentato dal ‘doppio metodo’ dirilevazione degli orari di ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nel mese di settembre (umano etecnico), su cui è intervenuta la condanna.

Ora, il dato empirico dellacorrispondenza tra la rilevazione visiva e le registrazioni provenienti dalletelecamere (evidenziato dalla decisione impugnata) rende del tutto generiche eininfluenti le critiche in tema di pretesa inosservanza dei protocolli acquisitividelle videoregistrazioni.4.

Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili perché meramente reiterativie tendenti a provocare una non consentita rivalutazione dei fatti oggetto digiudizio.Le deduzioni attraversano temi che sono stati ampiamente trattati – in modonon illogico – nella decisione impugnata.

Nessun dubbio può essere sollevatosulla ricorrenza dell’elemento psicologico del reato in ragione del fatto chel’artifizio (affidamento del compito di inserire il proprio dato identificativo nelsistema ad un altro soggetto) esclude in radice la natura colposa della condotta,sicchè il tema del dolo non necessitava di particolare articolazione espressiva.Analogamente, la Corte di merito ha già spiegato che nella relazione sullaquantificazione del danno per mero errore materiale si era fatto riferimentoall’anno 2023, il che esclude che possa residuare incertezza sul punto.

Anche inriferimento al criterio per cui il danno per la pubblica amministrazione si realizzanelle ipotesi di sfruttamento del credito (artificiosamente costruito) in ore diriposo compensativo, va ricordato che trattasi di criterio già ampiamente validatoin precedenti decisioni sul tema (v.

Sez. 2, n. 29628 del 28/05/2019, Pg, Rv.276670 – 01 secondo cui la falsa attestazione del dirigente medico relativa allasua presenza in ufficio, direttamente incidente sull'ammontare del c.d.

"monteore" in eccedenza, integra il reato di truffa ai danni dell'ente pubblico aprescindere dalla non remunerabilità di detto "monte ore", poiché, mediante ilsistema dei recuperi orari, ne deriva un danno immediato e diretto per lapubblica amministrazione conseguente alla mancata prestazione del servizio daparte del dipendente pubblico, considerato che l'amministrazione viene privata diprestazioni lavorative aventi contenuto patrimoniale, anche a carattereorganizzativo, con ricadute sulla continuità ed efficienza del servizio).

Non vi èpertanto alcuna deduzione che superi - in detti motivi – il vaglio di ammissibilità.5.

Il quinto motivo è infondato.Si tratta di una deduzione in tema di qualificazione giuridica del fatto nonintrodotta in sede di merito ma che mira – in tutta evidenza – ad introdurre undubbio in tema di giurisdizione.

Sotto tale profilo può essere esaminata.Le caratteristiche della condotta sono – in ogni caso - quelle della truffa inragione del fatto che gli artifizi sono complessi e non si realizzano mediante unasemplice falsa attestazione (come nella ipotesi di cui all’art.316 ter),determinando una vera e propria induzione in errore (v.

Sez.

F, n. 44878 del06/08/2019, Pg, Rv. 279036 , secondo cui il reato di indebita percezione dipubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata alconseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementicostitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita aprendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senzasvolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fasemeramente eventuale e successiva).6.

Il sesto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.Il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all’art.131bis cod.pen.è stato correttamente argomentato in riferimento alla particolare gravità delfatto, indicativa di una volontà accentuata di alterazione del vero da parte di unsoggetto che aveva il compito istituzionale di gestire il sistema di rilevamentodelle presenze.

Si tratta di un solido argomento, che rende non rivedibike lastatuizione in questa sede.Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TARE APPELLO di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto del ricorso;sentita la difesa nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 26 settembre 2024, il Tribunale [OSCURATO:PERSONA] diRoma ha affermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] SceltoBardini [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in truffa militare aggravata e continuata,ai sensi degli artt. 81,110 cod. pen e 47, n. 2, 234, commi 1 e 2, c.p.m.p., concondanna alla pena di mesi 9 di reclusione militare e alla pena accessoria dellarimozione del grado.La condotta contestata consisteva nell’aver, in concorso con il commilitoneDore [OSCURATO:PERSONA], attestato falsamente la propria presenza in servizio presso il 152°[OSCURATO:PERSONA] “Sassari” mediante l’utilizzo del sistema di rilevazionepresenza SIGE, inducendo in errore l’[OSCURATO:PERSONA] militare e procurando a séun ingiusto profitto pari a euro 126,63.[OSCURATO:PERSONA] di Appello, Seconda Sezione, con sentenza n. 12/2025,emessa in data 08/05/2025 e depositata il 02/07/2025, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli per i fattidi agosto 2022 perché il fatto non sussiste e, rideterminando la pena per i residuifatti di settembre 2022, lo condannava alla pena di mesi 7 di reclusione militare.Vi è stata integrale assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto nonsussiste.In motivazione si ritiene destituita di ogni fondamento la deduzione difensivaconcernente l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., dei filmati edelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza.[OSCURATO:PERSONA] di Appello rileva, invero, che in sede di giudizio di primogrado era emerso che il supporto magnetico – allegato all’annotazione del 26ottobre 2022 e acquisito agli atti – era stato consegnato al [OSCURATO:PERSONA] CCPezzoli Andrea, delegato alle indagini dalla Procura militare, dall’Ufficio dellaSezione Sicurezza del 152° [OSCURATO:PERSONA], competente in ordine alla gestione delsistema di videosorveglianza della caserma, e risultava contenere stralci video efermo immagine tratti dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza, destinatialla automatica sovrascrizione, così come riferito dal Comandante delReggimento, [OSCURATO:PERSONA].In ossequio all’indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza dilegittimità (Sez. Un., n. 26795 del 2006, rv. 234267-01), la Corte di meritoafferma che le videoriprese e le immagini oggetto dell’eccezione difensiva devonoessere qualificate quali “documenti”, coma tali acquisibili e utilizzabili ai sensidell’art. 234 cod. proc. pen., senza che debba ritenersi applicabile, ai finidell’utilizzabilità processuale, la procedura specifica per l’acquisizione dei datidigitali.La Corte rileva, altresì, che il contenuto dei file presenti sul supportomagnetico — all’interno dei quali è possibile individuare le autovetture iningresso e in uscita, le relative targhe nonché, in alcuni casi, gli occupanti deiveicoli — è stato non solo direttamente visionato dal Collegio, ma ancheintrodotto nel dibattimento mediante l’escussione testimoniale dei militari,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dell’Ufficiale di P.G.delegato allo svolgimento delle indagini, [OSCURATO:PERSONA].In tale prospettiva, il supporto magnetico contenente le immagini e levideoriprese assume, ad avviso della Corte, valore di ulteriore elemento diriscontro rispetto alle modalità di esecuzione degli accertamenti investigativi ealle risultanze dagli stessi emerse.In riferimento agli episodi oggetto di imputazione e relativi al mese disettembre, risulta emergere, in termini privi di margini di incertezza, la pienafondatezza dell’ipotesi accusatoria, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] QSBARDINI [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] alla Sede del 152° Reggimentomedesimo disegno criminoso, concretizzò il reato di truffa aggravata econtinuata contestato, con artifici e raggiri consistiti nell'aver fatto risultare,modo, un ingiusto profitto, con correlativo danno per l'[OSCURATO:PERSONA] militare.Si osserva, in particolare, che il procedimento era stato scaturito, così comeaccertato nel corso dell’istruzione svolta nel giudizio di primo grado, dagliaccertamenti disposti dal Comandante del 152° [OSCURATO:PERSONA] “Sassari” inSassari, [OSCURATO:PERSONA], nonché dall ’esito delle indaginisuccessivamente delegate dalla Procura [OSCURATO:PERSONA] di Roma.Secondo quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], in data 12 agosto 2022, alrientro da un periodo di licenza, i militari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inservizio presso il [OSCURATO:PERSONA], gli rappresentarono di avere riscontratoalcune anomalie fra quanto riportato nel sistema di rilevazione delle presenze(“SIGE”) e quanto registrato dalle telecamere di sicurezza posizionate agliingressi della caserma “Gonzaga”, con riferimento ad alcuni militari in serviziopresso il [OSCURATO:PERSONA] alla Sede e, in particolare, al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]. Dopo averacquisito conferma della fondatezza della notizia mediante una verificaretrospettiva disposta con riferimento ai dieci giorni antecedenti — inconsiderazione del fatto che, decorso tale arco temporale, il sistema divideosorveglianza provvedeva automaticamente alla sovrascrittura delle nuoveimmagini su quelle precedentemente registrate — il Comandante conferivaincarico ai militari in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], tra iquali il [OSCURATO:PERSONA], di effettuare controlli visivi direttipresso i due ingressi dell’infrastruttura.Tali attività di osservazione venivano disposte sino alla fine del mese disettembre 2022, al fine di accertare in concreto, nei giorni successivi, le effettiveentrate e uscite degli imputati dalla sede di servizio.Tali accertamenti consentivano di acclarare – come riferito dal ColonnelloLuciani e confermato dalle deposizioni testimoniali rese dai testi [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – l’esistenza di plurime discrepanze tra gliorari risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze e quelli corrispondentialle effettive entrate e uscite dell’odierno ricorrente.In un primo momento, tali difformità venivano riscontrate esclusivamentemediante l’esame delle registrazioni provenienti dalle telecamere del sistema divideosorveglianza; successivamente, a decorrere dal 30 agosto 2022, essetrovavano ulteriore conferma anche attraverso il controllo visivo diretto pressogli ingressi della struttura, disposto dal Comandante, così come risulta dalleinformative del 18 agosto 2022 e del 3 ottobre 2022, trasmesse dal ColonnelloLuciani alla Procura [OSCURATO:PERSONA] di Roma e acquisite agli atti del procedimento.Si evidenzia, altresì, il compimento di ulteriori accertamenti nell’ottobre2022, su delega della Procura [OSCURATO:PERSONA] di Roma, dal [OSCURATO:PERSONA] CC PezzoliAndrea. Secondo quanto riportato da quest’ultimo nel corso della suadeposizione, tali accertamenti si sostanziarono nell’analisi dei tabulati tratti dalsistema “SIGE” di rilevazione delle presenze – per cui fu incaricato di estrapolarei file necessari dal server centrale, quale ausiliario di P.G., l’amministratore dellostesso sistema “SIGE”, il [OSCURATO:PERSONA] – al fine diverificare e segnalare l’esistenza di anomalie e di eventuali sincronie rilevate trale registrazioni delle presenze del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] precisava, inoltre, che la registrazione delle presenzepoteva avvenire mediante l’utilizzo della [OSCURATO:PERSONA] (CMD) ovveroNel primo caso, qualora la registrazione fosse stata effettuata tramite CMD,i l dato cos ì acquis i to poteva essere modi f icato esc lus ivamentedall’amministratore del sistema SIGE; diversamente, nell’ipotesi in cui laregistrazione fosse stata eseguita mediante l’inserimento del codicealfanumerico, era consentito anche ai furieri — qualifica rivestita dal [OSCURATO:PERSONA] —intervenire sul sistema e procedere alla modifica degli orari registrati.Il teste precisava, tuttavia, che l’utilizzo del codice alfanumerico eraconsentito esclusivamente in presenza di anomalie nel funzionamento onell’utilizzo della CMD. In tali evenienze, era altresì prevista la redazione di unapposito documento attestante l’impossibilità di impiego della CMD, dasottoporre alla sottoscrizione del Comandante diretto del militare e datrasmettere successivamente al Comandante del [OSCURATO:PERSONA] per la relativavidimazione.Il teste evidenziava che, nel caso di specie, le registrazioni del [OSCURATO:PERSONA] eranostate effettuate esclusivamente mediante l’uso del codice provvisorio, nonché abrevissima distanza da quelle del [OSCURATO:PERSONA], le quali venivano compiute mediante laCarta multiservizi, nella stessa postazione o in postazioni contigue rispetto aquelle in cui venivano effettuate le registrazioni del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] dichiarava, altresì, di aver proceduto all’esame deifilmati e delle immagini estrapolati dalle registrazioni del sistema divideosorveglianza installato presso la caserma e che, all’esito degliapprofondimenti effettuati, erano emerse plurime difformità tra gli orari risultantidal sistema SIGE di rilevazione delle presenze e quelli corrispondenti agli effettiviorari di ingresso e di uscita dell’imputato [OSCURATO:PERSONA].Sulla base di tali elementi, il Tribunale riteneva dimostrate tutte le condottemateriali contestate al [OSCURATO:PERSONA], ancorché – secondo la prospettazione difensiva –non sarebbe stato possibile pervenire a tale conclusione, atteso che nel corsodelle indagini non era stata mai verificata la corrispondenza tra l’orario registratodal sistema di videosorveglianza e quello risultante dal sistema di rilevazionedelle presenze. Tale omissione – sempre secondo la difesa – avrebbe precluso lapossibilità di accertare con certezza la sussistenza delle difformità rilevate tra gliorari effettivi di ingresso e di uscita dell’imputato e quelli desunti dai datiestrapolati dal sistema SIGE.Sul punto, la Corte [OSCURATO:PERSONA] di Appello precisa che con riferimento al sistemadi videosorveglianza, vi era l ’assenza di meccanismi automatici disincronizzazione. Come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], infatti, si era reso necessarioprocedere manualmente, in data 10 agosto 2022, all’adeguamento dell’orario delsistema di videosorveglianza all’ora legale.Quanto, invece, al sistema SIGE, la Corte osservava che, pur dovendosiritenere lo stesso pienamente affidabile – come dichiarato dal LuogotenentePezzoli nel corso della propria deposizione, in ragione del collegamento direttocon il centro di elaborazione dati di Roma – esso risultava comunque soggetto, alpari del sistema di videosorveglianza, alle interruzioni di corrente determinatedal sovraccarico dell’impianto elettrico, così come acclarato nel corso del giudiziodi primo grado. A seguito di tali interruzioni, infatti, si rendeva necessarioprocedere al riavvio di entrambi i sistemi.A giudizio del Collegio, tali circostanze incidono negativamentesull’affidabilità dell’accertamento con riferimento agli episodi oggetto diimputazione che erano stati individuati esclusivamente mediante il controlloincrociato tra le registrazioni del sistema SIGE e quelle provenienti dalletelecamere di sicurezza della caserma, effettuato dai militari [OSCURATO:PERSONA] eSimula, il primo dei quali, peraltro, aveva dichiarato di non aver verificato, nelcorso delle operazioni di controllo, l’effettiva sincronizzazione tra i due sistemi.2. Sulla base di tali considerazioni, la Corte [OSCURATO:PERSONA] di Appello riteneva che,con riguardo ai fatti contestati per il periodo compreso tra il 2 e il 12 agosto, nonpotesse ritenersi raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova dell’elementomateriale del reato di truffa, disponendo pertanto, in relazione a tali episodi,l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la Corte [OSCURATO:PERSONA] di Appello ha emesso sentenza di assoluzione neiconfronti dell’imputato anche con riferimento all’episodio contestato dallapubblica accusa in data 30 agosto 2022, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod.proc. pen., perché il fatto non sussiste.In particolare, il giudice di secondo grado rilevava che, nei casi in cui siverificava un crash del sistema SIGE ovvero un’interruzione dell’alimentazioneelettrica, veniva meno la rilevazione automatizzata delle presenze, con laconseguenza che queste dovevano essere successivamente ricostruite nelsistema. In tali circostanze, le operazioni di registrazione venivano inizialmenteeffettuate in rapida sequenza, con l’inserimento di entrate e uscite dei militari –come chiarito dal teste Cossu – in quanto si rendeva necessario registrarepreliminarmente l’ingresso, ancorché non corrispondente all’orario reale, affinchépotesse essere successivamente registrata l’uscita effettiva.Solo in un momento successivo – come dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA]– si procedeva alla correzione manuale degli orari di ingresso di tutto il personaledella caserma, pari a circa settecentocinquanta unità. Tale attività poteva essereeseguita esclusivamente dall’amministratore del sistema SIGE e dagli addetti allafuriera, tra i quali figurava anche il [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Collegio, una simile evenienza si era verificata in relazione a duedegli episodi contestati, nelle date del 2 e del 30 agosto 2022, nei quali risultaval’utilizzo del codice alfanumerico dell’imputato in rapida sequenza intorno alle ore16:30, sia in entrata sia in uscita. Una simile modalità operativa poteva esseresuscettibile di determinare errori nell’annotazione o nella registrazione dell’orariodi ingresso dei militari nell’infrastruttura.Di conseguenza, la Corte riteneva che tale circostanza fosse idonea aingenerare un ragionevole dubbio circa la possibilità che la difformità tra l’orarioreale di ingresso e quello registrato successivamente nel sistema fosseeffettivamente riconducibile a una condotta deliberata dell’imputato.Per quanto concerne, invece, gli ulteriori episodi oggetto di imputazioneverificatisi nel mese di settembre 2022, la Corte rilevava che le risultanzedell’attività di controllo ‘diretto’ svolta su disposizione del Comandante,unitamente al raffronto con i dati estrapolati dal sistema SIGE – in assenza diinterruzioni del relativo funzionamento – avevano consentito di dimostrarepienamente la sussistenza delle discrepanze orarie contestate.In particolare, gli orari effettivi di ingresso dell’imputato presso la casermanelle giornate del 2, 19, 20, 21 e 23 settembre, nonché quelli di uscita nei giorni1 e 26 settembre, risultavano incompatibili con gli orari di registrazione riportatidal sistema di rilevazione delle presenze, così come prospettato nel capo diimputazione.La Corte di merito rileva che gli orari di ingresso registrati nelle suddettedate, in momenti nei quali l’imputato non aveva ancora fatto ingresso nellacaserma ovvero ne era già uscito, non potevano che corrispondere al momentoin cui un altro militare aveva provveduto a inserire il codice alfanumericopersonale dell’imputato in uno dei lettori abilitati. Tale condotta, secondo ilgiudice di secondo grado, si inseriva in una cooperazione nella realizzazione delreato, consentendo al [OSCURATO:PERSONA] di conseguire un indebito profitto.Inoltre, la Corte riteneva inverosimili – in linea con quanto già affermatonella sentenza di primo grado – le tesi difensive secondo cui il militare chematerialmente procedeva all’inserimento del codice alfanumerico dell’imputatoavrebbe potuto farlo all’insaputa di quest’ultimo, ovvero che tali inserimentifossero il frutto di un mero errore.Secondo il giudice di secondo grado, infatti, da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] risultavaessere l’unico soggetto a trarre vantaggio da tale attività decettiva; dall’altro, unerrore nell’inserimento del codice alfanumerico, pur non potendosi ritenere inastratto impossibile, difficilmente sarebbe potuto passare inosservato, poichéavrebbe determinato l’impossibilità, per il titolare effettivo del codice, diprocedere a una nuova registrazione dell’ingresso, così come affermatoconcordemente dai testi.Per quanto concerne il rilievo difensivo relativo agli statini prodotti dallapubblica accusa – secondo cui in essi risulterebbe apposta una firma nonriconducibile all’imputato, come attestato da una relazione grafologica allegataall’atto di impugnazione – la Corte osservava che gli unici documentieffettivamente rilevanti ai fini del presente procedimento erano quelli riferiti aimesi di agosto e settembre.Con riguardo a tali documenti, il giudice di secondo grado attribuiva valoredirimente alla deposizione resa dal teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], il quale avevadichiarato in dibattimento che l’imputato, nel riferirgli di aver riscontrato alcuneanomalie nelle ore di lavoro risultanti dallo statino relativo al mese di agosto, gliaveva altresì riferito di averlo sottoscritto – escludendo, pertanto, l’ipotesi difalsità della firma – nonché di aver successivamente deciso di non apporre lapropria sottoscrizione sullo statino relativo al mese di settembre.La Corte rilevava, inoltre, che la mancata sottoscrizione dello statino delmese di settembre 2022 – così come la stessa interlocuzione intercorsa con ilteste [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad alcune asserite “anomalie” riscontrate negli statinimensili, i quali riportavano in forma riepilogativa i dati risultanti dal sistema SIGEdi rilevazione delle presenze – potesse plausibilmente spiegarsi con il fatto chel’imputato fosse già venuto a conoscenza delle indagini avviate nei suoi confronti,in corso ormai da circa due mesi, e avesse pertanto inteso predisporre ediffondere preventivamente la propria linea difensiva.Per quanto concerne la censura difensiva relativa alla quantificazioneeconomica del danno arrecato all’[OSCURATO:PERSONA] militare, la Corte osserva cheil Tribunale aveva già fornito puntuali ed esaustive argomentazioni in ordine allemedesime doglianze.Invero, ad avviso del Collegio – in linea con quanto affermato nella sentenzadi primo grado – la circostanza che nella scheda prodotta dal ColonnelloGamboni, recante l’indicazione degli importi relativi alle indennità per lavorostraordinario, nonché il calcolo del compenso spettante al [OSCURATO:PERSONA] in relazione allefittizie presenze in servizio nelle date contestate, figurasse in alcuni punti l’anno2023 anziché il 2022, doveva essere ricondotta a un mero errore materiale.Tale conclusione risultava, infatti, desumibile dal fatto che la lettera ditrasmissione della suddetta documentazione era datata 23 febbraio 2023,circostanza che rendeva evidentemente implausibile ritenere che il ColonnelloGamboni avesse inteso fare riferimento a giornate ancora future.3. La Corte osserva, altresì, che, sebbene l’imputato non avesse percepitoalcun emolumento a titolo di straordinario per le ore fittiziamente registrate, nonpoteva ritenersi – come sostenuto dalla difesa – che egli non avesse conseguitoalcun profitto, essendo stato accertato che lo stesso fruiva dei corrispondentiriposi compensativi.In particolare, dall’esame dello statino relativo al mese di settembre 2022emergeva, alla voce “totale ore recuperate con recupero compensativo”,l’indicazione di ore 9,15; analogamente, dallo statino del mese di agostorisultava la fruizione di ulteriori ore di recupero pari a n. 8.Al riguardo, il Collegio richiama un consolidato orientamento interpretativodella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di truffa è configurabileanche in assenza della remunerazione delle ore eccedenti quelle di lavoroordinario fraudolentemente attestate, in ragione della sussistenza del sistema deirecuperi compensativi, il quale determina comunque un danno diretto eimmediato per la [OSCURATO:PERSONA].Alla luce di tali considerazioni, la Corte [OSCURATO:PERSONA] di Appello conclude nel sensodi ritenere sussistenti, con riferimento agli episodi verificatisi nel mese disettembre 2022 oggetto di imputazione, anche gli ulteriori elementi costitutividella fattispecie di truffa contestata, costituiti dall’ingiusto profitto conseguitodall’imputato e dal correlativo danno arrecato all’[OSCURATO:PERSONA] militare,confermando pertanto l’affermazione della penale responsabilità già pronunciatanel giudizio di primo grado.Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, la Corte rilevava chel’assoluzione relativa ai sette episodi che, secondo l’impostazione accusatoria,sarebbero stati commessi nel mese di agosto 2022 comportava una riduzionedella pena complessivamente inflitta, rideterminata da mesi nove a mesi sette direclusione militare.In particolare, il giudice di secondo grado riteneva congrua la pena base dimesi nove di reclusione militare, correttamente determinata dal giudice di primogrado con discostamento dal minimo edittale alla luce dei criteri di cui all’art. 133cod. pen., in considerazione della sistematicità e della gravità della condottacriminosa posta in essere dall’imputato, realizzata in violazione dei dovericonnessi alle mansioni di gestione e trattamento dei dati del sistema dirilevazione delle presenze. Tale pena veniva quindi ridotta a mesi sei direclusione militare per effetto della concessione delle circostanze attenuantigeneriche, ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti del grado rivestito edel danno arrecato all’[OSCURATO:PERSONA] militare, e successivamente aumentata dimesi uno in ragione della ritenuta continuazione.4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a sei motivi.Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di attribuzione dellaresponsabilità.Secondo la prospettazione difensiva, la sentenza oggetto dell’odierno ricorsosarebbe affetta da un vizio logico insanabile nella valutazione del compendioprobatorio. In particolare, la Corte [OSCURATO:PERSONA] di Appello avrebbe, da un lato,fondato l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per i fatti del mese di agosto 2022 (el’assoluzione integrale del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di una condizione dioggettiva incertezza derivante dalla mancata sincronizzazione tra il sistema dirilevazione delle presenze SIGE e il sistema di videosorveglianza, circostanza chenon avrebbe consentito di stabilire con certezza la corrispondenza tra letimbrature e le immagini registrate. Dall’altro lato, tuttavia, la medesima Corteavrebbe ritenuto superata tale situazione di incertezza con riferimento agliepisodi contestati al [OSCURATO:PERSONA] nel mese di settembre 2022, senza fornire alcunaadeguata spiegazione logica circa le ragioni per le quali il medesimo vizio tecnicodovesse ritenersi irrilevante ai fini dell’accertamento delle condotte contestateper tale periodo.La difesa lamenta, altresì, che tutte le argomentazioni e gli elementi di provaprospettati al fine di confutare le risultanze delle indagini sarebbero statiintegralmente ignorati ovvero travisati sia dal giudice di primo grado sia dallaCorte [OSCURATO:PERSONA] di Appello. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, igiudici di merito si sarebbero limitati a riprodurre il contenuto dell’informativaconclusiva redatta dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] “Sassari” in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], la quale cristallizzerebbe idiversi errori commessi dagli inquirenti nella fase conclusiva delle indagini,nonché alcune non irrilevanti omissioni investigative. Tale asserita inadeguatezzainvestigativa emergerebbe, ad avviso della difesa, anche dalla circostanza che laCorte [OSCURATO:PERSONA] di Appello avrebbe comunque affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] gli episodi del mese di settembre 2022, nonostante resti ignota l’identità delsoggetto che avrebbe materialmente provveduto alla registrazione delle presenzein luogo dell’imputato.Al secondo motivo si deduce l’inosservanza di norme processuali in relazioneagli artt. 191 e 234 cod. proc. pen, nonché il vizio di motivazione.La difesa, in particolare, si duole della erronea qualificazione dellevideoregistrazioni come “documenti”, ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.,operata dalla Corte [OSCURATO:PERSONA] di Appello. Ad avviso dell’odierno ricorrente, levideoriprese, ove effettuate in modo occulto e sistematico per finalità dicontrollo, non possono essere assimilate ad un documento precostituito ma, percontro, ad una forma di prova atipica la cui acquisizione deve avvenire nelrispetto del contradditorio e delle garanzie difensive. La difesa lamenta che, nelcaso di specie, non è stata fornita alcuna garanzia circa l’autenticità, l’integrità ela catena di conservazione dei file digitali, né è stato possibile per la difesapartecipare ad un accertamento tecnico sulla loro genuinità, configurandosi,pertanto, l’inutilizzabilità patologica ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen.Secondo la prospettazione difensiva, inoltre, il punto di riferimento perdelineare il relativo regime acquisitivo è costituito dall’art 234 cod. proc. pen., invirtù del quale è possibile ricavare il corollario secondo cui laddove ci si accingaad acquisire un documento informatico, risulta imprescindibile ricorrere alladuplicazione dello stesso al fine di assicurare al processo una “copia clone” (cd.“copia forense”), condizione ineludibile per assicurare una “dignità probatoria” almateriale appreso. La difesa evidenzia, altresì, che i dati raccolti consistono inspezzoni video estrapolati dal sistema di videosorveglianza della caserma,acquisiti dalla [OSCURATO:PERSONA] soltanto in data 26 ottobre 2022. Secondo laprospettazione difensiva, non sarebbe stato possibile risalire ai metadati originariconcernenti la genesi dei file, atteso che la maggior parte di essi riporterebbeunicamente quale data di realizzazione il 14 ottobre 2022 e quale data dimodifica il 21 settembre 2022. Ad avviso dell’odierno ricorrente, inoltre, dalleimmagini acquisite non sarebbe possibile ricondurre con certezza le riprese allespecifiche giornate oggetto di contestazione, né accertare – oltre ogniragionevole dubbio – l’identità del conducente trasportato del veicolo ripreso. Ciòsia in ragione della qualità delle immagini, ritenuta non adeguata, sia inconsiderazione del fatto che il conducente risultava indossare la mascherina diprotezione per la prevenzione del contagio da COVID-19, circostanza idonea aostacolare un sicuro riconoscimento fisionomico.La difesa ha, altresì, disposto l’espletamento di una consulenza tecnica suicontenuti video acquisiti nel corso delle indagini, conferendo incarico all’Ing.tecnico–forense.In particolare, il consulente ha rilevato:– la mancanza di documentazione attestante la data di acquisizione dei datidal sistema di videosorveglianza, nonché l’assenza di elementi relativi alleimpostazioni del sistema, segnatamente con riferimento al periodo diconservazione dei filmati (“data retention”), con conseguente impossibilità diverificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel GPDP dell’8 aprile 2010;– l’assenza di qualsiasi elemento tecnico – quale copia forense, calcolo dellafunzione di hash o altro elemento – che consenta di risalire ai file originari al finedi verificarne la corretta conservazione ovvero l’eventuale alterazione, inconformità a quanto previsto dalla legge n. 48 del 2008;– la mancanza di documentazione idonea a ricostruire la metodologiaimpiegata per l’estrazione dei dati informatici, ivi compresa la catena di custodiadegli stessi, secondo gli standard tecnici di riferimento in materia di acquisizionedelle prove digitali;– la disapplicazione delle linee guida specifiche per l’acquisizione di evidenzedigitali provenienti da sistemi di videosorveglianza;– l’assenza di dati relativi all’apposizione di marche temporali idonee aconsentire l’attribuzione certa degli orari reali agli eventi rappresentati neifilmati.Sicché, ad avviso della difesa, la mancata adozione delle tecniche e dellecautele proprie della digital forensics determinerebbe l’inutilizzabilità della provadigitale proveniente dal sistema di videosorveglianza, ai sensi dell’art. 191 cod.proc. pen.Invero, secondo la prospettazione difensiva, l’affermazione del giudice disecondo grado in ordine alle modalità di accertamento processuale dei fatti –secondo cui il contenuto delle videoriprese sarebbe stato introdotto neldibattimento dapprima attraverso le deposizioni testimoniali dei militari e solosuccessivamente mediante l’acquisizione del supporto magnetico contenente ifilmati già visionati dai testi – presupporrebbe una scansione temporalelogicamente sostenibile soltanto ove fosse stata previamente accertata la pienasincronizzazione tra gli orari del sistema SIGE e quelli del sistema divideosorveglianza, nonché la loro corrispondenza al dato reale. Tale circostanza,tuttavia, risulterebbe essere stata più volte esclusa nelle stesse sentenze dimerito.La difesa censura, altresì, la manifesta contraddittorietà della motivazionedel provvedimento impugnato, ravvisabile – in tesi – nell’avere affermato lapenale responsabilità dell’imputato in concorso con un soggetto rimasto ignoto,sulla base di fonti dichiarative e documentali ritenute inidonee e intrinsecamenteinattendibili.Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e violazione deicanoni metodologici dell’accertamento del fatto.La difesa lamenta che i giudici di merito abbiano omesso di valutare glielementi di prova documentale prodotti al fine di confutare la tesi accusatoria.In particolare, non sarebbe stata adeguatamente presa in considerazione laperizia grafica attestante la non riconducibilità all’imputato della firma apposta suuno degli statini prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] accusa.Tale circostanza, secondo la prospettazione difensiva, costituirebbe indicedella sussistenza di un vizio originario nell’impianto accusatorio e, più ingenerale, nella ricostruzione dei fatti oggetto del presente procedimento.Inoltre, l’odierno ricorrente censura il macroscopico errore che, a suo dire,inficerebbe il calcolo economico dell’asserito ingiusto profitto, in quantoparametrato all’anno 2023, sebbene le condotte contestate siano integralmenteriferibili all’anno 2022.La difesa sostiene, altresì, che nessun emolumento economico sarebbe statoin concreto liquidato in favore dell’imputato e che, parimenti, egli non avrebbefruito di alcun riposo compensativo con riferimento alle presenze oggetto dicontestazione.Si evidenzia, infine, che il giudice di secondo grado avrebbe omesso diprocedere al ricalcolo dell’entità dell’asserito profitto – e, conseguentemente, deldanno – alla luce della intervenuta parziale assoluzione.Secondo la prospettazione dell’odierno ricorrente, la mancata considerazionedei temi di prova articolati dalla difesa troverebbe origine in un pregiudiziomaturato sin dall’apertura del dibattimento nei suoi confronti, unico militareancora sottoposto a processo per la vicenda in esame. Tale pregiudizio simanifesterebbe, ad avviso della difesa, nelle plurime argomentazioni di caratterecongetturale sviluppate nelle sentenze di merito.Al quarto motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alle asseritecondotte materiali attribuite all’imputato.In particolare, la difesa lamenta l’assenza di qualsivoglia attivitàinvestigativa ovvero di prove testimoniali dirette ad identificare l’eventualeconcorrente nel reato contestato, ossia il soggetto che avrebbe materialmenteeffettuato le registrazioni delle presenze in luogo dell’imputato. Tale circostanzasarebbe stata ritenuta irrilevante dalla Corte [OSCURATO:PERSONA] di appello, la quale hatuttavia affermato la penale responsabilità dell’imputato sulla base di mereipotesi congetturali, quali, ad esempio, la circostanza che egli sarebbe statol’unico soggetto a trarre vantaggio dalle condotte contestate. Viene inoltreevidenziato come diversi militari avessero la possibilità di accedere al sistema dirilevazione delle presenze e di modificare manualmente le registrazioni ivicontenute.Secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata avrebbe altresìomesso qualsiasi valutazione in ordine alla ricorrenza del dolo, non chiarendo leragioni per cui un militare con una carriera esemplare avrebbe potutocompromettere il proprio percorso professionale per conseguire un profitto dipoche centinaia di euro lordi.Per contro, la responsabilità penale dell’imputato sarebbe stata affermatanonostante la scarsa affidabilità del sistema di rilevazione delle presenze, comedimostrato, ad esempio, dalle ricorrenti problematiche connesse alle interruzionidell’energia elettrica.Al quinto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in ordinealla qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 234 c.p.m.p. e 640 cod.pen.anziché ex art. 316-ter cod. pen.In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la condotta contestata –la presunta timbratura del badge da parte di un collega ignoto – si risolve in unamera falsa attestazione, priva di quel quid pluris fraudolento necessario adintegrare gli estremi della truffa. Ad avviso della difesa, l’[OSCURATO:PERSONA] nonsarebbe stata indotta in errore da un complesso apparato fraudolento, ma sisarebbe limitata a recepire una dichiarazione non veritiera, erogando laretribuzione sulla base di un procedimento automatico. Sicché, la condottaavrebbe dovuto essere sussunta nella meno grave fattispecie di cui all’art. 316-ter cod.pen. che sanziona chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione didichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, consegueindebitamente erogazioni pubbliche.Al sesto motivo si deduce vizio di motivazione per omessa valutazione dellacausa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.Ad avviso della difesa, il giudice di secondo grado avrebbe del tutto omessodi motivare in ordine alla possibile applicazione della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., nonostante nelcaso di specie ricorressero – secondo la prospettazione difensiva – tutti ipresupposti normativamente richiesti.In particolare, la difesa evidenzia la modalità della condotta, ritenuta priva diprofili di particolare gravità, nonché l’esiguità del danno patrimoniale,quantificato in euro 126,63, importo che, peraltro, avrebbe dovuto essereulteriormente rideterminato alla luce della intervenuta parziale assoluzione.In sede di trattazione orale è stata, infine prodotta memoria riepilogativa deimotivi addotti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo va dichiarato inammissibile, in quanto generico e versatoin fatto.La difesa sembra non tener conto della ragione della parziale assoluzione delBardini dalla parte della contestazione relativa al mese di agosto del 2022 e nonconsidera il diverso metodo di rilevazione (anche visiva) degli scollamenti traorario di ingresso e attestazione informatica della presenza relativo al mese disettembre del 2022. Ed invero, proprio in ragione della presa d’atto di possibilid isal l ineamenti dovuti a fattor i di malfunzionamento dei s istemi(videosorveglianza da un lato e attestazione elettronica delle presenze dall’altro),la Corte di secondo grado ha mandato assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla parte dellacontestazione relativa al mese di agosto (per l’esistenza di un ragionevole dubbiosulla esistenza della discrasìa temporale), lì dove per quanto riguarda il mese disettembre alle telecamere di ingresso venne affiancato il controllo diretto di tipovisivo svolto dai militari delegati dal [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag.48 delladecisione impugnata).Risulta pertanto pienamente giustificata e priva di alcun vizio logico laaffermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la frazione temporale del mese disettembre 2022 (vedi pag. 56 e ss. della sentenza impugnata), in ragionedell’avvenuto impiego di un metodo di accertamento integrato, tecnico e visivo,aspetto di cui il ricorrente non tiene conto in sede di introduzione della critica.Anche il profilo di doglianza in cui ci si lamenta del fatto che - a seguito dellaassoluzione del [OSCURATO:PERSONA]- non vi è stata identificazione del soggetto (o dei soggetti)che avrebbero inserito il codice del [OSCURATO:PERSONA] nel sistema di rilevazione dellapresenza è manifestamente infondato, atteso che l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] èavvenuta in ragione della doverosa applicazione di un principio di garanzia (nelsenso che l’indicatore logico di un accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] era basato solosulla stretta contiguità temporale tra la immissione dei dati del [OSCURATO:PERSONA] e del Bardininel sistema SIGE) e non può certo ridondare a vantaggio del [OSCURATO:PERSONA]. Laesistenza di uno o più concorrenti è certa (per le modalità del fatto) ma da ciònon deriva la assoluta necessità della loro compiuta identificazione a fini diaffermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], lì dove sia accertata la frazione dicondotta di pertinenza del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e la verificazione dell’evento presodi mira.3. Il secondo motivo è infondato.dipesa da un incrocio dimostrativo tra più metodi di rilevazione (le videoriprese ela rilevazione umana del momento dell’ingresso, in comparazione con lerisultanze del SIGE), nessun vizio può essere ritenuto sussistente nellaacquisizione delle videoriprese, in ragione del fatto che si tratta di provadocumentale venuta in esistenza per finalità di controllo degli accessi dellastruttura pubblica e non per finalità strettamente procedimentali (v. Sez. U, n.26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 – 01 secondo cui le videoregistrazioniin luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambitodel procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cuiall'art. 234 cod. proc. pen. Le medesime videoregistrazioni eseguite dalla poliziagiudiziaria, anche d'iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle provetrattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possonoessere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento).Quanto alla pretesa inosservanza di protocolli acquisitivi tesi a garantire –sul piano forense – la mancata alterazione dell’originale, va rilevato che lacensura difensiva finisce anche in questo caso con l’essere generica perché nonsi confronta con un dato essenziale, rappresentato dal ‘doppio metodo’ dirilevazione degli orari di ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nel mese di settembre (umano etecnico), su cui è intervenuta la condanna. Ora, il dato empirico dellacorrispondenza tra la rilevazione visiva e le registrazioni provenienti dalletelecamere (evidenziato dalla decisione impugnata) rende del tutto generiche eininfluenti le critiche in tema di pretesa inosservanza dei protocolli acquisitividelle videoregistrazioni.4. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili perché meramente reiterativie tendenti a provocare una non consentita rivalutazione dei fatti oggetto digiudizio.Le deduzioni attraversano temi che sono stati ampiamente trattati – in modonon illogico – nella decisione impugnata. Nessun dubbio può essere sollevatosulla ricorrenza dell’elemento psicologico del reato in ragione del fatto chel’artifizio (affidamento del compito di inserire il proprio dato identificativo nelsistema ad un altro soggetto) esclude in radice la natura colposa della condotta,sicchè il tema del dolo non necessitava di particolare articolazione espressiva.Analogamente, la Corte di merito ha già spiegato che nella relazione sullaquantificazione del danno per mero errore materiale si era fatto riferimentoall’anno 2023, il che esclude che possa residuare incertezza sul punto. Anche inriferimento al criterio per cui il danno per la pubblica amministrazione si realizzanelle ipotesi di sfruttamento del credito (artificiosamente costruito) in ore diriposo compensativo, va ricordato che trattasi di criterio già ampiamente validatoin precedenti decisioni sul tema (v. Sez. 2, n. 29628 del 28/05/2019, Pg, Rv.276670 – 01 secondo cui la falsa attestazione del dirigente medico relativa allasua presenza in ufficio, direttamente incidente sull'ammontare del c.d. "monteore" in eccedenza, integra il reato di truffa ai danni dell'ente pubblico aprescindere dalla non remunerabilità di detto "monte ore", poiché, mediante ilsistema dei recuperi orari, ne deriva un danno immediato e diretto per lapubblica amministrazione conseguente alla mancata prestazione del servizio daparte del dipendente pubblico, considerato che l'amministrazione viene privata diprestazioni lavorative aventi contenuto patrimoniale, anche a carattereorganizzativo, con ricadute sulla continuità ed efficienza del servizio). Non vi èpertanto alcuna deduzione che superi - in detti motivi – il vaglio di ammissibilità.5. Il quinto motivo è infondato.Si tratta di una deduzione in tema di qualificazione giuridica del fatto nonintrodotta in sede di merito ma che mira – in tutta evidenza – ad introdurre undubbio in tema di giurisdizione. Sotto tale profilo può essere esaminata.Le caratteristiche della condotta sono – in ogni caso - quelle della truffa inragione del fatto che gli artifizi sono complessi e non si realizzano mediante unasemplice falsa attestazione (come nella ipotesi di cui all’art.316 ter),determinando una vera e propria induzione in errore (v. Sez. F, n. 44878 del06/08/2019, Pg, Rv. 279036 , secondo cui il reato di indebita percezione dipubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata alconseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementicostitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita aprendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senzasvolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fasemeramente eventuale e successiva).6. Il sesto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.Il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all’art.131bis cod.pen.è stato correttamente argomentato in riferimento alla particolare gravità delfatto, indicativa di una volontà accentuata di alterazione del vero da parte di unsoggetto che aveva il compito istituzionale di gestire il sistema di rilevamentodelle presenze. Si tratta di un solido argomento, che rende non rivedibike lastatuizione in questa sede.Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23999/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris