CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 26419/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiamato la dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile in data 01/09/2021 e ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 12/11/2020, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 28/01/2019 con la quale il Tribunale di Firenze aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" s.n.c., dichiarata fallita il 05/06/2013, del reato di ricorso abusivo al credito per una somma di 130 mila euro ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alle pena, condizionalmente sospesa, di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia l'illegittimità dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - e, quindi, delle sentenze di primo e di secondo grado - con la quale era stata rigettata l'istanza di rinvio per legittimo impedimento professionale del difensore, in quanto il rilievo della mancata pronta comunicazione dell'impedimento (già noto quando il processo fu rinviato dal Tribunale di Firenze all'udienza rispetto alla quale fu dedotto il legittimo impedimento) non fu accompagnato da alcun accertamento in ordine al medesimo legittimo impedimento, tanto più che non vi era alcun pericolo in ordine al maturare della prescrizione e che nell'udienza non rinviata furono escussi i due testi dell'accusa. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 218 I. fall. La sentenza impugnata non ha preso in considerazione le deduzioni difensive devolute con l'appello e offre una lettura parziale e travisata delle risultanze probatorie, ritenendo l'attendibilità di Borile in ordine alle circostanze che lo hanno indotto al prestito, mentre le ulteriori dichiarazioni, sebbene non attendibili, riguarderebbero solo elementi di contorno, laddove è poco credibile che la persona offesa abbia potuto concedere in mutuo una somma così consistente sapendo che doveva essere destinata, almeno in parte, non a finanziare l'operazione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], ma a garantire una domanda di concordato preventivo. Prive di valore probatorio sono le tre mail richiamate dalla sentenza impugnata, poiché da esse emerge che [OSCURATO:PERSONA] si stava adoperando per avere finanziamenti, mentre Borile ha omesso di riferire che al rientro in Italia dell'imputato, le parti si erano incontrate con il responsabile della Estrade per fissare i tempi dell'operazione in Croazia. Nel momento in cui ha fatto ricorso al credito di Borile, [OSCURATO:PERSONA] non aveva dissimulato lo stato di dissesto o di insolvenza, in quanto Borile era perfettamente a conoscenza della reale situazione della società. Borile, esperto imprenditore, cade in contraddizione a proposito dell'elevato tasso di interesse e cerca di eludere il sospetto di usura negando di conoscere l'istituto in questione, elementi non considerati dalla Corte di appello, che ha offerto una lettura frazionata e atomistica del compendio probatorio. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto la dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile in data 01/09/2021 e ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] In limine, mette conto rilevare che la revoca della costituzione di parte civile intervenuta dopo la sentenza di appello e dopo la presentazione del ricorso per cassazione impone comunque l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili e la revoca delle statuizioni civili; invero, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, in caso di revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute (Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Scozzafava, Rv. 275195). Ciò premesso, rileva la Corte che, avuto riguardo segnatamente al secondo motivo, il ricorso non è inammissibile, sicché deve essere rilevata la prescrizione, in quanto, individuato il tempus commissi delicti nella data della dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 25224 del 14/07/2020, Gandin, Rv. 279451; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 44857 del 23/09/2014, Graziani, Rv. 261312), ossia il 05/06/2013, anche considerato il periodo di sospensione pari a complessivi 133 giorni, la fattispecie estintiva del reato si è perfezionata il 22/04/2021. Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Situazione, questa, non ravvisabile nel caso di specie. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Annulla altresi' la sentenza impugn