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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10659/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23607-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO n.4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 294/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/05/2022 R.G.N. 80/2022; u udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Torino accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 391/2021, che aveva accertato il diritto dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] (assunta dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la qualifica di operaia raccoglitrice di 2° livello CCNL [OSCURATO:PERSONA]) a essere inquadrata dal 16.1.2014 nel 3° livello e aveva condannato la società a corrispondere alla lavoratrice le conseguenti differenze retributive; la Corte, invece, respingeva le domande della lavoratrice appellata proposte con il ricorso introduttivo del giudizio.

2. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

3. L’intimata ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Rileva il Collegio che il difensore della ricorrente, all’uopo munito di procura speciale, in data 19.2.2024, ha depositato telematicamente atto in cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c.; a sua volta, i difensori della controricorrente, parimenti muniti di idonea procura, nel medesimo atto ha nno dichiarato di accettare tale rinuncia.

2. Rinuncia e contestuale accettazione sono “a spese compensate”.3.

Essendo rinunc ia ed accettazion e regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del processo, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c.

4. In conformità alle concordi richieste dalle parti, le spese del giudizio devono intendersiintegralmente compensate.

5. Non deve essere disposto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23607-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO n.4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 294/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/05/2022 R.G.N. 80/2022; u udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Torino accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 391/2021, che aveva accertato il diritto dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] (assunta dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la qualifica di operaia raccoglitrice di 2° livello CCNL [OSCURATO:PERSONA]) a essere inquadrata dal 16.1.2014 nel 3° livello e aveva condannato la società a corrispondere alla lavoratrice le conseguenti differenze retributive; la Corte, invece, respingeva le domande della lavoratrice appellata proposte con il ricorso introduttivo del giudizio. 2. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 3. L’intimata ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Rileva il Collegio che il difensore della ricorrente, all’uopo munito di procura speciale, in data 19.2.2024, ha depositato telematicamente atto in cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c.; a sua volta, i difensori della controricorrente, parimenti muniti di idonea procura, nel medesimo atto ha nno dichiarato di accettare tale rinuncia. 2. Rinuncia e contestuale accettazione sono “a spese compensate”.3. Essendo rinunc ia ed accettazion e regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del processo, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c. 4. In conformità alle concordi richieste dalle parti, le spese del giudizio devono intendersiintegralmente compensate. 5. Non deve essere disposto il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così d
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