CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 13273/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30207/2020 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE- contro ev0 [OSCURATO:PERSONA],([OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5. -CONTRORICORRENTI- avverso il decreto della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 2124/2020, depositato in data 24.9.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 20.1.2020, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno chiesto alla Corte d'appello di Cagliari - sezione di Sassari - la condanna del Ministero di Giustizia al pagamento dell'indennizzo per l'eccessiva durata della procedura fallimentare n. 47/2004, aperta con sentenza del 22.7.2004 e conclusasi con decreto del giorno 11.4.2019. Il consigliere designato ha accolto l'istanza e, con decreto n. 13/2020, ha condannato l'amministrazione al pagamento dell'importo richiesto, oltre accessori e spese di lite. Avverso detto decreto ha proposto opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001, il Ministero della Giustizia, lamentando che la durata ragionevole della procedura non poteva ritenersi pari a sei anni, come invece ritenuto in fase monitoria, dovendosi tener conto dei ritardi non imputabili a disfunzioni del sistema giudiziario. All'esito la Corte di merito ha confermato il provvedimento, affermando che le previsioni degli artt. 2, commi 2 bis e ter, che fissano un termine massimo che deve essere rispetto senza concedere al giudice di stabilire un termine superiore, comportano che la violazione discende dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dall'art. 2 della legge suddetta, non essendovi necessità di accertare le ragioni dell'ulteriore periodo di durata, poiché, superato il limite massimo previsto, è comunque maturato il diritto all'indennizzo. La cassazione del decreto è chiesta dal Ministero della giustizia con ricorso in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistono con controricorso. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 6 CEDU, 2, commi 2 e ss., L. 89/2001, sostenendo che le procedure fallimentari, per la complessità delle attività, l'incertezza dei tempi e il numero delle parti interessate, sarebbe sottratta alla durata ragionevole massima di sei anni, potendo avere un durata di sette anni o superiore, dovendosi operare una valutazione caso per caso e non in astratto, in base a standards non predeterminati e con approccio casistico. Il secondo motivo denuncia la violazione degli art. 6 CEDU e 2 e ss. L. 89/2011, per aver la Corte di merito omesso di scomputare dalla durata ragionevole della procedura, il periodo occorso per la vendita dell'immobile acquisito al fallimento, non imputabile a disfunzioni dell'amministrazione ma a difficoltà oggettive della liquidazione dell'attivo. Il terzo motivo denuncia la violazione degli art. 6 CEDU e 2 e ss. L. 89/2011, per aver la Corte di merito omesso di scomputare dalla durata ragionevole della procedura il ritardo addebitabile all'insinuazione della procedura al passivo di altro fallimento o, in subordine, del tempo antecedente all'entrata in vigore del d.l. 83/2015, dato che non era possibile fino all'adozione di tale norma, la chiusura del fallimento in presenza di una causa pendente. I tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. L'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, L. 89/2011, aggiunti dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), D.L. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, dispone che il termine di durata del processo è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, due in secondo grado e un anno nel giudizio di legittimità. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni o se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. La norma, come già rilevato dal Giudice delle leggi, nell'affermare che i relativi termini "si considerano rispettati", è univoca e non può che essere intesa nel senso che la durata ivi indicata deve considerarsi in ogni caso ragionevole se contenuta nel termine di legge. Il D.L. n. 83 del 2012 è "segnato dall'intento del legislatore di sottrarre alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della congruità del termine, per affidarla invece ad una previsione legale di carattere generale (cfr., in motivazione, Corte cost. 36/2016; sul punto anche Cass. 2056/2019; nel senso che la durata delle procedure non può eccedere i sei anni, da ultimo: Cass. 32192/2021; Cass. 32409/2021; Cass. 19555/2021). Conseguentemente, nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali, trattandosi di fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario (Cass. 978/2020; Cass. 7/2019; Cass. 28858/2011, n. 28858). La conclusione cui è giunto il giudice di merito per il quale la procedura non poteva avere una durata ragionevole superiore a sei anni, è quindi conforma a legge, non potendosi scomputare periodi durante i quali si era verificata una stasi per necessità ricollegabili al protrarsi delle operazioni di realizzazione dell'attivo o di definizione del passivo. Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese processuali. Essendo il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato ed essendo comunque soccombente un'amministrazione dello Stato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in C. 200 per esborsi ed C. 1000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seco