CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2023
Cassazione n. 49808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] PISAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] o fla D/ (d'i kt9 gr. 13 OL. u -e\11 tv Juee. anzEntrorrirgre TI-erttereieme-seritt-a. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13/03/2023 il Magistrato di sorveglianza di Venezia premette che il Magistrato di sorveglianza di Pisa, investito della richiesta della difesa di [OSCURATO:PERSONA], relativa al riesame della pericolosità sociale del predetto ai fini della revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato disposta con sentenza della Corte di appello di Venezia, applicata con ordinanza in data 18/01/1999 (che dichiarava non cessata la pericolosità sociale del prevenuto e per l'effetto ordinava l'esecuzione di detta misura), declinava la propria competenza territoriale, affermando che in forza del disposto dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., "trattandosi di persona che non ha residenza né domicilio in Italia", la competenza dovesse incardinarsi presso il magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna "ovvero il titolo esecutivo da cui prende origine la vicenda del procedimento di sorveglianza". Rileva il Magistrato di sorveglianza di Venezia che nel caso in esame deve individuarsi il titolo esecutivo di cui si chiede la riforma non già nella citata sentenza del giudice penale che ha originariamente "disposto" la misura di sicurezza, bensì nell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pisa del 18/01/1999 con cui si è concretamente "applicata" tale misura di sicurezza all'esito del riesame di pericolosità sociale. E, pertanto, ritenuta la competenza del Magistrato di sorveglianza di Pisa e ribadita la propria incompetenza, dispone la trasmissione a questa Corte degli atti per la risoluzione del conflitto negativo di competenza. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Magistrato di sorveglianza di Pisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici e in particolare due magistrati di sorveglianza contemporaneamente ricusano di pronunciarsi su un'istanza relativa al riesame della pericolosità sociale del sottoposto ai fini della revoca della misura di sicurezza dell'espulsione, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza a decidere sull'istanza concernente la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato del Magistrato di sorveglianza di Venezia, individuato in base al luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna che ha disposto detta misura. i. Invero, l'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., prevede che «quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima». Quindi, seguendo detto disposto normativo, l'attuale residenza all'estero di Margjoni (di cui dà atto il Magistrato di sorveglianza di Pisa, rilevando che trattasi di persona che non ha residenza, né domicilio in Italia) esclude che il criterio primario della residenza o del domicilio possa venire in rilievo, rendendo inevitabile il passaggio al criterio successivo previsto dalla norma, dell'individuazione del magistrato di sorveglianza (e quindi del tribunale di sorveglianza) del luogo in cui fu pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, o, in caso di pluralità, l'ultima irrevocabile. Il titolo esecutivo cui fa riferimento la norma attributiva della competenza è quello maturato in cognizione. L'istanza di riesame della pericolosità o di revoca della precedente dichiarazione di sussistenza della pericolosità genera un procedimento ulteriore ed autonomo rispetto a quello applicativo della misura di sicurezza, che determina la necessità di autonoma verifica della competenza territoriale secondo le regole generali, la cui applicazione non può essere esclusa da una sorta di competenza funzionale del Magistrato di sorveglianza che ha applicato la misura di sicurezza e che è conseguentemente tenuto a provvedere, su istanza di parte o d'ufficio, in ordine ad «ogni questione relativa» a norma dell'art. 679 cod. proc. pen.(riguardando le funzioni così attribuite le connesse e incidentali determinazioni circa gli obblighi imposti al soggetto). P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Venezia cui dispone trasmettersi gli atti.