CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 33800/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN,RG 12937-2026 - Udienza del 17/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.337 e 495 cod. pen. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso,— che denunzia violazione di legge quanto alla mancata partecipazione dell'imputato al processo in quanto detenuto per altra causa — è manifestamente infondato in quanto legittimamente l'imputato non è stato tradotto perché la condizione detentiva non era nota al giudice procedente, né era stata a quest'ultimo comunicata e le notifiche erano state regolarmente effettuate presso il domicilio eletto. A tale riguardo, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, nel risolvere un contrasto sul punto, ha statuito che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. In motivazione, l'autorevole precedente ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto per altro, ma, in questo caso, solo se lo stato di detenzione risulti dagli atti. Hanno precisato le Sezioni Unite, infatti, che il Giudice (ma lo stesso discorso vale naturalmente per il pubblico ministero, rispetto agli atti per la cui notifica sia competente) non è tenuto ad alcuna ricerca dell'imputato al fine di verificare la sua collocazione al momento dell'effettuazione della notifica, ma ben può utilizzare la dichiarazione o l'elezione di domicilio che è in atti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M