CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07573/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sentenza di appello che, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, ha condannato Basile alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di ricettazione - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, risulta manifestamente infondato. Rilevato che la sentenza impugnata, pur riconoscendo l'esiguità del fatto di reato, ha escluso la sussistenza del presupposto della non abitualità della condotta, espressamente richiesto dall'art. 131 bis cod. pen., in quanto l'imputato è stato condannato già due volte per reati della medesima indole di quello qui giudicato (furti, seppur risalenti nel tempo), rilevando altresì che sempre per la fattispecie di furto è in corso un ulteriore procedimento per il quale Basile ha ottenuto la messa alla prova, della quale non è noto l'esito; Rilevato che si tratta di motivazione non illogica e che non contrasta con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in base al quale il tenore letterale della disposizione "lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis. In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto" (sent. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01); Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Presidente