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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26817/2026

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ella Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso e la memoria proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il primo motivo di ricorso relativo alla quantificazione della penaed all’aumento per la continuazione è manifestamente infondato, avendo la Corteespresso congrua motivazione; peraltro, si deve ribadire che nel caso in cui,quale quello in esame, venga irrogata una pena prossima al minimo edittale,l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo alcriterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cuiall'art. 133 cod. pen..(vedi Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013);rilevato che, con riferimento al secondo motivo di ricorso, le statuizionirelative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sonocensurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrioo di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione dellaequivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena irrogata in concreto;che quanto alla ritenuta recidiva, la motivazione della Corte di appello,contenuta a pag. 4 della sentenza impugnata, è congrua e coerente con lerisultane processuali;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso e la memoria proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il primo motivo di ricorso relativo alla quantificazione della penaed all’aumento per la continuazione è manifestamente infondato, avendo la Corteespresso congrua motivazione; peraltro, si deve ribadire che nel caso in cui,quale quello in esame, venga irrogata una pena prossima al minimo edittale,l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo alcriterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cuiall'art. 133 cod. pen..(vedi Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013);rilevato che, con riferimento al secondo motivo di ricorso, le statuizionirelative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sonocensurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrioo di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione dellaequivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena irrogata in concreto;che quanto alla ritenuta recidiva, la motivazione della Corte di appello,contenuta a pag. 4 della sentenza impugnata, è congrua e coerente con lerisultane processuali;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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