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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 05167/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/1/2023 del Tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Benevento dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 93-95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alla tettoia in struttura reticolata, e li condannava ciascuno alla pena di duemila euro di ammenda.

Dichiarava non doversi procedere nei confronti degli stessi, quanto alla medesima opera, con riguardo al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), decreto citato, perché estinto per intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria.

Dichiarava, infine, non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati con riguardo ad entrambi i reati, limitatamente ad un porticato ed a un muro, perché estinti per prescrizione.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i tre condannati, deducendo i seguenti motivi: - difetto e contraddittorietà della motivazione.

Il Tribunale non avrebbe speso alcun argomento per giustificare la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, quanto alla tettoia, pur a fronte di una relazione tecnica - espressamente citata con riferimento alle altre opere - che fissava l'esecuzione della stessa tra il 2005 ed il 2006, come da documenti allegati.

La circostanza, peraltro, risulterebbe confermata dall'avvenuto accatastamento della tettoia, nell'attuale consistenza, già al 14/1/2013.

Risulterebbe evidente, dunque, il vizio di motivazione, dato che gli argomenti spesi per dichiarare la prescrizione quanto alle altre opere sarebbero stati immotivatamente omessi per la tettoia, nonostante la questione fosse stata posta dalla difesa in modo esplicito; - mancata assunzione di prova decisiva.

Si lamenta che il Tribunale, ammessa la prova testimoniale richiesta dalla difesa proprio con riguardo all'epoca di realizzazione della tettoia, l'avrebbe poi inopinatamente revocata, ritenendola superflua, così facendo perdere al dibattimento una prova decisiva, nonostante le rimostranze del difensore. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi risultano fondati; la prima censura, peraltro, ha carattere assorbente su quella ulteriore.

4. Il Tribunale, riscontrato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria con riguardo alla tettoia, ha evidenziato che questo provvedimento non produceva alcun effetto sulla contestazione di cui agli artt. 93-95, d.P.R. n. 380 del 2001 (diversamente da quella ex art. 44, stesso decreto), ed ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti dei tre imputati; quanto alle altre opere contestate (muro di contenimento e porticato), lo stesso Giudice ha invece accertato l'integrale decorso della prescrizione, così dichiarando estinte le relative contravvenzioni di cui agli artt. 44, lett. b) e 93-95, d.P.R. n. 380 del 2001.

5. Tanto premesso, la sentenza non ha specificato in alcun passo quali elementi giustificassero due pronunce diverse con riferimento ad opere accertate nella stessa data e nello stesso luogo; non è riportato, infatti, alcun riferimento istruttorio a sostegno di questa conclusione, né si indicano argomenti per assegnare alla tettoia un'epoca di ultimazione differente - e posteriore - rispetto agli altri manufatti.

Tale indicazione, tuttavia, risulta necessaria, sul presupposto che in tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (per tutte, Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, Amodeo, Rv. 282410).

6. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, limitatamente all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'affermazione di responsabilità, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/1/2023 del Tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Benevento dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 93-95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alla tettoia in struttura reticolata, e li condannava ciascuno alla pena di duemila euro di ammenda. Dichiarava non doversi procedere nei confronti degli stessi, quanto alla medesima opera, con riguardo al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), decreto citato, perché estinto per intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria. Dichiarava, infine, non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati con riguardo ad entrambi i reati, limitatamente ad un porticato ed a un muro, perché estinti per prescrizione. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i tre condannati, deducendo i seguenti motivi: - difetto e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale non avrebbe speso alcun argomento per giustificare la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, quanto alla tettoia, pur a fronte di una relazione tecnica - espressamente citata con riferimento alle altre opere - che fissava l'esecuzione della stessa tra il 2005 ed il 2006, come da documenti allegati. La circostanza, peraltro, risulterebbe confermata dall'avvenuto accatastamento della tettoia, nell'attuale consistenza, già al 14/1/2013. Risulterebbe evidente, dunque, il vizio di motivazione, dato che gli argomenti spesi per dichiarare la prescrizione quanto alle altre opere sarebbero stati immotivatamente omessi per la tettoia, nonostante la questione fosse stata posta dalla difesa in modo esplicito; - mancata assunzione di prova decisiva. Si lamenta che il Tribunale, ammessa la prova testimoniale richiesta dalla difesa proprio con riguardo all'epoca di realizzazione della tettoia, l'avrebbe poi inopinatamente revocata, ritenendola superflua, così facendo perdere al dibattimento una prova decisiva, nonostante le rimostranze del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano fondati; la prima censura, peraltro, ha carattere assorbente su quella ulteriore. 4. Il Tribunale, riscontrato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria con riguardo alla tettoia, ha evidenziato che questo provvedimento non produceva alcun effetto sulla contestazione di cui agli artt. 93-95, d.P.R. n. 380 del 2001 (diversamente da quella ex art. 44, stesso decreto), ed ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti dei tre imputati; quanto alle altre opere contestate (muro di contenimento e porticato), lo stesso Giudice ha invece accertato l'integrale decorso della prescrizione, così dichiarando estinte le relative contravvenzioni di cui agli artt. 44, lett. b) e 93-95, d.P.R. n. 380 del 2001. 5. Tanto premesso, la sentenza non ha specificato in alcun passo quali elementi giustificassero due pronunce diverse con riferimento ad opere accertate nella stessa data e nello stesso luogo; non è riportato, infatti, alcun riferimento istruttorio a sostegno di questa conclusione, né si indicano argomenti per assegnare alla tettoia un'epoca di ultimazione differente - e posteriore - rispetto agli altri manufatti. Tale indicazione, tuttavia, risulta necessaria, sul presupposto che in tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (per tutte, Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, Amodeo, Rv. 282410). 6. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, limitatamente all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'affermazione di responsabilità, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento. Così deciso in Roma, il 21 dicembre
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