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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01629/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento del 5 marzo 2021, ha assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 387-bis cod. pen. di cui al capo 4) e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 660 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso in tre articolati motivi si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanza di prova della sussistenza del reato, alla mancanza dell’elemento psicologico e, da ultimo, quanto alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione; Rilevato che le doglianze oggetto del primo e del secondo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi e ciò non facendo riferimento alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, comunque coerentemente ritenuta credibile sul punto, ma anche e soprattutto evidenziando quanto emerso dalle video riprese e dai file audio acquisiti, nonché dalle dichiarazioni dei testi sentiti; Rilevato che la doglianza oggetto del terzo motivo è manifestamente infondata in quanto diversamente da quanto evidenziato nel ricorso l’assoluzione relativa al capo 4) dell’imputazione per quanto accaduto il 16 giugno 2020, come indicato nella sentenza impugnata, si riferisce alla violazione del divieto di avvicinamento e non alla condotta comunque posta in essere e integrante l’ultimo episodio di disturbo di cui all’art. 660 cod. pen., ragione questa per cui il termine di prescrizione del reato non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento del 5 marzo 2021, ha assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 387-bis cod. pen. di cui al capo 4) e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 660 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso in tre articolati motivi si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanza di prova della sussistenza del reato, alla mancanza dell’elemento psicologico e, da ultimo, quanto alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione; Rilevato che le doglianze oggetto del primo e del secondo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi e ciò non facendo riferimento alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, comunque coerentemente ritenuta credibile sul punto, ma anche e soprattutto evidenziando quanto emerso dalle video riprese e dai file audio acquisiti, nonché dalle dichiarazioni dei testi sentiti; Rilevato che la doglianza oggetto del terzo motivo è manifestamente infondata in quanto diversamente da quanto evidenziato nel ricorso l’assoluzione relativa al capo 4) dell’imputazione per quanto accaduto il 16 giugno 2020, come indicato nella sentenza impugnata, si riferisce alla violazione del divieto di avvicinamento e non alla condotta comunque posta in essere e integrante l’ultimo episodio di disturbo di cui all’art. 660 cod. pen., ragione questa per cui il termine di prescrizione del reato non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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