CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 00326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) A [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 dei TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udyo il Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cpé ha concluso chiedendo g44,2/2£4..4-: eg. A-t 13,12.9. udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Vicenza emetteva sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen. nei confronti di , irWAtd l'I reato di cui agli artt. 110 e 582 cod. pen., rilevando la carenza della condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 337 cod. proc. pen. cod. proc. pen.. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo che la sentenza risulta essere stata emessa in violazione dell'art. 610 cod. pen. che prevede fattispecie di reato perseguibile di ufficio. Indi conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al tribunale per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Costituisce dato incontestabile che il reato per il quale si procede nel presente giudizio sia quello di cui agli artt. 56-610 cod. pen., che è perseguibile di ufficio, sicchè illegittima deve ritenersi la pronuncia di improcedibilità per difetto di querela pronuncia dal tribunale e qui impugnata. 2. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza ( e non alla corte di appello perché, come ha già avuto modo di affermare più volte questa Corte, nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, così Sez. 5, n. 13808 del 18/02/2020 Ud. (dep. 06/05/2020 ) Rv. 279075 - 01 ). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza. Così deciso il 18/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rio Corte Suprema di Ca