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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 24169/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26288/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo studio ALFREDO E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A GUATTANI 2/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREn. 567/2018 depositata il 13/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Associazione professionale [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ha chiesto e ottenuto, dal Giudice di pace di Caserta, più decreti ingiuntivi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (Compagnia) per il pagamento di compensi per attività difensiva.

Il medesimo Giudice di pace di Caserta, decidendo sui riuniti giudizi instaurati con distinti atti di opposizione, con sentenza 1248 depositata il 5 maggio 2016, ha rigettato la pluralità delle opposizioni e condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], investito dell’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LTD (già [OSCURATO:SOCIETA].), nonché dell’impugnazione incidentale dell’Associazione, con sentenza n. 567 del 13 febbraio 2018), ha rigettato le reciproche impugnazioni, compensando interamente le spese del grado.

In particolare, il Tribunale, per quanto qui rileva, ha riconosciuto: a) il difetto di interesse ad agire della [OSCURATO:PERSONA] LTD (già [OSCURATO:SOCIETA].), non essendo la stessa stata parte del giudizio di primo grado; b) l’ammissibilità dell’appello proposto dalla Compagnia, in quanto i motivi di impugnazione erano formulati nel rispetto di quanto prescrivel’art. 342 c.p.c.; c) l’infondatezza dell’eccezione di giudicato proposta dallo [OSCURATO:PERSONA], eccezione che era stata fondata sul rilievo che la Compagnia, in giudizi analoghi definiti in primo grado in senso favorevole per lo Studio, aveva impugnato ledecisioni per ragioni diverse, senza far valere l’abusivo frazionamento del credito: in proposito il giudice d’appello ha osservato che il giudicato non può formarsi su questione processuale, aggiungendo, ad ogni modo, che non era stata data la prova della irrevocabilità delle decisioni emesse nei giudizi in cui la condotta processuale di controparte era stata tenuta; d) l’unicità del rapporto dal quale erano derivati gli incarichi per i quali l’Associazione aveva proposto la pluralità delle domande monitorie: il Tribunale ha osservato che gli incarichi si inserivano in una convenzione inter-partes del 2007, che non poteva essere considerata quale semplice accordo diretto a regolare l’applicazione della tariffa, ma costituiva un vero e proprio contratto normativo, nel cui ambito i singoli incarichi andavano ad inserirsi.

Secondo il Tribunale l’unitarietà del rapporto trovava conferma nella disciplina del recesso stabilita nella convenzione; e) in considerazione della riconosciuta unicità del rapporto sussisteva, nel caso di specie, l’ipotesi del frazionamento del credito: ciò si desumeva dall’elevato numero di ricorsi depositati nello stesso giorno, per prestazioni che coprivano un ampio arco temporale e che avrebbero potuto essere azionate al maturare delle singole prestazioni ovvero all’esaurimento dell’incarico (come stabiliva la convenzione); f) il riscontro dell’ipotesi di abusivo frazionamento del credito, seppure non giustificasse l’inammissibilità della domanda proposta mediante i numerosi ricorsi, giustificava tuttavia, in assenza della prova di un concreto interesse del creditore a una trattazione separata e simultanea dei singoli giudizi, la compensazione delle spese del giudizio di opposizione; g) in considerazione della complessità e novità della questione, il Tribunale compensava anche le spese del grado, adottando identica determinazione nei confronti [OSCURATO:PERSONA] LTD (già [OSCURATO:SOCIETA].), stante la pronuncia per carenza di interesse ad agire per l’esiguità dell’attività processualeche essa ha comportato.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.

Si difende con controricorso [OSCURATO:PERSONA] LTD (già [OSCURATO:SOCIETA].) formulando ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, al quale lo Studio ricorrente ha resistito con controricorso.

La ricorrente incidentale ha depositato anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi del ricorso principale possono così riassumersi: 1) nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 342, 345, 112 c.p.c., per avere il Tribunale riformato la sentenza di primo grado in assenza di un rituale e specifico motivo d’appello sulla questione del frazionamento del credito, che era stata dedotta in modo confuso e contraddittorio.

Si fa notare che l’appellante, nonostante avesse mostrato di condividere la decisione del primo giudice, nella parte in cui questo aveva ritenuto che il frazionamento non determinasse l’inammissibilità della domanda, aveva infine proposto, nelle conclusioni finali dell’atto di appello, le seguenti domande: a) revoca dei provvedimenti monitori; b) la condanna della compagnia al pagamento del dovuto; c) la regolazione delle spese di lite, con la condanna dell’opposto al relativo rimborso.

In considerazione di tale contenuto dell’impugnazione, questa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, se non per la violazione del principio di specificità ex art. 342 c.p.c., almeno per la violazi one dell’art.345 c.p.c., posto che in primo grado, in conseguenza dell’assunto frazionamento, fu richiesta la condanna dell’ingiungente al risarcimento del danno; 2) nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 329, 346 c.p.c. e 2909 c.c., perché il Tribunale, nel rigettare l’eccezione di giudicato, non avrebbe considerato che essa si fondava su due pronunce del Giudice di pace di Caserta, appellate dalla Compagnia per altri profili, indipendenti dalla questione del frazionamento, quantunque il giudice di pace avesse in quella occasione riconosciuto che la pluralità delle pretese costituivano crediti distinti e non frazioni di un credito unico; 3.a) nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e 111 Cost., per avere il Tribunale qualificato la convenzione come “contratto normativo”, nonostante il tema non fosse stato dedotto negli scritti difensivi di parte e nemmeno nella sentenza impugnata: pertanto, secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe potuto operare una siffatta qualificazione senza prima provocare il contraddittorio su questo punto; 3.b) violazione degli artt. 1321, 1322, 1346 c.c.: la qualificazione della convenzione del 2007, quale contratto quadro, non rispecchiava il reale contenuto dell’accordo, nel cui ambito erano considerate non solo le fatturazioni successive, ma anche a quelle relative a incarichi precedenti; 3.c) violazione dell’art. 1346 c.c., perché il Tribunale, nel riferire la portata della convenzione agli incarichi futuri, non avrebbe considerato che l’oggetto del contratto non sarebbe stato in questo modo né determinato, né determinabile; 3.d) violazione degli artt. 1321, 1322 e 2222 c.c. e 633 n. 2, c.p.c.: in applicazione di tali norme il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che ogni credito derivava dal singolo contratto di opera intellettuale, concluso unitamente al mandato professionale; 3.e) violazione degli artt. 2222 c.c. e art. 12 Preleggi: il riconoscimento del contratto quadro rappresentava una estensione analogica di un istituto dottrinario, operata in assenza dei presupposti, posto che i rapporti inter - partes trovavano la loro disciplina nel contratto tipico di cui all’art.2222 c.c.; 3.f) violazione dell’art. 1362 c.c.: sia le espressioni letterali usate nella convenzione del 2007, sia il comportamento successivo delle parti deponevano nel senso che la convenzione non si atteggiava affatto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d’appello, quale fonte di un unico rapporto cui riferire le fatture relative al singolo incarico; 3.g) violazione degli artt. 2729 c.c. e 85, 101, 115, 116, c.p.c. e 11 del Codice deontologico: a) il Tribunale, laddove ha posto l’accento sulla previsione della convenzione relativa al recesso, non ha considerato che, secondo le intenzione della Compagnia risultante dal tenore letterale della clausola, questa aveva il fine di estendere i compensi convenzionali anche all’ipotesi di interruzione del rapporto, e ciò al fine di evitare, in questa ipotesi, l’applicazione delle tariffe professionali all’epoca vigenti; la previsione atteneva perciò al rapporto fiduciario fra cliente e professionista, senza compromettere l’autonomia dei rapporti obbligatori nascentidai singoli incarichi; b) in modo altrettanto improprio il Tribunale ha valorizzato, quale indice del frazionamento, la contemporaneità dei depositi della pluralità dei ricorsi monitori, senza contemporaneamente considerare la molteplicità delle diffide inevase, l’imminenza dell’aumento del contributo unificato e le difficoltà finanziarie in cui si versava lo Studio a causa della mancata riscossione delle fatture oggetto dei ricorsi; c) l’interesse alla trattazione separata dipendeva infine dalla evidente necessità di non dar luogo a un processo “monstre” avente ad oggetto 212 crediti professionali, essendo altrettanto evidente l’esigenza del creditore di avere la pronta soddisfazione del credito; d) l’appesantimento dell’attività giudiziaria non derivava dalla molteplicità delle ingiunzioni, ma semmai della opposizioni proposte dalla Compagnia; 3.h) violazione dell’art. 1175 c.c. e 24 e 111 Cost.: la decisione del Tribunale tradiva il senso dei principi e degli insegnamenti giurisprudenziali in tema di abusivo frazionamento del credito, che è ipotesi non ravvisabile in presenza di rapporti obbligatori distinti; 4) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo il Tribunale preso in considerazioni la pluralità degli argomenti con i quali l’attuale ricorrente aveva inteso giustificare la propria domanda di condanna della Compagnia al risarcimento del danno exart. 96 c.p.c. 5) violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale compensato le spese del grado nonostante la soccombenza della controparte sulle cause di opposizione; 6) violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.: il rilievo dell’esiguità processuale dell’attività imposta dall’appello di [OSCURATO:PERSONA], in presenza di una iniziativa processuale palesemente impropria, non costituiva ragione idonea a giustificare la non applicabilità della regola della soccombenza.

2. Con il solo motivo del ricorso incidentale la Compagnia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1175 c.c., dell’art. 8 c.p.c. e dell’art. 2 Cost: una volta riconosciuto l’abusivo frazionamento, il Tribunale avrebbe dovuto escludere la ripetizione delle spese delle singole ingiunzioni, dalle quali era derivata una corrispondente moltiplicazione delle imposte di registro.

La corretta applicazione dei principi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a revocare le ingiunzioni e condannare la Compagnia al pagamento della sola sorte e regolare le spese del giudizio di opposizione.

3. Il primo motivo del ricorso principale è i nfondato.

L’analisi della vicenda rende palese che la questione dell’illegittimità del frazionamento era stata puntualmente dedotta in appello dalla Compagnia, le cui richieste finali, trascritte nel motivo, non evidenziano alcun profilo di contraddizione rispetto alle censure mosse in sede di gravame.

Né tanto meno quelle stesse richieste evidenziano profili di novità rispetto alle “domande” proposte dalla Compagnia in primo grado.

Invero, la richiesta di revoca dei decreti ingiuntivi non costituiva alcuna modifica delle conclusioni già formulate dalla parte opponente, né introduceva una domanda nuova.

Vale infatti il principio che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente riveste la qualità di convenuto sostanziale e, ove si limiti a chiedere il rigetto o l’inammissibilità della domanda monitoria, non formula domande in senso tecnico, ma mere difese o eccezioni, deducibili in appello (Cass. 24815/2005; Cass. 16011/2003).

Comunque sia, in rapporto alla supposta novità di tali richieste, èdecisiva la considerazione che esse non hanno avuto eseguito, avendo il Tribunale ritenuto che l’abuso del processo potesse dar luogo esclusivamente alla compensazione delle spese di opposizione, ferme restando le ingiunzioni.

4. La censura proposta con il secondo motivo è anzitutto inammissibile, poiché non si confronta con la decisione di appello, nella parte in cui il Tribunale ha esplicitamente negato che vi fosse prova del passaggio in giudicato delle diverse sentenze del Giudici di pace che avevano escluso il frazionamento.

Tale statuizione non è attinta dai motivi di ricorso, benché sufficiente, anche da sola, a respingere l’eccezione.

Il motivo è infondato anche nel merito, dovendo ribadirsi che la pronuncia sul frazionamento ha valore meramente processuale, avendo attinenza alle sole richieste separatamente decise, alla particolare qualificazione della domanda e alle vicende processuali relative a ciascuna di esse.

Questa Corte ha precisato che la violazione del divieto di indebitofrazionamento del credito, costituendo una statuizione su una questione processuale, dà luogo ad ungiudicato meramente formale e, come tale, ha un'efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata e non impedisce né che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le stesse parti, né, a fortiori, che, in quest'ultimo giudizio, la predetta questione sia diversamente risolta (Cass. 24371/2021). 5.1.Il terzo motivo è infondato, in tutte le sue articolazioni.

La sentenza impugnata ha correttamente ravvisato l’abusivo frazionamento del credito per effetto della proposizione di 212 ricorsi monitori per altrettanti incarichi di difesa.

Secondo il Tribunale, gli incarichi, benché formalmente distinti, trovavano la loro disciplina nella convenzione del 2007, che si atteggiava quale contratto normativo.

5.2. Le censure, mosse dal ricorrente rispetto a tale qualificazione, non colgono nel segno.

In primo luogo, perché la riconduzione dell’accordo allo schema del contratto normativo appare frutto di una mera qualificazione giuridica di fatti compiutamente dedotti, non sussistendo perciò il dovere del giudizio di stimolare il contraddittorio sul punto (Cass. n. 1617/2022; n. 11440/2021; Cass. 11308/2020; Cass.17473/2018; Cass. 11453/2014; Cass.

S.U. 20935/2009).

In secondo luogo, perché siffatta qualificazione della convenzione del 2007 è coerente con la principali finalità dell’acco rdo, in quanto volto a fissare le condizioni di futuri incarichi.

In terzo luogo, perché tale finalità dell’accordo non è minimamente in contraddizione con il fatto che le parti avevano regolato anche le attività precedentemente svolte (fatturate successivamente).

Infatti, nell’esercizio della loro autonomia privata, le parti erano certamente libere di attrarre nell’alveo della successiva convenzione tariffaria anche i rapporti pregressi, accordandosi di applicare retroattivamente a questi le condizioni economiche pattuite con la stessa convenzione.

A un attento esame, la scelta delle parti, di considerare i rapporti precedenti insieme a quelli futuri, costituisce, per sé stessa, ulteriore indice dell’unitarietà e omogeneità dei medesimi.

5.3. Tale qualific azione lascia naturalmente fermo che i singoli mandati professionali, diversamente da quanto sembra ritenere il ricorrente, non scaturivano dalla convenzione, ma traevano da essa solo la loro disciplina normativa ed economica, in conformità allo scopo tipico di tale tipologia negoziale, che è proprio quello di regolare i rapporti che di volta in volta le parti avessero costituito successivamente.

È quindi palesemente fuori luogo la tesi, sostenuta dal ricorrente, che la convenzione, così come qualificata dal giudice d’appello, avrebbe un oggetto indeterminato.

Resta da aggiungere, quantunque implicito nelle considerazioni che precedono, che la qualificazione della convenzione come contratto normativo non riflette alcun procedimento analogico da parte del giudice di merito, né si pone in rapporto di esclusione con l’applicazione delle norme in tema di contratto d’opera professionale.

5.4. Le considerazioni che precedono finiscono comunque per provare troppo, perché, ai fini che rilevano in questa sede, sono del tutto irrilevanti sia le supposte patologie negoziali della convenzione, sia la sua stessa qualificazione come contratto professionale o normativo.

Agli effetti di stabilire se la sentenza impugnata sia o meno corretta sul punto dell’abusivo frazionamento, ciò che conta è solo il dato fattuale della riconducibilità ed omogeneità dei singoli incarichi nell’ambito di una relazione unitaria svoltasi nel tempo (relazione unitaria, anche giuridicamente sancita proprio con la convenzione di cui si discute). 5.5.A tale proposito è utile premettere che, in linea generale, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento (Cass., S.U., 23726/2007; Cass. 19898/2018; Cass. 15398/2019; Cass. 26089/2019; Cass. 9398/2017; Cass. 17019/2018).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno inoltre precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., S.U., 4090/2017; Cass. 31012/2017; Cass. 17893/2018; Cass. 6591/ 2019).

È importante sottolineare che la giurisprudenza di questa Corte, nel far salva la possibilità del creditore del ricorso a una tutela processuale frazionata, non ha mancato di evidenziare come la trattazione dinanzi a giudici diversi di una medesima vicenda "esistenziale", sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incida negativamente sia sulla "giustizia" sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sia sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale), sia sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti (Cass., S.U, n. 4090/2017).

In rapporto a queste preoccupazioni è apparso necessario puntualizzare che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di “relazione di fatto”realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico" (Cass. 24371/2021; Cass. 14143/2021; Cass. n. 24130/2020; Cass. 31308/2019) e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell’art. 1173 c.c., ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la medesima natura di quello che sia già stato dedotto in giudizio (Cass.4282/2012; Cass. 9317/2013).

Conclusivamente, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come precisano le Sezioni Unite) nell'ambito di un "rapporto" che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, impone che i crediti (ove esigibili) siano dedotti nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata (Cass.24371/2021; n. 14143/2021; n. 28847/2021).

Alla luce di tali insegnamenti risulta chiaro che i rilievi del ricorrente, laddove è più volte evidenziato il fatto che la molteplicità dei crediti derivavano da incarichi formalmente distinti, non rendono, per sé stessi, non configurabile l’ipotesi del frazionamento.

In verità, il ricorrente, seppure abbia negato il frazionamento, richiama anche fatti e circostanze che avrebbero potuto giustificare il proprio interesse a una trattazione separata.

Fatto è che, nella specie, il Tribunale ha negato in concreto la sussistenza di un tale interesse, evidenziando che i singoli giudizi erano tutti basati su un’istruttoria documentale e si erano esauriti in due sole udienze, mentre la proposizione di più processi era stata giustificata solo dal fatto, evidentemente ritenuto inidoneo a fondare l’interesse, di voler scongiurare la qualificazione del rapporto quale subordinazione, senza che fossero stati chiariti il fondamento o i rischi ad essi connessi.

Tale valutazione costituisce apprezzamento di merito insindacabile in cassazione (Cass. 14143/2021; Cass., S.U., n. 4090/2017).

6. Il quarto e il quinto motivo sono assorbiti in conseguenza dell’accoglimento del ricorso incidentale ( infra ), dovendo pertanto il giudice di rinvio pronunciare di nuovo sugli aspetti oggetto di censura (spese del giudizio d’appello e supposta responsabilità processuale dell’appellante)

7. Il sesto motivo è infondato, essendo indubbio che la soccombenza in giudizio non preclude la possibilità di compensare le spese processuali, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, agganciata ai presupposti dell’art.92 c.p.c.

Tali presupposti sono statui ravvisati dal giudice d’appello nella particolarità del caso concreto e nell’esiguità dell’attività che l’intervento [OSCURATO:PERSONA] LTD (già [OSCURATO:SOCIETA].) aveva comportato.

Le relative considerazioni non sono né illogiche o erronee, non configurandosi pertanto alcun vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019; n. 2206/2019).

8. Il ricorso incidentale è fondato.

Occorre premettere che le conseguenze dell’abusivo frazionamento del credito non si esauriscono sul piano della sola regolazione delle spese processuali, ma comportano l’inammissibilità delle domande separatamente proposte, ferma restando la possibilità di riproporle in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre domande relative agli analoghicrediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria (Cass., S.U., 4090/2017; Cass. 14143/2021; Cass. 28847/2021; Cass. 24371/2021).

La contraria soluzione adottata dal Tribunale non è tuttavia oggetto di ricorso e non è suscettibile di cassazione, avendo la Zurich chiesto esclusivamente “lo stralcio delle spese monitorie”, senza richiedere la cassazione della propria condanna al pagamento del credito (cfr. ricorso incidentale, pag. 19).

La censura, entro tali limiti, è ugualmente meritevole di accoglimento.

Una volta riscontrata l’ipotesi del frazionamento, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare ugualmente se e in che misura l’introduzione di più cause per ciascun credito avesse aggravato i costi complessivi del giudizio.

È del tutto ovvio che la sola compensazione delle spese del giudizio di opposizione ha avuto il limitato effetto di mitigare, ma non elidere, il pregiudizio causato dal frazionamento, derivante innanzitutto dalla moltiplicazione delle spese della molteplicità dei ricorsi per decreto ingiuntivo.

Viene in considerazione la norma che esclude la ripetizione delle spese causate da condotte processuali contrarie a buona fede (art. 92, comma primo, e 88 c.p.c.).

9. In conclusione, sono rigettati il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo del ricorso principale, con assorbimento del quarto e del quinto motivo.

È accolto l’unico motivo del ricorso incidentale.

La sentenza è cassata in relazione ricorso incidentale, con rinvio della causa al Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], in persona di altro magistrato, che dovrà compiere la verifica conseguente all’accoglimento del ricorso incidentale e regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. rigetta il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26288/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo studio ALFREDO E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A GUATTANI 2/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREn. 567/2018 depositata il 13/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Associazione professionale [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ha chiesto e ottenuto, dal Giudice di pace di Caserta, più decreti ingiuntivi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (Compagnia) per il pagamento di compensi per attività difensiva. Il medesimo Giudice di pace di Caserta, decidendo sui riuniti giudizi instaurati con distinti atti di opposizione, con sentenza 1248 depositata il 5 maggio 2016, ha rigettato la pluralità delle opposizioni e condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], investito dell’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LTD (già [OSCURATO:SOCIETA].), nonché dell’impugnazione incidentale dell’Associazione, con sentenza n. 567 del 13 febbraio 2018), ha rigettato le reciproche impugnazioni, compensando interamente le spese del grado. In particolare, il Tribunale, per quanto qui rileva, ha riconosciuto: a) il difetto di interesse ad agire della [OSCURATO:PERSONA] LTD (già [OSCURATO:SOCIETA].), non essendo la stessa stata parte del giudizio di primo grado; b) l’ammissibilità dell’appello proposto dalla Compagnia, in quanto i motivi di impugnazione erano formulati nel rispetto di quanto prescrivel’art. 342 c.p.c.; c) l’infondatezza dell’eccezione di giudicato proposta dallo [OSCURATO:PERSONA], eccezione che era stata fondata sul rilievo che la Compagnia, in giudizi analoghi definiti in primo grado in senso favorevole per lo Studio, aveva impugnato ledecisioni per ragioni diverse, senza far valere l’abusivo frazionamento del credito: in proposito il giudice d’appello ha osservato che il giudicato non può formarsi su questione processuale, aggiungendo, ad ogni modo, che non era stata data la prova della irrevocabilità delle decisioni emesse nei giudizi in cui la condotta processuale di controparte era stata tenuta; d) l’unicità del rapporto dal quale erano derivati gli incarichi per i quali l’Associazione aveva proposto la pluralità delle domande monitorie: il Tribunale ha osservato che gli incarichi si inserivano in una convenzione inter-partes del 2007, che non poteva essere considerata quale semplice accordo diretto a regolare l’applicazione della tariffa, ma costituiva un vero e proprio contratto normativo, nel cui ambito i singoli incarichi andavano ad inserirsi. Secondo il Tribunale l’unitarietà del rapporto trovava conferma nella disciplina del recesso stabilita nella convenzione; e) in considerazione della riconosciuta unicità del rapporto sussisteva, nel caso di specie, l’ipotesi del frazionamento del credito: ciò si desumeva dall’elevato numero di ricorsi depositati nello stesso giorno, per prestazioni che coprivano un ampio arco temporale e che avrebbero potuto essere azionate al maturare delle singole prestazioni ovvero all’esaurimento dell’incarico (come stabiliva la convenzione); f) il riscontro dell’ipotesi di abusivo frazionamento del credito, seppure non giustificasse l’inammissibilità della domanda proposta mediante i numerosi ricorsi, giustificava tuttavia, in assenza della prova di un concreto interesse del creditore a una trattazione separata e simultanea dei singoli giudizi, la compensazione delle spese del giudizio di opposizione; g) in considerazione della complessità e novità della questione, il Tribunale compensava anche le spese del grado, adottando identica determinazione nei confronti [OSCURATO:PERSONA] LTD (già [OSCURATO:SOCIETA].), stante la pronuncia per carenza di interesse ad agire per l’esiguità dell’attività processualeche essa ha comportato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi, illustrati da memoria. Si difende con controricorso [OSCURATO:PERSONA] LTD (già [OSCURATO:SOCIETA].) formulando ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, al quale lo Studio ricorrente ha resistito con controricorso. La ricorrente incidentale ha depositato anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi del ricorso principale possono così riassumersi: 1) nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 342, 345, 112 c.p.c., per avere il Tribunale riformato la sentenza di primo grado in assenza di un rituale e specifico motivo d’appello sulla questione del frazionamento del credito, che era stata dedotta in modo confuso e contraddittorio. Si fa notare che l’appellante, nonostante avesse mostrato di condividere la decisione del primo giudice, nella parte in cui questo aveva ritenuto che il frazionamento non determinasse l’inammissibilità della domanda, aveva infine proposto, nelle conclusioni finali dell’atto di appello, le seguenti domande: a) revoca dei provvedimenti monitori; b) la condanna della compagnia al pagamento del dovuto; c) la regolazione delle spese di lite, con la condanna dell’opposto al relativo rimborso. In considerazione di tale contenuto dell’impugnazione, questa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, se non per la violazione del principio di specificità ex art. 342 c.p.c., almeno per la violazi one dell’art.345 c.p.c., posto che in primo grado, in conseguenza dell’assunto frazionamento, fu richiesta la condanna dell’ingiungente al risarcimento del danno; 2) nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 329, 346 c.p.c. e 2909 c.c., perché il Tribunale, nel rigettare l’eccezione di giudicato, non avrebbe considerato che essa si fondava su due pronunce del Giudice di pace di Caserta, appellate dalla Compagnia per altri profili, indipendenti dalla questione del frazionamento, quantunque il giudice di pace avesse in quella occasione riconosciuto che la pluralità delle pretese costituivano crediti distinti e non frazioni di un credito unico; 3.a) nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e 111 Cost., per avere il Tribunale qualificato la convenzione come “contratto normativo”, nonostante il tema non fosse stato dedotto negli scritti difensivi di parte e nemmeno nella sentenza impugnata: pertanto, secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe potuto operare una siffatta qualificazione senza prima provocare il contraddittorio su questo punto; 3.b) violazione degli artt. 1321, 1322, 1346 c.c.: la qualificazione della convenzione del 2007, quale contratto quadro, non rispecchiava il reale contenuto dell’accordo, nel cui ambito erano considerate non solo le fatturazioni successive, ma anche a quelle relative a incarichi precedenti; 3.c) violazione dell’art. 1346 c.c., perché il Tribunale, nel riferire la portata della convenzione agli incarichi futuri, non avrebbe considerato che l’oggetto del contratto non sarebbe stato in questo modo né determinato, né determinabile; 3.d) violazione degli artt. 1321, 1322 e 2222 c.c. e 633 n. 2, c.p.c.: in applicazione di tali norme il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che ogni credito derivava dal singolo contratto di opera intellettuale, concluso unitamente al mandato professionale; 3.e) violazione degli artt. 2222 c.c. e art. 12 Preleggi: il riconoscimento del contratto quadro rappresentava una estensione analogica di un istituto dottrinario, operata in assenza dei presupposti, posto che i rapporti inter - partes trovavano la loro disciplina nel contratto tipico di cui all’art.2222 c.c.; 3.f) violazione dell’art. 1362 c.c.: sia le espressioni letterali usate nella convenzione del 2007, sia il comportamento successivo delle parti deponevano nel senso che la convenzione non si atteggiava affatto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d’appello, quale fonte di un unico rapporto cui riferire le fatture relative al singolo incarico; 3.g) violazione degli artt. 2729 c.c. e 85, 101, 115, 116, c.p.c. e 11 del Codice deontologico: a) il Tribunale, laddove ha posto l’accento sulla previsione della convenzione relativa al recesso, non ha considerato che, secondo le intenzione della Compagnia risultante dal tenore letterale della clausola, questa aveva il fine di estendere i compensi convenzionali anche all’ipotesi di interruzione del rapporto, e ciò al fine di evitare, in questa ipotesi, l’applicazione delle tariffe professionali all’epoca vigenti; la previsione atteneva perciò al rapporto fiduciario fra cliente e professionista, senza compromettere l’autonomia dei rapporti obbligatori nascentidai singoli incarichi; b) in modo altrettanto improprio il Tribunale ha valorizzato, quale indice del frazionamento, la contemporaneità dei depositi della pluralità dei ricorsi monitori, senza contemporaneamente considerare la molteplicità delle diffide inevase, l’imminenza dell’aumento del contributo unificato e le difficoltà finanziarie in cui si versava lo Studio a causa della mancata riscossione delle fatture oggetto dei ricorsi; c) l’interesse alla trattazione separata dipendeva infine dalla evidente necessità di non dar luogo a un processo “monstre” avente ad oggetto 212 crediti professionali, essendo altrettanto evidente l’esigenza del creditore di avere la pronta soddisfazione del credito; d) l’appesantimento dell’attività giudiziaria non derivava dalla molteplicità delle ingiunzioni, ma semmai della opposizioni proposte dalla Compagnia; 3.h) violazione dell’art. 1175 c.c. e 24 e 111 Cost.: la decisione del Tribunale tradiva il senso dei principi e degli insegnamenti giurisprudenziali in tema di abusivo frazionamento del credito, che è ipotesi non ravvisabile in presenza di rapporti obbligatori distinti; 4) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo il Tribunale preso in considerazioni la pluralità degli argomenti con i quali l’attuale ricorrente aveva inteso giustificare la propria domanda di condanna della Compagnia al risarcimento del danno exart. 96 c.p.c. 5) violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale compensato le spese del grado nonostante la soccombenza della controparte sulle cause di opposizione; 6) violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.: il rilievo dell’esiguità processuale dell’attività imposta dall’appello di [OSCURATO:PERSONA], in presenza di una iniziativa processuale palesemente impropria, non costituiva ragione idonea a giustificare la non applicabilità della regola della soccombenza. 2. Con il solo motivo del ricorso incidentale la Compagnia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1175 c.c., dell’art. 8 c.p.c. e dell’art. 2 Cost: una volta riconosciuto l’abusivo frazionamento, il Tribunale avrebbe dovuto escludere la ripetizione delle spese delle singole ingiunzioni, dalle quali era derivata una corrispondente moltiplicazione delle imposte di registro. La corretta applicazione dei principi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a revocare le ingiunzioni e condannare la Compagnia al pagamento della sola sorte e regolare le spese del giudizio di opposizione. 3. Il primo motivo del ricorso principale è i nfondato. L’analisi della vicenda rende palese che la questione dell’illegittimità del frazionamento era stata puntualmente dedotta in appello dalla Compagnia, le cui richieste finali, trascritte nel motivo, non evidenziano alcun profilo di contraddizione rispetto alle censure mosse in sede di gravame. Né tanto meno quelle stesse richieste evidenziano profili di novità rispetto alle “domande” proposte dalla Compagnia in primo grado. Invero, la richiesta di revoca dei decreti ingiuntivi non costituiva alcuna modifica delle conclusioni già formulate dalla parte opponente, né introduceva una domanda nuova. Vale infatti il principio che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente riveste la qualità di convenuto sostanziale e, ove si limiti a chiedere il rigetto o l’inammissibilità della domanda monitoria, non formula domande in senso tecnico, ma mere difese o eccezioni, deducibili in appello (Cass. 24815/2005; Cass. 16011/2003). Comunque sia, in rapporto alla supposta novità di tali richieste, èdecisiva la considerazione che esse non hanno avuto eseguito, avendo il Tribunale ritenuto che l’abuso del processo potesse dar luogo esclusivamente alla compensazione delle spese di opposizione, ferme restando le ingiunzioni. 4. La censura proposta con il secondo motivo è anzitutto inammissibile, poiché non si confronta con la decisione di appello, nella parte in cui il Tribunale ha esplicitamente negato che vi fosse prova del passaggio in giudicato delle diverse sentenze del Giudici di pace che avevano escluso il frazionamento. Tale statuizione non è attinta dai motivi di ricorso, benché sufficiente, anche da sola, a respingere l’eccezione. Il motivo è infondato anche nel merito, dovendo ribadirsi che la pronuncia sul frazionamento ha valore meramente processuale, avendo attinenza alle sole richieste separatamente decise, alla particolare qualificazione della domanda e alle vicende processuali relative a ciascuna di esse. Questa Corte ha precisato che la violazione del divieto di indebitofrazionamento del credito, costituendo una statuizione su una questione processuale, dà luogo ad ungiudicato meramente formale e, come tale, ha un'efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata e non impedisce né che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le stesse parti, né, a fortiori, che, in quest'ultimo giudizio, la predetta questione sia diversamente risolta (Cass. 24371/2021). 5.1.Il terzo motivo è infondato, in tutte le sue articolazioni. La sentenza impugnata ha correttamente ravvisato l’abusivo frazionamento del credito per effetto della proposizione di 212 ricorsi monitori per altrettanti incarichi di difesa. Secondo il Tribunale, gli incarichi, benché formalmente distinti, trovavano la loro disciplina nella convenzione del 2007, che si atteggiava quale contratto normativo. 5.2. Le censure, mosse dal ricorrente rispetto a tale qualificazione, non colgono nel segno. In primo luogo, perché la riconduzione dell’accordo allo schema del contratto normativo appare frutto di una mera qualificazione giuridica di fatti compiutamente dedotti, non sussistendo perciò il dovere del giudizio di stimolare il contraddittorio sul punto (Cass. n. 1617/2022; n. 11440/2021; Cass. 11308/2020; Cass.17473/2018; Cass. 11453/2014; Cass. S.U. 20935/2009). In secondo luogo, perché siffatta qualificazione della convenzione del 2007 è coerente con la principali finalità dell’acco rdo, in quanto volto a fissare le condizioni di futuri incarichi. In terzo luogo, perché tale finalità dell’accordo non è minimamente in contraddizione con il fatto che le parti avevano regolato anche le attività precedentemente svolte (fatturate successivamente). Infatti, nell’esercizio della loro autonomia privata, le parti erano certamente libere di attrarre nell’alveo della successiva convenzione tariffaria anche i rapporti pregressi, accordandosi di applicare retroattivamente a questi le condizioni economiche pattuite con la stessa convenzione. A un attento esame, la scelta delle parti, di considerare i rapporti precedenti insieme a quelli futuri, costituisce, per sé stessa, ulteriore indice dell’unitarietà e omogeneità dei medesimi. 5.3. Tale qualific azione lascia naturalmente fermo che i singoli mandati professionali, diversamente da quanto sembra ritenere il ricorrente, non scaturivano dalla convenzione, ma traevano da essa solo la loro disciplina normativa ed economica, in conformità allo scopo tipico di tale tipologia negoziale, che è proprio quello di regolare i rapporti che di volta in volta le parti avessero costituito successivamente. È quindi palesemente fuori luogo la tesi, sostenuta dal ricorrente, che la convenzione, così come qualificata dal giudice d’appello, avrebbe un oggetto indeterminato. Resta da aggiungere, quantunque implicito nelle considerazioni che precedono, che la qualificazione della convenzione come contratto normativo non riflette alcun procedimento analogico da parte del giudice di merito, né si pone in rapporto di esclusione con l’applicazione delle norme in tema di contratto d’opera professionale. 5.4. Le considerazioni che precedono finiscono comunque per provare troppo, perché, ai fini che rilevano in questa sede, sono del tutto irrilevanti sia le supposte patologie negoziali della convenzione, sia la sua stessa qualificazione come contratto professionale o normativo. Agli effetti di stabilire se la sentenza impugnata sia o meno corretta sul punto dell’abusivo frazionamento, ciò che conta è solo il dato fattuale della riconducibilità ed omogeneità dei singoli incarichi nell’ambito di una relazione unitaria svoltasi nel tempo (relazione unitaria, anche giuridicamente sancita proprio con la convenzione di cui si discute). 5.5.A tale proposito è utile premettere che, in linea generale, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento (Cass., S.U., 23726/2007; Cass. 19898/2018; Cass. 15398/2019; Cass. 26089/2019; Cass. 9398/2017; Cass. 17019/2018). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno inoltre precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., S.U., 4090/2017; Cass. 31012/2017; Cass. 17893/2018; Cass. 6591/ 2019). È importante sottolineare che la giurisprudenza di questa Corte, nel far salva la possibilità del creditore del ricorso a una tutela processuale frazionata, non ha mancato di evidenziare come la trattazione dinanzi a giudici diversi di una medesima vicenda "esistenziale", sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incida negativamente sia sulla "giustizia" sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sia sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale), sia sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti (Cass., S.U, n. 4090/2017). In rapporto a queste preoccupazioni è apparso necessario puntualizzare che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di “relazione di fatto”realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico" (Cass. 24371/2021; Cass. 14143/2021; Cass. n. 24130/2020; Cass. 31308/2019) e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell’art. 1173 c.c., ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la medesima natura di quello che sia già stato dedotto in giudizio (Cass.4282/2012; Cass. 9317/2013). Conclusivamente, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come precisano le Sezioni Unite) nell'ambito di un "rapporto" che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, impone che i crediti (ove esigibili) siano dedotti nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata (Cass.24371/2021; n. 14143/2021; n. 28847/2021). Alla luce di tali insegnamenti risulta chiaro che i rilievi del ricorrente, laddove è più volte evidenziato il fatto che la molteplicità dei crediti derivavano da incarichi formalmente distinti, non rendono, per sé stessi, non configurabile l’ipotesi del frazionamento. In verità, il ricorrente, seppure abbia negato il frazionamento, richiama anche fatti e circostanze che avrebbero potuto giustificare il proprio interesse a una trattazione separata. Fatto è che, nella specie, il Tribunale ha negato in concreto la sussistenza di un tale interesse, evidenziando che i singoli giudizi erano tutti basati su un’istruttoria documentale e si erano esauriti in due sole udienze, mentre la proposizione di più processi era stata giustificata solo dal fatto, evidentemente ritenuto inidoneo a fondare l’interesse, di voler scongiurare la qualificazione del rapporto quale subordinazione, senza che fossero stati chiariti il fondamento o i rischi ad essi connessi. Tale valutazione costituisce apprezzamento di merito insindacabile in cassazione (Cass. 14143/2021; Cass., S.U., n. 4090/2017). 6. Il quarto e il quinto motivo sono assorbiti in conseguenza dell’accoglimento del ricorso incidentale ( infra ), dovendo pertanto il giudice di rinvio pronunciare di nuovo sugli aspetti oggetto di censura (spese del giudizio d’appello e supposta responsabilità processuale dell’appellante) 7. Il sesto motivo è infondato, essendo indubbio che la soccombenza in giudizio non preclude la possibilità di compensare le spese processuali, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, agganciata ai presupposti dell’art.92 c.p.c. Tali presupposti sono statui ravvisati dal giudice d’appello nella particolarità del caso concreto e nell’esiguità dell’attività che l’intervento [OSCURATO:PERSONA] LTD (già [OSCURATO:SOCIETA].) aveva comportato. Le relative considerazioni non sono né illogiche o erronee, non configurandosi pertanto alcun vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019; n. 2206/2019). 8. Il ricorso incidentale è fondato. Occorre premettere che le conseguenze dell’abusivo frazionamento del credito non si esauriscono sul piano della sola regolazione delle spese processuali, ma comportano l’inammissibilità delle domande separatamente proposte, ferma restando la possibilità di riproporle in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre domande relative agli analoghicrediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria (Cass., S.U., 4090/2017; Cass. 14143/2021; Cass. 28847/2021; Cass. 24371/2021). La contraria soluzione adottata dal Tribunale non è tuttavia oggetto di ricorso e non è suscettibile di cassazione, avendo la Zurich chiesto esclusivamente “lo stralcio delle spese monitorie”, senza richiedere la cassazione della propria condanna al pagamento del credito (cfr. ricorso incidentale, pag. 19). La censura, entro tali limiti, è ugualmente meritevole di accoglimento. Una volta riscontrata l’ipotesi del frazionamento, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare ugualmente se e in che misura l’introduzione di più cause per ciascun credito avesse aggravato i costi complessivi del giudizio. È del tutto ovvio che la sola compensazione delle spese del giudizio di opposizione ha avuto il limitato effetto di mitigare, ma non elidere, il pregiudizio causato dal frazionamento, derivante innanzitutto dalla moltiplicazione delle spese della molteplicità dei ricorsi per decreto ingiuntivo. Viene in considerazione la norma che esclude la ripetizione delle spese causate da condotte processuali contrarie a buona fede (art. 92, comma primo, e 88 c.p.c.). 9. In conclusione, sono rigettati il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo del ricorso principale, con assorbimento del quarto e del quinto motivo. È accolto l’unico motivo del ricorso incidentale. La sentenza è cassata in relazione ricorso incidentale, con rinvio della causa al Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], in persona di altro magistrato, che dovrà compiere la verifica conseguente all’accoglimento del ricorso incidentale e regolerà le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti il