CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 28678/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tssliko il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo E. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Ancona, su appello del P.M., riformava parzialmente la sentenza emessa, in data 28.09.2017 dal Tribunale di Fermo -con la qualè [OSCURATO:PERSONA] socio e amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 22.11.2013, era stato ritenuto non punibile in ordine al reato di cui al capo A, riqualificato ex art. 217 L. fall., per particolare tenuità del fatto, nonché assolto dal reato di cui al capo B (art. 216 comma 1 n. 1 R.d. 267/1942), perché il fatto non sussiste- ritenendo limitatamente al solo capo A, oggetto di appello del P.M., corretta la contestazione originaria di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 L. Fall. ("perchè sottraeva, distruggeva e comunque teneva i libri e le scritture contabili obbligatorie in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e movimento degli affari"). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Castricini, con atto a firma del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt.216 e 217 L.Fall., per avere la Corte territoriale, nell'affermare la responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, mancato di accertare la sussistenza, in capo al Castricini, dell'elemento soggettivo costituente il discrimen tra la condotta di bancarotta semplice documentale e di bancarotta fraudolenta documentale.ritenuta in appello, discrimen questo correttamente individuato dal primo giudice; peraltro, la Corte territoriale ha sovrapposto le due distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale richiedenti, quanto alla sottrazione, il dolo specifico e, quanto all'omessa regolare tenuta, il dolo generico; invero, emerge dalle risultanze processuali che la società fallita cessava la propria attività, per la grave crisi finanziaria in cui era incorsa, già nell'anno 2005, e che la contabilità era regolarmente tenuta fino all'anno 2004, dovendosi, dunque, spiegare la mancanza delle scritture contabili, nell'arco temporale successivo a tale anno, in ragione della cessazione dell'operatività della società; invero, come correttamente affermato dal primo giudice, deve riconoscersi l'agire del ricorrente non preordinato all'occultamento della contabilità sociale, ma dovuto a mera inerzia dello stesso, che colposamente mancava di occuparsi di tale incombente, stante l'inattività della società e a fronte dell'intervenuto licenziamento della contabile interna che si occupava di tali aspetti - circostanze che giustificàvano anche la non punibilità del ricorrente stante la particolare tenuità del fatto; infatti, non vi erano movimenti contabili da registrare, non avendo la società nell'arco temporale in questione posto in essere alcuna attività e, comunque, non può farsi derivare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice dal solo fatto, costituente elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture impedisca la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari; l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato non può appiattirsi sull'accertamento dell'elemento oggettivo essendo necessario chiarire - accertamento che non è intervenuto nel caso de quo - quali siano gli specifici elementi sulla base dei quali si ritiene che l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di impedire il tracciamento delle movimentazioni sociali e non si sia limitato piuttosto, colpevolmente, a trascurare la tenuta delle scritture contabili, posto che in tale caso è integrato l'elemento psicologico del meno grave reato di bancarotta semplice, di cui all'art. 217 R.d. 267/1942. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali, nel condividere le richieste del P.G., ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. Al fine di un corretto inquadramento della vicenda va premesso che: - il primo giudice- a fronte di una contestazione di bancarotta fraudolenta documentale formulata nei confronti dell'imputato nei seguenti termini: "perchè in qualità di socio amministratore unico della Caffe s.r.I., dichiarata fallita dal tribunale di Fermo con sentenza del 22/11/2013, sottraeva distruggeva e comunque teneva i libri e le scritture contabili obbligatorie in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari"- riteneva che fosse insussistente il dolo specifico richiesto dalla norma, alla luce di quanto emergente dagli atti, secondo cui l'assenza di scritture contabili doveva ritenersi ascrivibile non ad un preciso intento, ossia ad una condotta in tal senso orientata dall'imprenditore, bensì a mera colpa dello stesso; infatti, nulla di produttivo risultava aver posto in essere la struttura a far tempo dal 2004 ed, anzi, neppure è intervenuta l'apertura della sede, dal che poteva ricavarsi un agere colposo e non preordinato al mancato rintraccio dei dati, con la conseguenza che doveva ritenersi integrato, con una riqualificazione giuridica, il fatto nei termini di cui all'articolo 217 L.Fall., per il quale l'imputato non poteva ritenersi punibile trattandosi di condotta occasionale ed episodica sanzionabile nei limiti della normativa intervenuta e di condotta non grave riconducibile a mera inerzia rientrante nell'istituto di cui all'articolo 131 bis c.p.; - la Corte territoriale, invece - dopo aver dato atto che l'eventuale riqualificazione del reato nella fattispecie più grave originariamente ascritta all'imputato non necessitava della rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. (con escussione del curatore), fondandosi gli elementi di responsabilità a carico dell'imputato sulla relazione ex articolo 33 L. Fall. (con ciò facendo corretta applicazione dei principi, secondo cui sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p., nel caso di diverso apprezzamento delle prove dichiarative e, comunque, non sussiste tale obbligo nel caso in cui il giudice di appello, riformi "in peius" la sentenza di condanna di primo grado, procedendo solo ad una diversa riqualificazione giuridica dei fatti, in linea con l'imputazione originariamente mossa arg. ex Sez. 5 - n.34351 del 27/03/2018, Rv. 273574) evidenziava che: -dalla relazione ex art. 33 L. Fall. si apprendeva che la società Caffi, costituita il 31 maggio 2000, trasferitasi il 2 agosto 2005 a Montegranaro, della quale l'odierno imputato era socio e amministratore unico fino al fallimento del 22/11/2013 non aveva adempiuto agli obblighi civilistici, né a quelli fiscali, relativamente alla tenuta delle scritture contabili, alla redazione dei bilanci di esercizio e alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre esercizi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, così pregiudicando la possibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società fallita; in particolare, la società Caffi non aveva più tenuto la contabilità, né redatto il bilancio di esercizio e presentato la dichiarazione dei redditi dell'esercizio sociale e fiscale 2005, il libro giornale risultava stampato fino al 31/12/2004 e, inoltre, non era in possesso di documenti o dì prove oggettive circa il licenziamento dei dipendenti fino alla data in cui la società era attiva e circa l'ammontare del fondo trattamento di fine rapporto conferito agli stessi; il consulente fiscale della [OSCURATO:SOCIETA]., interpellato dal curatore, faceva presente che i rapporti professionali con la società si erano interrotti nel 2004 e che, pertanto, lui stesso aveva provveduto agli adempimenti fiscali sino a quell'anno; la teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Caffi sino al mese di agosto 2005 (quando venne licenziata), riferiva al curatore che fino a quella data la documentazione contabile era regolarmente tenuta e registrata e lei stessa si occupava di inserire al computer le fatture, nonché di aggiornare i movimenti di cassa e bancari; inoltre, la stessa non sapeva spiegare i motivi per cui dal 2005 la contabilità non veniva più tenuta, ma le scritture contabili- almeno fino a quando lei era stata in servizio- erano conservate in azienda unitamente ai documenti fiscali; [OSCURATO:PERSONA], già consulente della Caffi, confermava al curatore di non essere mai stato depositario delle scritture contabili, proprio perché la contabilità custodita in azienda insieme ai documenti fiscali era gestita internamente dalla Bordi, nè era in grado di dire che fine avessero fatto; infine, il Castricini ribadiva al curatore di non ricordare se avesse conservato o meno la contabilità e che l'ultima dichiarazione dei redditi era quella relativa ai redditi 2004, così come l'ultimo bilancio. 2. Orbene, va premesso che è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5 , n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572). 2.1. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, in sostanza, ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'articolo 216, primo comma, numero 2, seconda parte L.Fall. e non già quella di cui all'art. 217 L.Fall., poiché nella determinazione e volontà del Castricini di tenere le scritture contabili sino ad una certa epoca e, quindi, di non tenerle più dopo la cessazione del rapporto con i soggetti che curavano la contabilità- in considerazione, come dedotto anche con il presente ricorso, della grave crisi finanziaria in cui era incorsa la società, già nell'anno 2005- deve ritenersi integrato quantomeno il dolo generico del reato di bancarotta fraudolenta documentale. L'obbligo di tenere le scritture contabili viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che venga svolta o meno l'attività commerciale e la precisa volontà di non tenerle da una certa epoca determina di fatto una situazione tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio della società o il movimento degli affari. 2.2.0rbene, in tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico va desunto, con metodo logico-inferenziale dalle modalità della condotta contestata, non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha operato tale compiuta valutazione tenuto conto di quanto emergente dai dati acquisiti con riferimento alla relazione ex art. 33 L.Fall.. Invero, le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271753). 3. In definitiva, la condotta del ricorrente correttamente è stata valutata nel suo complesso e nel suo snodo temporale, nel senso che la tenuta della contabilità sino ad una certa epoca e l'omessa tenuta di essa da altra epoca è stata una modalità consapevole posta in essere dall'imprenditore, tale da non rendere chiaro l'andamento patrimoniale della società, pregiudicando , come pacificamente ritenuto nella fattispecie in esame, la ricostruzione da parte della curatela del patrimonio o del movimento degli affari, condotta questa che ben può ritenersi integrante quantomeno la fattispecie di cui all'art. 216, comma • 1, n. 2, seconda ipotesi. D'altra parte anche a voler guardare solo al segmento di condotta successivo al 2005 la volontarietà della condotta dell'imputato di non voler tenere le scritture contabili e di non ricordare comunque se avesse conservato o meno la contabilità, dà chiaramente conto anche del dolo specifico caratterizzante la prima ipotesi dell'art. 216 n. 2 L.Fall. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre