CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 39498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila propone ricorso immediato per cassazione per erronea applicazione degli artt.131 bis, 590 bis, commi 1 e 8, cod. pen., 530 e 606 lett.b) cod. proc. pen. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Teramo, in data 27 gennaio 2020, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art.590 bis, commi 1 e 8, cod. pen. commesso in Teramo il 27 maggio 2017 in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto. 2. Il procuratore ricorrente deduce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando la condotta ha cagionato, o da essa sono derivate quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. E' stato applicato l'istituto previsto dall'art. 131 bis cod. pen. in un caso nel quale la presenza di tre persone offese con lesioni gravi e gravissime, oltre la mancanza di un pieno risarcimento del danno, impedivano l'approdo assolutorio al quale è giunto il giudice. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 4. Con memoria tempestivamente depositata, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso per il rigetto del ricorso. 5. Il ricorso è fondatamente proposto giacché, secondo il chiaro dettato della norma, l'istituto previsto dall'art. 131 bis cod. pen. non è applicabile qualora la condotta abbia cagionato la morte o le lesioni gravissime di una persona. Secondo quanto si evince dalla lettura della sentenza impugnata «Le lesioni riportate dalle parti offese risultavano gravissime». 6. La palese violazione di legge comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art.620 lett. d) cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo, in diversa composizione, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio. Così deciso il 29 settembre 2022