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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01513/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art.612 cod. pen..

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: - vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato; - inosservanza dell'art. 612 cod. pen., con riguardo alla reale capacità intimidatoria delle frasi pronunciate dall'imputato avuto riguardo al contesto di riferimento.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Va premesso che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

4.1. Il primo motivo, quindi, è inammissibile perché, deducendo il vizio dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., esula dal novero di quelli deducibili.

4.2. Il secondo motivo ripropone l'identica doglianza già vagliata e superata dal giudice di appello con motivazione immune da vizi logici che fa leva, principalmente, sulla natura intrinsecamente intimidatoria delle minacce di morte profferite dall'imputato all'indirizzo delle persone offese.

5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art.612 cod. pen.. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: - vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato; - inosservanza dell'art. 612 cod. pen., con riguardo alla reale capacità intimidatoria delle frasi pronunciate dall'imputato avuto riguardo al contesto di riferimento. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Va premesso che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). 4.1. Il primo motivo, quindi, è inammissibile perché, deducendo il vizio dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., esula dal novero di quelli deducibili. 4.2. Il secondo motivo ripropone l'identica doglianza già vagliata e superata dal giudice di appello con motivazione immune da vizi logici che fa leva, principalmente, sulla natura intrinsecamente intimidatoria delle minacce di morte profferite dall'imputato all'indirizzo delle persone offese. 5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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