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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 18400/2025

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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 6235/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’avvocatura regionale; - controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], dell’avvocatura comunale; - controricorrente- avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7401 del 2024, depositata in data 4 settembre 2024;F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 6235/2025 Numero sezionale 61/2025 Numero di raccolta generale 18400/2025 Data pubblicazione 07/07/2025 rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 20 maggio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della Regione Sardegna, mentre se ne deve disporre la integrale compensazione tra i ricorrenti e il Comune di Cagliari, non essendovi impugnazione sulla statuizione del giudice amministrativo in merito alla originaria domanda nei confronti di detto Comune, evocato, dunque, in questa sede solo ai fini di mera litis denuntiatio.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Regione Sardegna, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti e il Comune di Cagliari.

Roma, 7 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 6235/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’avvocatura regionale; - controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], dell’avvocatura comunale; - controricorrente- avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7401 del 2024, depositata in data 4 settembre 2024;F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 6235/2025 Numero sezionale 61/2025 Numero di raccolta generale 18400/2025 Data pubblicazione 07/07/2025 rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 20 maggio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della Regione Sardegna, mentre se ne deve disporre la integrale compensazione tra i ricorrenti e il Comune di Cagliari, non essendovi impugnazione sulla statuizione del giudice amministrativo in merito alla originaria domanda nei confronti di detto Comune, evocato, dunque, in questa sede solo ai fini di mera litis denuntiatio. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Regione Sardegna, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti e il Comune di Cagliari. Roma, 7 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3
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