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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14680/2026

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te-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia n. 9797/2022 depositata il 17/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 3314/2019 depositata il 12/07/2019, la CTP diPalermo rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] perl’annullamento della cartella di pagamento n. 29620180031373936000,relativa alla TOSAP dovuta per l’anno 2014 ed il prodromico avviso diNumero registro generale 7237/2023Numero sezionale 8914/2025Numero di raccolta generale 14680/2026Data pubblicazione 18/05/2026accertamento, ritenendo l’insussistenza di un giudicato esterno e laregolarità della notifica del predetto avviso.2.

Con sentenza n. 9797/2022 depositata in data 17/11/2022, la CGTdi secondo grado della Sicilia rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Citarda avverso la sentenza della CTP.Avverso la sentenza della CGT di secondo grado proponeva ricorso percassazione il contribuente, depositando anche memoria ex art. 360 bis 1,comma 1, c.p.c.Il Comune di Palermo resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 8, comma 2,legge 890/1982 (oggi art. 8 comma 4) e falsa applicazione dell’art. 2697c.c. e dell’art. 115 c.p.c. anche in relazione agli artt. 24 e 111, comma 2,Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice disecondo grado considerata validamente effettuata la notifica dell’avviso diaccertamento, pur non essendo stata prodotta in giudizio la prova, ex art.8 della legge 890/1992, della spedizione e ricezione della raccomandatainformativa n. 667972776419 del 23/11/2016 relativa alla comunicazionedi avvenuto deposito (di cui la sentenza n. 10012/2021 delle Sezioni Unitedi questa Corte aveva riconosciuto la necessità) e per non aver ritenuto lanullità della cartella nonostante la incontestata mancanza in atti delsuddetto avviso di ricevimento della CAD, ponendo inoltre a carico delcontribuente tale omissione e le irregolarità commesse dall’agente postale.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n.4, c.p.c., la nullità della sentenza per manifesta illogicità dellamotivazione in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs 546/92 edell’art 132, comma 1, n. 4, c.p.c. anche in relazione all’art. 111, comma6, Cost., fondandosi su “presupposti contrastanti ed inconciliabili, secondoun percorso argomentativo contraddittorio e a tratti incomprensibile” cherendono la motivazione manifestamente illogica ed incongrua.

InNumero registro generale 7237/2023Numero sezionale 8914/2025Numero di raccolta generale 14680/2026Data pubblicazione 18/05/2026particolare, si evidenzia che il giudice di secondo grado non ha tratto lenecessarie e conseguenti conclusioni dalla mancata produzione in giudiziodell’avviso di ricevimento della CAD, non dichiarando la nullità dellacartella per omessa notifica dell’atto presupposto, sostenendo che ladecisione assunta sia costituzionalmente giustificata dalla necessità diconfermare una pretesa fiscale di rilevanza pubblicistica, pur se ciòcomporti una violazione del diritto di difesa e dei principi del giustoprocesso, finendo addirittura “con l’imporre al contribuente un inesistenteobbligo di impugnare l’atto presupposto anche nel merito … affermandoche la domanda di annullamento del contribuente non meriti accoglimentoanche poiché lo stesso ha deliberatamente deciso di far valere soltanto lanullità dell’atto conseguenziale”.Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso, stante ilrapporto di pregiudizialità logico-giuridica con il primo.Il secondo motivo di ricorso è fondato.Va preliminarmente rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hannostatuito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dispostadall'art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia ricorre, oltre che nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U., n.Numero registro generale 7237/2023Numero sezionale 8914/2025Numero di raccolta generale 14680/2026Data pubblicazione 18/05/20268053/2014; Cass. Sez.

U., 19881/2014; nonché, tra le altre, Cass., n.22598/2018; Cass. n. 7090/2022).La sentenza impugnata, dopo aver fatto riferimento sia alla notifica amezzo servizio postale che a quella mediante messo notificatore,affermando che in entrambi i casi va preferito l’orientamento piùgarantista della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento dellaraccomandata informativa, rappresenta, però, la produzione in giudizio daparte del comune del solo “atto con la relata compilata dall’agente postale,nella quale si dà atto della temporanea assenza del contribuente e delleoperazioni compiute secondo quanto stabilito dalla legge”, senza dareconto alcuno delle modalità di notifica dell’atto impositivo in questione,verifica indefettibile per poter individuare la regolamentazione delprocedimento notificatorio utilizzato nel caso concreto e verificare il validoperfezionamento di detta notifica, che risponde a regole diverse in base altipo di procedimento utilizzato.

In difetto di tale presupposto non è quindiindividuabile l’iter-logico giuridico seguito dal giudice d’appello persuperare la preliminare assorbente questione della validità o meno dellanotifica dell’atto presupposto, su cui non si esprime in maniera idonea afar comprendere se vi siano state irregolarità e quali, motivando piuttostosulla inimputabilità all’Amministrazione di imprecisate “eventualiirregolarità commesse dall’agente postale nella compilazione della relatadella CAD”, senza chiarire nemmeno l’incidenza che esse potrebbero averavuto sulla validità della notifica, per poi fare nuovamente riferimento,nelle conclusioni della sentenza, alla “scarsa diligenza di un agentepostale”, per affermare che, ove se ne facesse derivare l’annullamento ditributi e sanzioni, si violerebbe “il disegno costituzionale in ordine alladoverosità del contributo dei cittadini alle spese pubbliche”, cosìpretermettendo l’ovvia considerazione che detto contributo deve avvenirenel rispetto delle regole stabilite dall’ordinamento.Numero registro generale 7237/2023Numero sezionale 8914/2025Numero di raccolta generale 14680/2026Data pubblicazione 18/05/2026La sentenza sembrerebbe inoltre prospettare la intervenuta sanatoriadi “eventuali nullità della notificazione degli atti presupposti”, senzaindividuarle, facendo discendere detta sanatoria dalla “regolarenotificazione della cartella di pagamento”, con argomentazione invero noncomprensibile, in particolare laddove, incidentalmente, rimarca ladifferenza tra le suddette (eventuali) nullità e “(…la notificazione omessa oinesistente, che l’Amministrazione finanziaria determina nel primo caso opuò facilmente accertare nel secondo caso, essendo invece le nullità delprocedimento di notificazione esposte al mutare degli indirizzigiurisprudenziali, come proprio la recente sentenza delle Sezioni Unite2021 dimostra)”.Del pari non risulta chiaro l’assunto, verosimilmente volto a superarela rilevanza del vizio di nullità della notifica, secondo cui “la (eventuale)nullità del procedimento di notificazione non si riverbera sull’attonotificato, cosa che invece accadrebbe ove dalla (presunta) nullità dellanotificazione si determinasse l’annullamento dell’atto di accertamento e diirrogazione delle sanzioni per effetto della dichiarazione di nullità dellacartella di pagamento e, quindi, della decadenza dalla potestà impositiva”.Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve pertanto ritenersi che lamotivazione della sentenza impugnata non sia rispettosa del “minimocostituzionale”, nella accezione sopra precisata, necessario ad escludere ilvizio di nullità.Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso discendel’assorbimento del primo motivo, afferente alla questione della validitàdella notifica in questione, che il giudice di merito dovrà rivalutare.3.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, ultimaparte, d.lgs. n. 546/92 anche in relazione all’art. 24 Cost., per avere laCGT di secondo grado ritenuto il ricorrente obbligato ad impugnarenecessariamente anche l’atto di accertamento non notificato, sebbene ilNumero registro generale 7237/2023Numero sezionale 8914/2025Numero di raccolta generale 14680/2026Data pubblicazione 18/05/2026citato comma 3 dell’art. 19 facoltizzi e non obblighi il contribuente allaimpugnativa cumulativa di tale atto, non potendo essergli imposto diimpugnare l’atto conseguenziale anche per vizi attinenti al merito dellapretesa impositiva, come chiaramente affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte.Il motivo è fondato.Le Sezioni Unite, in relazione alla disposizione di cui all’art. 19, comma3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (secondo cui «La mancata notificazione di attiautonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato,ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.»), hanno chiaritoche la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributariaè assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo unaprogressione di atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa especifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenzadei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questiultimi un efficace esercizio del diritto di difesa, così che l'omissione dellanotificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale checomporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità puòessere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, pertale semplice vizio, l'atto conseguenziale notificatogli o di impugnarecumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestareradicalmente la pretesa tributaria (Cass. Sez.

U., n. 16412/2007; Cass.Sez.

U., n. 5791/2008; Cass., n. 1144/2018).4.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio allaCGT di II grado della Sicilia in diversa composizione, per nuovo esame delmerito e anche per la regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte, accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito ilprimo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti eNumero registro generale 7237/2023Numero sezionale 8914/2025Numero di raccolta generale 14680/2026Data pubblicazione 18/05/2026rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data16.12.2025.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia n. 9797/2022 depositata il 17/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 3314/2019 depositata il 12/07/2019, la CTP diPalermo rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] perl’annullamento della cartella di pagamento n. 29620180031373936000,relativa alla TOSAP dovuta per l’anno 2014 ed il prodromico avviso diNumero registro generale 7237/2023Numero sezionale 8914/2025Numero di raccolta generale 14680/2026Data pubblicazione 18/05/2026accertamento, ritenendo l’insussistenza di un giudicato esterno e laregolarità della notifica del predetto avviso.2. Con sentenza n. 9797/2022 depositata in data 17/11/2022, la CGTdi secondo grado della Sicilia rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Citarda avverso la sentenza della CTP.Avverso la sentenza della CGT di secondo grado proponeva ricorso percassazione il contribuente, depositando anche memoria ex art. 360 bis 1,comma 1, c.p.c.Il Comune di Palermo resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 8, comma 2,legge 890/1982 (oggi art. 8 comma 4) e falsa applicazione dell’art. 2697c.c. e dell’art. 115 c.p.c. anche in relazione agli artt. 24 e 111, comma 2,Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice disecondo grado considerata validamente effettuata la notifica dell’avviso diaccertamento, pur non essendo stata prodotta in giudizio la prova, ex art.8 della legge 890/1992, della spedizione e ricezione della raccomandatainformativa n. 667972776419 del 23/11/2016 relativa alla comunicazionedi avvenuto deposito (di cui la sentenza n. 10012/2021 delle Sezioni Unitedi questa Corte aveva riconosciuto la necessità) e per non aver ritenuto lanullità della cartella nonostante la incontestata mancanza in atti delsuddetto avviso di ricevimento della CAD, ponendo inoltre a carico delcontribuente tale omissione e le irregolarità commesse dall’agente postale.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n.4, c.p.c., la nullità della sentenza per manifesta illogicità dellamotivazione in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs 546/92 edell’art 132, comma 1, n. 4, c.p.c. anche in relazione all’art. 111, comma6, Cost., fondandosi su “presupposti contrastanti ed inconciliabili, secondoun percorso argomentativo contraddittorio e a tratti incomprensibile” cherendono la motivazione manifestamente illogica ed incongrua. InNumero registro generale 7237/2023Numero sezionale 8914/2025Numero di raccolta generale 14680/2026Data pubblicazione 18/05/2026particolare, si evidenzia che il giudice di secondo grado non ha tratto lenecessarie e conseguenti conclusioni dalla mancata produzione in giudiziodell’avviso di ricevimento della CAD, non dichiarando la nullità dellacartella per omessa notifica dell’atto presupposto, sostenendo che ladecisione assunta sia costituzionalmente giustificata dalla necessità diconfermare una pretesa fiscale di rilevanza pubblicistica, pur se ciòcomporti una violazione del diritto di difesa e dei principi del giustoprocesso, finendo addirittura “con l’imporre al contribuente un inesistenteobbligo di impugnare l’atto presupposto anche nel merito … affermandoche la domanda di annullamento del contribuente non meriti accoglimentoanche poiché lo stesso ha deliberatamente deciso di far valere soltanto lanullità dell’atto conseguenziale”.Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso, stante ilrapporto di pregiudizialità logico-giuridica con il primo.Il secondo motivo di ricorso è fondato.Va preliminarmente rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hannostatuito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dispostadall'art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia ricorre, oltre che nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U., n.Numero registro generale 7237/2023Numero sezionale 8914/2025Numero di raccolta generale 14680/2026Data pubblicazione 18/05/20268053/2014; Cass. Sez. U., 19881/2014; nonché, tra le altre, Cass., n.22598/2018; Cass. n. 7090/2022).La sentenza impugnata, dopo aver fatto riferimento sia alla notifica amezzo servizio postale che a quella mediante messo notificatore,affermando che in entrambi i casi va preferito l’orientamento piùgarantista della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento dellaraccomandata informativa, rappresenta, però, la produzione in giudizio daparte del comune del solo “atto con la relata compilata dall’agente postale,nella quale si dà atto della temporanea assenza del contribuente e delleoperazioni compiute secondo quanto stabilito dalla legge”, senza dareconto alcuno delle modalità di notifica dell’atto impositivo in questione,verifica indefettibile per poter individuare la regolamentazione delprocedimento notificatorio utilizzato nel caso concreto e verificare il validoperfezionamento di detta notifica, che risponde a regole diverse in base altipo di procedimento utilizzato. In difetto di tale presupposto non è quindiindividuabile l’iter-logico giuridico seguito dal giudice d’appello persuperare la preliminare assorbente questione della validità o meno dellanotifica dell’atto presupposto, su cui non si esprime in maniera idonea afar comprendere se vi siano state irregolarità e quali, motivando piuttostosulla inimputabilità all’Amministrazione di imprecisate “eventualiirregolarità commesse dall’agente postale nella compilazione della relatadella CAD”, senza chiarire nemmeno l’incidenza che esse potrebbero averavuto sulla validità della notifica, per poi fare nuovamente riferimento,nelle conclusioni della sentenza, alla “scarsa diligenza di un agentepostale”, per affermare che, ove se ne facesse derivare l’annullamento ditributi e sanzioni, si violerebbe “il disegno costituzionale in ordine alladoverosità del contributo dei cittadini alle spese pubbliche”, cosìpretermettendo l’ovvia considerazione che detto contributo deve avvenirenel rispetto delle regole stabilite dall’ordinamento.Numero registro generale 7237/2023Numero sezionale 8914/2025Numero di raccolta generale 14680/2026Data pubblicazione 18/05/2026La sentenza sembrerebbe inoltre prospettare la intervenuta sanatoriadi “eventuali nullità della notificazione degli atti presupposti”, senzaindividuarle, facendo discendere detta sanatoria dalla “regolarenotificazione della cartella di pagamento”, con argomentazione invero noncomprensibile, in particolare laddove, incidentalmente, rimarca ladifferenza tra le suddette (eventuali) nullità e “(…la notificazione omessa oinesistente, che l’Amministrazione finanziaria determina nel primo caso opuò facilmente accertare nel secondo caso, essendo invece le nullità delprocedimento di notificazione esposte al mutare degli indirizzigiurisprudenziali, come proprio la recente sentenza delle Sezioni Unite2021 dimostra)”.Del pari non risulta chiaro l’assunto, verosimilmente volto a superarela rilevanza del vizio di nullità della notifica, secondo cui “la (eventuale)nullità del procedimento di notificazione non si riverbera sull’attonotificato, cosa che invece accadrebbe ove dalla (presunta) nullità dellanotificazione si determinasse l’annullamento dell’atto di accertamento e diirrogazione delle sanzioni per effetto della dichiarazione di nullità dellacartella di pagamento e, quindi, della decadenza dalla potestà impositiva”.Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve pertanto ritenersi che lamotivazione della sentenza impugnata non sia rispettosa del “minimocostituzionale”, nella accezione sopra precisata, necessario ad escludere ilvizio di nullità.Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso discendel’assorbimento del primo motivo, afferente alla questione della validitàdella notifica in questione, che il giudice di merito dovrà rivalutare.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, ultimaparte, d.lgs. n. 546/92 anche in relazione all’art. 24 Cost., per avere laCGT di secondo grado ritenuto il ricorrente obbligato ad impugnarenecessariamente anche l’atto di accertamento non notificato, sebbene ilNumero registro generale 7237/2023Numero sezionale 8914/2025Numero di raccolta generale 14680/2026Data pubblicazione 18/05/2026citato comma 3 dell’art. 19 facoltizzi e non obblighi il contribuente allaimpugnativa cumulativa di tale atto, non potendo essergli imposto diimpugnare l’atto conseguenziale anche per vizi attinenti al merito dellapretesa impositiva, come chiaramente affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte.Il motivo è fondato.Le Sezioni Unite, in relazione alla disposizione di cui all’art. 19, comma3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (secondo cui «La mancata notificazione di attiautonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato,ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.»), hanno chiaritoche la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributariaè assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo unaprogressione di atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa especifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenzadei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questiultimi un efficace esercizio del diritto di difesa, così che l'omissione dellanotificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale checomporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità puòessere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, pertale semplice vizio, l'atto conseguenziale notificatogli o di impugnarecumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestareradicalmente la pretesa tributaria (Cass. Sez. U., n. 16412/2007; Cass.Sez. U., n. 5791/2008; Cass., n. 1144/2018).4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio allaCGT di II grado della Sicilia in diversa composizione, per nuovo esame delmerito e anche per la regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte, accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito ilprimo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti eNumero registro generale 7237/2023Numero sezionale 8914/2025Numero di raccolta generale 14680/2026Data pubblicazione 18/05/2026rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data16.12.2025.Il PresidenteLiberato Paolitto
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